DUVRI vs DVR: differenze, quando servono e chi li redige
DVR e DUVRI sono due documenti spesso confusi, ma con funzioni diverse: uno valuta i rischi interni all’azienda, l’altro i rischi da interferenza tra imprese. Vediamo le differenze, quando sono obbligatori e chi è responsabile della loro redazione.
Cos’è il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08, ogni datore di lavoro deve elaborare per valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella propria organizzazione. È un obbligo non delegabile del datore di lavoro e rappresenta il punto di partenza dell’intero sistema di prevenzione aziendale.
Il DVR contiene, in sintesi:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti;
- i criteri adottati per la valutazione;
- le misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- l’indicazione dei ruoli aziendali coinvolti (RSPP, medico competente, RLS).
Cos’è il DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e riguarda una situazione diversa: i rischi da interferenza. Si parla di interferenza quando, nello stesso luogo di lavoro, operano contemporaneamente lavoratori del committente e lavoratori di una o più imprese appaltatrici (o lavoratori autonomi), e le loro attività possono influenzarsi reciprocamente creando rischi aggiuntivi.
Il DUVRI non valuta tutti i rischi delle imprese coinvolte, ma soltanto quelli che nascono dall’interferenza tra le diverse attività svolte nello stesso ambiente.
⚠️ Attenzione
Il DUVRI non sostituisce il DVR: ogni impresa appaltatrice mantiene il proprio DVR per i rischi specifici della propria attività. Il DUVRI si aggiunge per gestire i soli rischi da interferenza.
Le differenze in sintesi
| Aspetto | DVR | DUVRI |
|---|---|---|
| Rischi valutati | Tutti i rischi aziendali | Solo rischi da interferenza |
| Riferimento normativo | Artt. 17, 28, 29 | Art. 26 |
| Chi lo redige | Datore di lavoro (non delegabile) | Datore di lavoro committente |
| Quando serve | Sempre, con almeno 1 lavoratore | In presenza di appalti/interferenze |
Quando è obbligatorio il DUVRI
Il DUVRI è richiesto quando il datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che operano all’interno della propria azienda o di una sua unità produttiva. L’art. 26 prevede però alcune esclusioni, in particolare per:
- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata complessiva molto limitata, purché non comportino rischi derivanti da agenti particolari (cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ecc.).
Anche nei casi di esclusione dal documento, restano comunque obbligatori gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatori, finalizzati a eliminare o ridurre i rischi reciproci.
Chi redige i due documenti
Il DVR è elaborato dal datore di lavoro, che si avvale dell’RSPP e, ove previsto, del medico competente, previa consultazione dell’RLS. Si tratta di un obbligo non delegabile.
Il DUVRI è invece elaborato dal datore di lavoro committente, che promuove la cooperazione e il coordinamento con le imprese appaltatrici. Il documento va allegato al contratto di appalto o d’opera e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori e dell’ingresso di nuove imprese.
Cosa deve fare concretamente l’azienda
- Tenere sempre aggiornato il DVR (è il documento di base).
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici.
- Redigere il DUVRI quando l’appalto genera rischi da interferenza.
- Allegare il DUVRI al contratto e condividerlo con tutte le imprese coinvolte.
- Documentare le riunioni di cooperazione e coordinamento.
Domande frequenti
Il DUVRI vale anche per i cantieri edili?
Nei cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 si applicano strumenti specifici come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e i POS, che gestiscono il coordinamento tra imprese: in questi contesti il DUVRI «classico» non è lo strumento di riferimento.
Il DUVRI ha una scadenza?
Non ha una scadenza fissa, ma va aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni dell’appalto, le imprese coinvolte o le lavorazioni che possono generare interferenze.
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