Piano di Emergenza ed Evacuazione: Guida Pratica
Il piano di emergenza ed evacuazione è il documento che descrive come l’azienda reagisce a un incendio o a un altro evento pericoloso: chi fa cosa, da dove si esce e dove ci si ritrova. Dal DM 2 settembre 2021 i criteri sono cambiati. Vediamo quando è obbligatorio, cosa deve contenere, come gestire planimetrie e prove di evacuazione e cosa cambia per le piccole aziende.
Cos’è il piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE)è il documento operativo che traduce in procedure concrete la gestione delle situazioni di pericolo grave e immediato: principio d’incendio, fuga di gas, allagamento, evento sismico o altri scenari individuati nella valutazione dei rischi. Il suo obiettivo è semplice ma vitale: portare in sicurezza tutte le persone presenti, allertare i soccorsi e ridurre i danni.
La cornice normativa è l’art. 43 del D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di organizzare i rapporti con i servizi pubblici di emergenza e di designare gli addetti, e l’art. 46 sulla prevenzione incendi. I criteri tecnici di dettaglio sono però fissati dal DM 2 settembre 2021(il cosiddetto «Decreto GSA», Gestione della Sicurezza Antincendio), in vigore dal 25 settembre 2022, che ha sostituito il vecchio DM 10 marzo 1998 in materia di gestione dell’emergenza.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza (DM 2/9/2021)
Il DM 2/9/2021 ha chiarito definitivamente i casi in cui il piano di emergenza è obbligatorio. L’obbligo di redigere e tenere aggiornato il piano scatta quando si verifica almeno una di queste condizioni:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori (si pensi a negozi, ristoranti, sale, palestre);
- attività soggette ai controlli di prevenzione incendielencate nell’Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, indipendentemente dal numero di presenti.
Basta che ricorra una sola di queste ipotesi perché il piano diventi un obbligo. Va ricordato che il computo dei lavoratori segue le regole generali del D.Lgs. 81/08 e che la «presenza contemporanea» va valutata nelle condizioni di massimo affollamento prevedibile.
Contenuti minimi del piano
Il DM 2/9/2021 stabilisce i contenuti minimi che ogni piano deve avere. Il piano deve descrivere in modo chiaro e fruibile:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio (o altra emergenza);
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro, da attuare da parte dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuocoe per fornire loro le informazioni necessarie al momento dell’arrivo;
- le misure specifiche per assistere le persone con esigenze speciali (persone con disabilità, donne in gravidanza, anziani, visitatori non autonomi).
Nella stesura, il decreto chiede di tenere conto di alcuni fattori che vanno riportati nel piano: le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme; il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; la presenza di lavoratori esposti a rischi particolari; il numero di addetti incaricati dell’attuazione e del controllo del piano e dell’assistenza all’evacuazione; il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
⚠️ Il piano deve essere «vivo»
Un piano di emergenza copia-incolla, scollegato dalla realtà aziendale, è inutile e pericoloso. Procedure, planimetrie e nominativi degli addetti vanno aggiornati a ogni cambiamento rilevante: modifiche ai layout, nuove lavorazioni, variazione del numero di lavoratori o avvicendamento degli addetti. Il piano è coerente con la valutazione dei rischi contenuta nel DVR.
Planimetrie, vie di esodo e punti di raccolta
Il piano si concretizza sul campo attraverso tre elementi che ogni lavoratore deve conoscere: planimetrie di emergenza, vie di esodo e punti di raccolta.
Le planimetrie di emergenza
Le planimetrie di esodo sono le piantine, esposte ai piani e nei punti strategici, che indicano la posizione «tu sei qui», i percorsi di fuga, l’ubicazione di estintori, idranti, pulsanti di allarme e quadri elettrici, nonché i punti di raccolta esterni. Devono essere chiare, leggibili e aggiornate alla configurazione reale dei locali. La segnaletica di sicurezza deve essere coerente con quanto rappresentato in planimetria.
Le vie di esodo
Le vie di esodo (o vie di fuga) sono i percorsi che conducono dall’interno a un luogo sicuro. Devono essere sempre libere da ostacoli, correttamente illuminate (anche con illuminazione di emergenza), segnalate e dimensionate in base all’affollamento. Le porte sul percorso di esodo devono aprirsi nel verso dell’uscita ed essere apribili senza chiave dall’interno.
I punti di raccolta
Il punto di raccolta è il luogo sicuro, all’esterno, dove le persone evacuate si radunano per l’appello. Serve a verificare che nessuno sia rimasto all’interno e a fornire ai Vigili del Fuoco un quadro affidabile. Deve essere a distanza di sicurezza dall’edificio, non interferire con l’arrivo dei mezzi di soccorso ed essere chiaramente identificato.
Designazione e formazione degli addetti all’emergenza
Il datore di lavoro deve designarei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08). È un obbligo non delegabile, e il numero degli addetti deve essere adeguato rispetto a turni di lavoro e assenze ordinariamente prevedibili: non può esserci un solo turno scoperto.
La formazione degli addetti antincendiosegue il DM 2/9/2021, che ha introdotto tre livelli (in luogo dei vecchi rischio basso/medio/alto). La durata della formazione iniziale e dell’aggiornamento periodico è la seguente:
| Livello addetto antincendio | Corso iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Livello 1 (ex rischio basso) | 4 ore | 2 ore |
| Livello 2 (ex rischio medio) | 8 ore | 5 ore |
| Livello 3 (ex rischio alto) | 16 ore | 8 ore |
L’aggiornamento degli addetti antincendio va ripetuto con periodicità almeno quinquennale. Per gli addetti di livello 3 (e per alcune attività specifiche dell’Allegato I del DPR 151/2011) è inoltre previsto il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica tramite esame presso i Vigili del Fuoco. Per approfondire requisiti, livelli ed esame, vedi la guida agli addetti antincendio e quella ai corsi antincendio secondo il DM 2021. Per gli addetti al primo soccorso restano validi i contenuti del DM 388/2003: vedi il primo soccorso aziendale.
Prove di evacuazione: frequenza e registrazione
Un piano funziona solo se viene provato. Il DM 2/9/2021 conferma l’obbligo della prova di evacuazione con periodicità annuale, salvo diverse indicazioni delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (che per alcune attività possono richiedere prove più frequenti).
La prova serve a verificare, in condizioni realistiche, alcuni punti chiave:
- che l’allarme venga percepito in tutti i locali;
- che le vie di esodo siano effettivamente libere e percorribili;
- che gli addetti conoscano e svolgano i propri compiti;
- che l’appello al punto di raccolta sia completo e i tempi di sfollamento siano accettabili.
Ogni prova va registrata in un verbale che riporti data, scenario simulato, partecipanti, tempo di evacuazione, criticità emerse e azioni correttive. Questo documento è parte integrante della gestione della sicurezza ed è tra i primi che ASL e organi di vigilanza richiedono in caso di ispezione.
Aziende sotto i 10 lavoratori: cosa cambia
E le piccole realtà? Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei tre casi di obbligo (meno di 10 lavoratori, non più di 50 persone presenti, attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi), il DM 2/9/2021 stabilisce che il datore di lavoro non è tenuto a redigere il piano di emergenza formale.
Attenzione, però: questo non significa «niente da fare». Resta l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate nel DVR o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate. In pratica anche la micro-impresa deve definire: chi chiama i soccorsi, come ci si allontana, dove sono gli estintori, dove ci si raccoglie. Vanno comunque designati e formati gli addetti antincendio e al primo soccorso.
| Aspetto | Azienda con obbligo di piano | Azienda senza obbligo di piano |
|---|---|---|
| Documento | Piano di emergenza ed evacuazione | Misure organizzative nel DVR |
| Prova di evacuazione | Almeno annuale, verbalizzata | Non obbligatoria, ma consigliata |
| Addetti antincendio/primo soccorso | Designati e formati | Designati e formati |
| Planimetrie di esodo | Sì, esposte e aggiornate | Consigliate, proporzionate |
Checklist: come fare il piano passo per passo
- verifica se rientri in uno dei tre casi di obbligo del DM 2/9/2021;
- parti dagli scenari individuati nel DVR e dal layout reale dei locali;
- definisci procedure, ruoli e catena di comando dell’emergenza;
- redigi e affiggi le planimetrie con vie di esodo e punti di raccolta;
- designa e forma gli addetti antincendio e di primo soccorso;
- informa e forma tutti i lavoratori sul piano;
- esegui e verbalizza la prova di evacuazione (almeno annuale);
- aggiorna il piano a ogni cambiamento rilevante.
Gestisci piano di emergenza, addetti e scadenze in un unico posto
Con 123Sicurezza tieni allineati DVR, piano di emergenza, nomine e formazione degli addetti, con alert automatici sulle scadenze di corsi e prove. Prova la piattaforma o chiedi un preventivo su misura per la tua azienda.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il piano di emergenza?
Secondo il DM 2 settembre 2021 il piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati, nei luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (a prescindere dal numero di lavoratori) e nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011.
Cosa deve contenere il piano di emergenza?
Il DM 2/9/2021 prevede contenuti minimi: le azioni che i lavoratori devono attuare in caso di incendio, le procedure di evacuazione del luogo di lavoro, le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e informarli al loro arrivo, e le misure specifiche per assistere le persone con esigenze speciali (disabili, donne in gravidanza, ecc.).
Ogni quanto va fatta la prova di evacuazione?
La prova di evacuazione va effettuata con periodicità almeno annuale, salvo diverse indicazioni delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Ogni prova va documentata con un verbale che riporta data, esito, tempi di sfollamento e criticità rilevate.
Le aziende con meno di 10 lavoratori devono fare il piano di emergenza?
No, se non rientrano negli altri casi di obbligo (oltre 50 persone presenti o attività dell’Allegato I del DPR 151/2011) non sono tenute a redigere un piano di emergenza formale. Restano però obbligate ad adottare misure organizzative e gestionali per il caso di incendio, da riportare nel DVR o nel documento basato sulle procedure standardizzate.
Chi designa e forma gli addetti alla gestione delle emergenze?
È il datore di lavoro a designare gli addetti antincendio e al primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08): si tratta di un obbligo non delegabile. Gli addetti antincendio devono frequentare i corsi previsti dal DM 2/9/2021 (livello 1, 2 o 3) con aggiornamento periodico, in base al livello di rischio dell’attività.