Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025 sulla Formazione Sicurezza
Guida completa all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24 maggio 2025) sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: ore, contenuti, aggiornamenti e sanzioni per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP. L'Accordo ha sostituito quelli del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016; dal 24 maggio 2026 è l'unico riferimento.
123Sicurezza gestisce automaticamente la formazione obbligatoria: corsi e-learning conformi all'Accordo Stato-Regioni, scadenziario automatico, attestati digitali verificabili. Preventivo gratuito e senza impegno.
Richiedi preventivoOre di Formazione Obbligatorie per Figura
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce le ore minime di formazione obbligatoria per ogni figura della sicurezza, in base al livello di rischio del settore. Le durate per i lavoratori sono confermate rispetto al 2011; cambiano preposti (12 ore, aggiornamento biennale), dirigenti (12 ore) e datori di lavoro (nuovo corso di 16 ore).
| Figura | Formazione iniziale | Aggiornamento | Norma |
|---|---|---|---|
| Lavoratori — Rischio Basso | 4h generale + 4h specifica = 8h totali | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Lavoratori — Rischio Medio | 4h generale + 8h specifica = 12h totali | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Lavoratori — Rischio Alto | 4h generale + 12h specifica = 16h totali | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Preposti | Formazione lavoratori + 12h aggiuntive (prima 8h) — aula o videoconferenza sincrona | 6h ogni 2 anni | Acc. 17/04/2025 + D.L. 146/2021 |
| Dirigenti | 12h (prima 16h) | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Datore di Lavoro (tutti) | 16h — nuovo obbligo | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Datore di Lavoro RSPP — Rischio Basso | 16h | 6h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Datore di Lavoro RSPP — Rischio Medio | 32h | 10h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
| Datore di Lavoro RSPP — Rischio Alto | 48h | 14h ogni 5 anni | Acc. 17/04/2025 |
Formazione Specifica per Settore
La formazione specifica varia in base al settore e al livello di rischio. Ecco le ore obbligatorie per i principali settori produttivi.
| Settore | Livello rischio | Ore spec. | Contenuti specifici |
|---|---|---|---|
| Edilizia e Cantieri | Alto | 12h | Include formazione specifica per lavori in quota, uso macchine |
| Agricoltura | Alto | 12h | Include uso macchine agricole, fitofarmaci, agenti biologici |
| Chimica e Farmaceutica | Alto | 12h | Include rischio chimico, ATEX, agenti cancerogeni |
| Sanità e Assistenza | Alto | 12h | Include rischio biologico, movimentazione pazienti, stress |
| Trasporti e Logistica | Alto | 12h | Include ADR, CQC, movimentazione carichi, carrelli elevatori |
| Manifatturiero | Medio | 8h | Include uso macchine, rischio chimico, rumore, vibrazioni |
| Commercio e GDO | Medio | 8h | Include movimentazione carichi, sicurezza scaffalature, antincendio |
| Uffici e Studi Professionali | Basso | 4h | Include VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, antincendio |
Sanzioni per Mancata Formazione
La mancata formazione dei lavoratori comporta sanzioni amministrative significative, applicate per ogni lavoratore non formato.
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Mancata formazione generale del lavoratore | Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96 | Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 |
| Mancata formazione specifica per mansione | Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96 | Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 |
| Mancato aggiornamento quinquennale | Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96 | Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 |
| Mancata formazione preposti (12h + aggiornamento biennale) | Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96 | Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 + D.L. 146/2021 |
| Formazione non conforme (contenuti errati) | Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96 | Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 |
| Attestato di formazione non valido o falsificato | Sanzioni penali + ammende | Art. 55 + Codice Penale |
Dopo il 24 maggio 2026: cosa cambia e cosa fare
L'Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi concluso il 24 maggio 2026. Da quel momento ogni nuovo corso va progettato e avviato secondo le nuove regole su durata, contenuti minimi, modalità e verifica dell'apprendimento.
Corsi avviati prima della scadenza
I percorsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le regole previgenti restano validi anche se si concludono dopo, purché completati regolarmente: conta la data di avvio, non quella di fine.
Attestati già conseguiti: il criterio di equivalenza
La scadenza non azzera gli attestati esistenti. La formazione pregressa resta valida quando è sostanzialmente equivalente alla nuova per durata, contenuti e modalità; altrimenti va integrata per la parte mancante. Il caso tipico è il preposto formato con le vecchie 8 ore, che deve colmare il divario rispetto alle 12 ore attuali, di norma con il primo aggiornamento.
Datore di lavoro: corso di 16 ore entro il 24 maggio 2027
Per il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro (16 ore, con modulo aggiuntivo per chi opera nei cantieri e aggiornamento quinquennale di 6 ore) il termine è più ampio: il corso va completato entro il 24 maggio 2027. Se il datore svolge anche il ruolo di RSPP valgono i limiti dell'art. 34: vedi RSPP datore di lavoro: quando può farlo.
Checklist operativa
- verifica per ogni lavoratore, preposto e dirigente data e durata dell'ultimo corso;
- individua i percorsi non equivalenti (in particolare i preposti con 8 ore) e pianifica l'integrazione;
- programma il corso di 16 ore per il datore di lavoro entro il 24 maggio 2027;
- aggiorna lo scadenzario: preposti ogni 2 anni, lavoratori e dirigenti ogni 5 anni;
- scegli per ogni corso la modalità ammessa (vedi corso online o in aula: quando è valido).
Domande Frequenti sulla Formazione Sicurezza
Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?
L'Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24/05/2025) ha sostituito e accorpato gli Accordi del 21/12/2011 (lavoratori, dirigenti, preposti, datore di lavoro-RSPP), del 22/02/2012 (attrezzature) e del 07/07/2016 (RSPP e formatori). Novità principali: corso preposto da 12 ore con aggiornamento biennale, corso dirigenti da 12 ore, nuovo corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, e-learning riorganizzato per ruolo. Il periodo transitorio di 12 mesi è terminato il 24 maggio 2026.
Ogni quanto va rinnovata la formazione sicurezza?
Lavoratori, dirigenti e datori di lavoro aggiornano ogni 5 anni con un corso di 6 ore. I preposti aggiornano ogni 2 anni (6 ore). Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP aggiorna ogni 5 anni con 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio.
La formazione può essere fatta online (e-learning)?
Dipende dal ruolo: l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ammette l'e-learning per la formazione generale dei lavoratori, per molti aggiornamenti, per i dirigenti e per il corso del datore di lavoro, con piattaforma tracciata, verifica finale e attestato. Non è ammesso per il preposto (solo aula o videoconferenza sincrona) e per la parte pratica (attrezzature, DPI, emergenze). 123Sicurezza offre corsi e-learning e in videoconferenza conformi all'Accordo 2025.
Chi può erogare la formazione sicurezza?
La formazione sicurezza può essere erogata da: enti bilaterali, organismi paritetici, soggetti pubblici (ASL, INAIL, università), soggetti privati accreditati dalla Regione, datori di lavoro con formatori interni qualificati. 123Sicurezza si avvale di formatori qualificati e piattaforma e-learning conforme all'Accordo Stato-Regioni.
Cosa succede se un lavoratore non ha completato la formazione?
Un lavoratore senza formazione adeguata non può svolgere le mansioni per cui è richiesta la formazione specifica. Il datore di lavoro che fa lavorare un dipendente senza formazione rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da €1.708,61 a €7.403,96 (art. 55 c. 5 lett. c, importi in vigore dal luglio 2023). In caso di infortuni, la mancata formazione è un'aggravante significativa.
Un corso iniziato prima del 24 maggio 2026 con le vecchie regole è valido?
Sì. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le procedure precedenti restano validi anche se si concludono dopo la fine del periodo transitorio, a condizione che vengano completati regolarmente.
Gli attestati conseguiti prima dell'Accordo 2025 sono ancora validi?
Sì, se sono sostanzialmente equivalenti ai nuovi percorsi per durata, contenuti e modalità; in caso contrario la formazione va integrata per la parte mancante, di norma in occasione dell'aggiornamento periodico.
La formazione per i preposti è cambiata?
Sì. Il D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha reso biennale l'aggiornamento e rafforzato gli obblighi di vigilanza; l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha portato il corso base a 12 ore (prima 8) e ha escluso l'e-learning: la formazione del preposto si svolge in aula o in videoconferenza sincrona. Chi ha solo il vecchio corso da 8 ore deve integrarlo. 123Sicurezza gestisce automaticamente le scadenze di aggiornamento per i preposti.
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