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123Sicurezza
Normativa FormazioneAccordo 17 aprile 2025 — transitorio concluso il 24/05/2026

Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025 sulla Formazione Sicurezza

Guida completa all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24 maggio 2025) sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: ore, contenuti, aggiornamenti e sanzioni per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RSPP. L'Accordo ha sostituito quelli del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016; dal 24 maggio 2026 è l'unico riferimento.

Accordo 17/04/2025 (G.U. n. 119 del 24/05/2025)
In vigore dal 24/05/2025 — pienamente operativo dal 24/05/2026

123Sicurezza gestisce automaticamente la formazione obbligatoria: corsi e-learning conformi all'Accordo Stato-Regioni, scadenziario automatico, attestati digitali verificabili. Preventivo gratuito e senza impegno.

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Ore di Formazione Obbligatorie per Figura

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce le ore minime di formazione obbligatoria per ogni figura della sicurezza, in base al livello di rischio del settore. Le durate per i lavoratori sono confermate rispetto al 2011; cambiano preposti (12 ore, aggiornamento biennale), dirigenti (12 ore) e datori di lavoro (nuovo corso di 16 ore).

FiguraFormazione inizialeAggiornamentoNorma
Lavoratori — Rischio Basso4h generale + 4h specifica = 8h totali6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Lavoratori — Rischio Medio4h generale + 8h specifica = 12h totali6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Lavoratori — Rischio Alto4h generale + 12h specifica = 16h totali6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
PrepostiFormazione lavoratori + 12h aggiuntive (prima 8h) — aula o videoconferenza sincrona6h ogni 2 anniAcc. 17/04/2025 + D.L. 146/2021
Dirigenti12h (prima 16h)6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Datore di Lavoro (tutti)16h — nuovo obbligo6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Datore di Lavoro RSPP — Rischio Basso16h6h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Datore di Lavoro RSPP — Rischio Medio32h10h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025
Datore di Lavoro RSPP — Rischio Alto48h14h ogni 5 anniAcc. 17/04/2025

Formazione Specifica per Settore

La formazione specifica varia in base al settore e al livello di rischio. Ecco le ore obbligatorie per i principali settori produttivi.

SettoreLivello rischioOre spec.Contenuti specifici
Edilizia e CantieriAlto12hInclude formazione specifica per lavori in quota, uso macchine
AgricolturaAlto12hInclude uso macchine agricole, fitofarmaci, agenti biologici
Chimica e FarmaceuticaAlto12hInclude rischio chimico, ATEX, agenti cancerogeni
Sanità e AssistenzaAlto12hInclude rischio biologico, movimentazione pazienti, stress
Trasporti e LogisticaAlto12hInclude ADR, CQC, movimentazione carichi, carrelli elevatori
ManifatturieroMedio8hInclude uso macchine, rischio chimico, rumore, vibrazioni
Commercio e GDOMedio8hInclude movimentazione carichi, sicurezza scaffalature, antincendio
Uffici e Studi ProfessionaliBasso4hInclude VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, antincendio

Sanzioni per Mancata Formazione

La mancata formazione dei lavoratori comporta sanzioni amministrative significative, applicate per ogni lavoratore non formato.

ViolazioneSanzioneNorma
Mancata formazione generale del lavoratoreArresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08
Mancata formazione specifica per mansioneArresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08
Mancato aggiornamento quinquennaleArresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08
Mancata formazione preposti (12h + aggiornamento biennale)Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08 + D.L. 146/2021
Formazione non conforme (contenuti errati)Arresto 2-4 mesi o ammenda €1.708,61–€7.403,96Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs. 81/08
Attestato di formazione non valido o falsificatoSanzioni penali + ammendeArt. 55 + Codice Penale

Dopo il 24 maggio 2026: cosa cambia e cosa fare

L'Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi concluso il 24 maggio 2026. Da quel momento ogni nuovo corso va progettato e avviato secondo le nuove regole su durata, contenuti minimi, modalità e verifica dell'apprendimento.

Corsi avviati prima della scadenza

I percorsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le regole previgenti restano validi anche se si concludono dopo, purché completati regolarmente: conta la data di avvio, non quella di fine.

Attestati già conseguiti: il criterio di equivalenza

La scadenza non azzera gli attestati esistenti. La formazione pregressa resta valida quando è sostanzialmente equivalente alla nuova per durata, contenuti e modalità; altrimenti va integrata per la parte mancante. Il caso tipico è il preposto formato con le vecchie 8 ore, che deve colmare il divario rispetto alle 12 ore attuali, di norma con il primo aggiornamento.

Datore di lavoro: corso di 16 ore entro il 24 maggio 2027

Per il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro (16 ore, con modulo aggiuntivo per chi opera nei cantieri e aggiornamento quinquennale di 6 ore) il termine è più ampio: il corso va completato entro il 24 maggio 2027. Se il datore svolge anche il ruolo di RSPP valgono i limiti dell'art. 34: vedi RSPP datore di lavoro: quando può farlo.

Checklist operativa

  • verifica per ogni lavoratore, preposto e dirigente data e durata dell'ultimo corso;
  • individua i percorsi non equivalenti (in particolare i preposti con 8 ore) e pianifica l'integrazione;
  • programma il corso di 16 ore per il datore di lavoro entro il 24 maggio 2027;
  • aggiorna lo scadenzario: preposti ogni 2 anni, lavoratori e dirigenti ogni 5 anni;
  • scegli per ogni corso la modalità ammessa (vedi corso online o in aula: quando è valido).

Domande Frequenti sulla Formazione Sicurezza

Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

L'Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24/05/2025) ha sostituito e accorpato gli Accordi del 21/12/2011 (lavoratori, dirigenti, preposti, datore di lavoro-RSPP), del 22/02/2012 (attrezzature) e del 07/07/2016 (RSPP e formatori). Novità principali: corso preposto da 12 ore con aggiornamento biennale, corso dirigenti da 12 ore, nuovo corso obbligatorio di 16 ore per tutti i datori di lavoro, e-learning riorganizzato per ruolo. Il periodo transitorio di 12 mesi è terminato il 24 maggio 2026.

Ogni quanto va rinnovata la formazione sicurezza?

Lavoratori, dirigenti e datori di lavoro aggiornano ogni 5 anni con un corso di 6 ore. I preposti aggiornano ogni 2 anni (6 ore). Il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP aggiorna ogni 5 anni con 6, 10 o 14 ore in base al livello di rischio.

La formazione può essere fatta online (e-learning)?

Dipende dal ruolo: l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ammette l'e-learning per la formazione generale dei lavoratori, per molti aggiornamenti, per i dirigenti e per il corso del datore di lavoro, con piattaforma tracciata, verifica finale e attestato. Non è ammesso per il preposto (solo aula o videoconferenza sincrona) e per la parte pratica (attrezzature, DPI, emergenze). 123Sicurezza offre corsi e-learning e in videoconferenza conformi all'Accordo 2025.

Chi può erogare la formazione sicurezza?

La formazione sicurezza può essere erogata da: enti bilaterali, organismi paritetici, soggetti pubblici (ASL, INAIL, università), soggetti privati accreditati dalla Regione, datori di lavoro con formatori interni qualificati. 123Sicurezza si avvale di formatori qualificati e piattaforma e-learning conforme all'Accordo Stato-Regioni.

Cosa succede se un lavoratore non ha completato la formazione?

Un lavoratore senza formazione adeguata non può svolgere le mansioni per cui è richiesta la formazione specifica. Il datore di lavoro che fa lavorare un dipendente senza formazione rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da €1.708,61 a €7.403,96 (art. 55 c. 5 lett. c, importi in vigore dal luglio 2023). In caso di infortuni, la mancata formazione è un'aggravante significativa.

Un corso iniziato prima del 24 maggio 2026 con le vecchie regole è valido?

Sì. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le procedure precedenti restano validi anche se si concludono dopo la fine del periodo transitorio, a condizione che vengano completati regolarmente.

Gli attestati conseguiti prima dell'Accordo 2025 sono ancora validi?

Sì, se sono sostanzialmente equivalenti ai nuovi percorsi per durata, contenuti e modalità; in caso contrario la formazione va integrata per la parte mancante, di norma in occasione dell'aggiornamento periodico.

La formazione per i preposti è cambiata?

Sì. Il D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) ha reso biennale l'aggiornamento e rafforzato gli obblighi di vigilanza; l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha portato il corso base a 12 ore (prima 8) e ha escluso l'e-learning: la formazione del preposto si svolge in aula o in videoconferenza sincrona. Chi ha solo il vecchio corso da 8 ore deve integrarlo. 123Sicurezza gestisce automaticamente le scadenze di aggiornamento per i preposti.

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Corsi e-learning conformi all'Accordo Stato-Regioni, scadenziario automatico, attestati digitali verificabili.