Checklist DVR gratuita
Verifica la conformità del tuo Documento di Valutazione dei Rischi con i contenuti obbligatori del D.Lgs. 81/08.
Il tuo punteggio
0 punti mancanti potrebbero esporre la tua azienda a sanzioni fino a €0.
A cosa serve la checklist DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio in ogni azienda con almeno un lavoratore e la valutazione è uno dei due obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/08). La checklist permette di ripercorrere il documento voce per voce e di capire se mancano parti richieste dagli artt. 28 e 29: è utile prima di un sopralluogo dell’organo di vigilanza, dopo una modifica organizzativa o quando si riceve un DVR da un consulente e lo si vuole controllare.
Come si usa
- Tieni a portata di mano il DVR in vigore e gli eventuali allegati.
- Spunta le voci presenti nel documento; puoi filtrare per categoria per lavorare una sezione alla volta.
- Leggi il punteggio: le voci non spuntate sono i punti da integrare o da approfondire con chi ha redatto la valutazione.
Perché i contenuti contano
Le sanzioni non colpiscono solo il DVR mancante. L’omessa valutazione dei rischi è punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € (art. 55 c. 1); un DVR privo delle misure di prevenzione, del programma di miglioramento o delle procedure, oppure non rielaborato quando richiesto, con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € (art. 55 c. 3); un DVR senza la relazione sulla valutazione o l’indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici con l’ammenda da 1.423,84 a 2.847,69 € (art. 55 c. 4). Gli importi sono quelli in vigore dal 6 luglio 2023; per una stima sulla tua situazione usa il calcolatore sanzioni.
Le aziende fino a 10 lavoratori possono seguire le procedure standardizzate, ma i contenuti di base restano gli stessi: rischi individuati, misure adottate, programma di miglioramento e ruoli.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il DVR?
L’art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 richiede: la relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati; le misure di prevenzione e protezione e i DPI; il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza; le procedure per attuarle e i ruoli incaricati; i nominativi di RSPP, RLS e medico competente che hanno partecipato alla valutazione; le mansioni che espongono a rischi specifici. Il documento deve avere data certa o attestata dalle sottoscrizioni previste.
Quando va aggiornato il DVR?
Va rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative per la sicurezza, dell’evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; le misure di prevenzione vanno aggiornate e il documento rielaborato entro 30 giorni (art. 29 c. 3).
Le piccole imprese possono usare un modello semplificato?
Le aziende fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione secondo le procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012 (art. 29 c. 5), salvo le attività escluse dall’art. 29 c. 7. Il DVR resta comunque obbligatorio: l’autocertificazione non è più ammessa dal 31 maggio 2013.
Se spunto tutte le voci il mio DVR è conforme?
La checklist verifica la presenza dei contenuti, non la qualità della valutazione: un DVR può avere tutte le sezioni e restare inadeguato se i rischi non corrispondono alle attività reali. È uno strumento di autocontrollo, non una certificazione.
Servizi e approfondimenti collegati
- Redazione del DVR →Valutazione dei rischi e documento redatti da un consulente, con sopralluogo.
- Guida al DVR →Obblighi, contenuti, metodologia e sanzioni in un unico approfondimento.
- Quando aggiornare il DVR →I casi in cui la valutazione va rielaborata e i tempi per farlo.
- Sanzioni per DVR mancante o incompleto →Importi dell’art. 55 e prescrizione obbligatoria.
- FAQ sul DVR →Le domande più frequenti con i riferimenti normativi.
- Richiedi una verifica del DVR →Un consulente controlla il documento e indica cosa integrare.