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Agenti fisici

Rischio rumore e vibrazioni: valori limite e sorveglianza

Rumore e vibrazioni meccaniche sono tra gli agenti fisici più diffusi negli ambienti di lavoro. Il Titolo VIII del D.Lgs 81/08 stabilisce come valutarli, quali valori di azione e limite rispettare e quando scatta la sorveglianza sanitaria. Ecco una guida operativa.

📅 18/06/2026⏱️ 8 min di lettura

Il quadro normativo: il Titolo VIII

Il Titolo VIII del D.Lgs 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dagli agenti fisici. In particolare:

  • il Capo II riguarda l’esposizione al rumore;
  • il Capo III riguarda l’esposizione alle vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero).

Per entrambi gli agenti il legislatore individua valori di azione (al cui superamento scattano misure progressive) e valori limite di esposizione, che non devono mai essere superati a livello del lavoratore.

Rumore: valori di azione e valori limite

Per il rumore il riferimento è il livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) e la pressione acustica di picco (ppeak). Il Capo II distingue:

SogliaCosa comporta
Valori inferiori di azioneInformazione e formazione, DPI uditivi messi a disposizione.
Valori superiori di azioneUso obbligatorio dei DPI uditivi, programma di misure, segnalazione/delimitazione delle aree, sorveglianza sanitaria.
Valori limite di esposizioneNon superabili a livello dell’orecchio, considerando l’attenuazione dei DPI.

I valori numerici esatti sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 81/08: vanno verificati sul testo di legge aggiornato e applicati dal tecnico competente in acustica con misurazioni rappresentative.

Vibrazioni: mano-braccio e corpo intero

Le vibrazioni meccaniche si distinguono in due tipologie, con valutazioni separate:

  • Sistema mano-braccio (HAV): tipico di utensili portatili (martelli demolitori, smerigliatrici, trapani), associato a disturbi vascolari, osteoarticolari e neurologici degli arti superiori.
  • Corpo intero (WBV): tipico della guida di mezzi e macchine operatrici, associato a disturbi del rachide lombare.

Anche per le vibrazioni il Capo III prevede valori di azione e valori limite riferiti all’esposizione giornaliera normalizzata a 8 ore. I parametri sono stabiliti dall’art. 201 del D.Lgs 81/08.

⚠️ Attenzione alle banche dati

I valori dichiarati dai costruttori delle attrezzature sono un punto di partenza, ma l’esposizione reale dipende dall’uso effettivo, dallo stato di manutenzione e dai tempi di impiego. La valutazione deve basarsi su dati rappresentativi.

La valutazione del rischio

La valutazione di rumore e vibrazioni è parte integrante del DVR e deve includere:

  1. identificazione delle sorgenti e dei lavoratori esposti, con relativi tempi di esposizione;
  2. misurazioni o stime basate su dati affidabili e rappresentativi;
  3. confronto con i valori di azione e i valori limite;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di riduzione;
  5. definizione del programma di sorveglianza sanitaria, se previsto.

Misure di prevenzione e DPI

La priorità è sempre la riduzione del rischio alla fonte: scelta di attrezzature meno rumorose o meno vibranti, manutenzione, isolamento delle sorgenti, rotazione delle mansioni e riduzione dei tempi di esposizione. I DPI uditivi (cuffie, inserti) intervengono sul rischio residuo e vanno scelti in funzione dell’attenuazione necessaria.

Sorveglianza sanitaria

Al superamento dei valori superiori di azione i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente, con accertamenti mirati (ad esempio esame audiometrico per il rumore). Gli esiti concorrono ad aggiornare la valutazione e a definire eventuali misure aggiuntive o limitazioni.

Domande frequenti

Chi effettua le misurazioni di rumore e vibrazioni?

Le misurazioni e le valutazioni devono essere svolte da personale qualificato e competente, con strumentazione idonea e tarata, secondo le metodiche tecniche di riferimento. Gli esiti vanno documentati e conservati.

Cosa succede se si superano i valori limite?

I valori limite non possono essere superati: in caso di superamento occorre adottare immediatamente misure per riportare l’esposizione sotto il limite, individuare le cause e impedire che la situazione si ripeta.

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