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123Sicurezza

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Consulenza sicurezza sul lavoro per studi professionali e uffici

Uno studio sembra un ambiente senza rischi, ma per la legge è un luogo di lavoro come gli altri: con un solo dipendente, un praticante retribuito o un collaboratore equiparato servono DVR, nomine e formazione. I rischi sono meno evidenti — videoterminali, postura, stress, impianti elettrici, emergenze — e proprio per questo vengono spesso trascurati.

123Sicurezza prepara per il tuo studio una documentazione proporzionata alle dimensioni reali, senza adempimenti inutili e senza lasciare scoperti quelli obbligatori.

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Obblighi di sicurezza per studi e uffici

Gli obblighi sono quelli di ogni datore di lavoro; per gli uffici pesano soprattutto il Titolo VII sui videoterminali e la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Artt. 17, 28 e 29
Valutazione dei rischi e DVR. Fino a 10 lavoratori la valutazione si effettua sulla base delle procedure standardizzate, che restano comunque un documento completo e firmato.
Titolo VII, artt. 172-179
Per chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali: postazione ergonomica, pause o cambi di attività di 15 minuti ogni 120 e sorveglianza sanitaria.
Art. 28 c. 1
Valutazione dello stress lavoro-correlato, obbligatoria per tutti: scadenze fiscali, carichi di lavoro e rapporto con i clienti sono fattori tipici degli studi.
Artt. 31-34 e Allegato II
Designazione dell’RSPP: interno, esterno oppure il titolare stesso, che nelle attività di servizi può svolgere il ruolo fino a 200 lavoratori dopo la formazione prevista.
Artt. 36-37
Formazione generale e specifica dei dipendenti e dei praticanti equiparati, secondo il livello di rischio del codice ATECO dello studio.
Artt. 43-46 e D.M. 3 settembre 2021
Gestione delle emergenze: addetti antincendio e primo soccorso designati e formati, presidi antincendio e vie di esodo libere.

Rischi tipici in ufficio e documenti richiesti

Videoterminali e postura

Affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici: altezza di sedia e piano, distanza dello schermo, illuminazione e riflessi sono i punti da verificare.

Stress lavoro-correlato

Picchi di lavoro legati alle scadenze, orari prolungati e reperibilità: la valutazione va fatta con il metodo indicato dall’INAIL e ripetuta nel tempo.

Impianti elettrici e incendio

Ciabatte sovraccariche, archivi cartacei e locali server: verifiche dell’impianto, ordine degli archivi e presidi antincendio adeguati.

Lavoratrici in gravidanza

La valutazione deve considerare i rischi per le lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001), ad esempio postura prolungata e trasferte.

Lavoro agile e trasferte

Per chi lavora da remoto il datore di lavoro consegna l’informativa scritta sui rischi; per chi si sposta presso clienti va considerato il rischio stradale.

I documenti di sicurezza di uno studio

  • DVR dello studio, anche con procedure standardizzate
  • Valutazione dei videoterminali e dello stress lavoro-correlato
  • Nomina dell’RSPP e, se necessaria, del medico competente
  • Designazione degli addetti antincendio e primo soccorso
  • Attestati di formazione di dipendenti e praticanti
  • Informativa sui rischi per il lavoro agile

Cosa fa 123Sicurezza per te

Ci occupiamo noi della parte tecnica e documentale; allo studio resta solo il tempo per le informazioni iniziali e per la formazione del personale.

DVR per studi e uffici

Redigiamo il DVR dello studio con le valutazioni su videoterminali, stress e incendio, proporzionate al numero di addetti.

Il servizio DVR

RSPP esterno

Se il titolare non vuole assumere il ruolo, un nostro RSPP con i requisiti dell’art. 32 assume l’incarico.

RSPP esterno

Sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti

Organizziamo la nomina del medico competente e le visite per chi supera le 20 ore settimanali al videoterminale.

Sorveglianza sanitaria

Formazione del personale

Corsi per dipendenti e praticanti e per gli addetti alle emergenze, con attestati validi.

Corsi di formazione

Antincendio e primo soccorso

Corsi per gli addetti designati dello studio, al livello individuato nella valutazione del rischio incendio.

Corso primo soccorso

Come funziona

  1. 1

    Richiesta

    Ci indichi attività dello studio, numero di persone e sedi. Ti ricontattiamo entro 24 ore.

  2. 2

    Analisi

    Raccogliamo planimetria, organizzazione del lavoro e dati sulle postazioni; per gli uffici gran parte del lavoro si svolge a distanza.

  3. 3

    Documenti

    Consegniamo DVR, nomine e piano formativo pronti per la firma, con le indicazioni per sistemare le postazioni.

  4. 4

    Mantenimento

    Seguiamo le scadenze di corsi e visite e aggiorniamo i documenti se cambiano sede, organico o modalità di lavoro.

Il processo nel dettaglio

Domande frequenti

Il DVR è obbligatorio anche per uno studio con un solo dipendente?
Sì. Il DVR è obbligatorio per ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore e dalla dimensione, e vale anche per gli studi professionali. Fino a 10 lavoratori la valutazione si effettua sulla base delle procedure standardizzate.
I praticanti contano come lavoratori ai fini della sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 adotta una nozione ampia di lavoratore che comprende anche tirocinanti e soggetti in formazione. In generale chi svolge attività nell’organizzazione dello studio va considerato nella valutazione dei rischi e formato.
Quando è obbligatoria la visita per chi usa il computer?
Quando il lavoratore usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. La visita è svolta dal medico competente, di norma ogni cinque anni e ogni due anni per i lavoratori con più di 50 anni o con idoneità con prescrizioni.
Il titolare dello studio può fare da RSPP?
Sì. L’art. 34 e l’Allegato II del D.Lgs. 81/08 consentono al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione; per le attività di servizi il limite è di 200 lavoratori. Prima deve frequentare il corso previsto dagli Accordi Stato-Regioni.
Cosa rischia uno studio senza DVR o senza formazione?
L’omessa valutazione dei rischi è punita dall’art. 55 c. 1 D.Lgs. 81/08 con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro; la mancata formazione dall’art. 55 c. 5 lett. c D.Lgs. 81/08 con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

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