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Salute e benessere

Videoterminali (VDT): pause, visite oculistiche e postazione corretta

Chi lavora al computer per molte ore è esposto a affaticamento visivo, posturale e mentale. Il Titolo VII del D.Lgs 81/08 stabilisce chi è il videoterminalista, quali pause spettano, quando servono le visite oculistiche e come deve essere la postazione. Ecco una guida pratica.

📅 02/06/2026⏱️ 8 min di lettura

Chi è il videoterminalista

Il Titolo VII del D.Lgs 81/08 definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Solo a questa figura si applicano gli obblighi specifici di pause e sorveglianza sanitaria mirata.

Le tutele valgono anche quando il lavoro al videoterminale si svolge in smart working: la modalità agile non sospende pause e sorveglianza sanitaria.

Le pause obbligatorie

Il videoterminalista ha diritto a una pausa o a un cambiamento di attività. Le modalità sono stabilite dalla contrattazione collettiva; in mancanza, la legge prevede:

⏱️ Regola di default

15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non sono cumulabili all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro.

La pausa può consistere anche in un cambio di mansione che non comporti l’uso del videoterminale: l’obiettivo è interrompere l’applicazione continuativa.

La sorveglianza sanitaria e le visite oculistiche

Il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con particolare attenzione a:

  • rischi per la vista e per gli occhi;
  • problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale.

La periodicità è fissata dall’art. 176: la visita è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi, salvo diversa indicazione del medico competente. Il lavoratore ha inoltre diritto a un controllo a richiesta quando sospetta disturbi visivi riconducibili all’attività al videoterminale. Se gli accertamenti lo richiedono, il datore di lavoro fornisce, a proprie spese, i dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta.

La postazione di lavoro corretta

L’allegato al Titolo VII fissa i requisiti minimi della postazione. In sintesi:

ElementoRequisito
SchermoImmagine stabile, caratteri ben definiti, orientabile e inclinabile, privo di riflessi fastidiosi.
Tastiera e mouseSeparati e mobili, con spazio sufficiente davanti per appoggiare le mani.
Piano di lavoroDimensioni adeguate, superficie poco riflettente, spazio per posizione comoda.
SedileStabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile; poggiapiedi a richiesta.
IlluminazioneAdeguata, con contrasto idoneo e senza riflessi o abbagliamenti sullo schermo.

Obblighi del datore di lavoro

  • analizzare le postazioni e valutare i rischi per vista, postura e fatica;
  • adeguare le postazioni ai requisiti minimi del Titolo VII;
  • organizzare l’attività in modo da garantire pause o cambi di attività;
  • informare e formare i lavoratori sulle modalità di uso corretto;
  • attivare la sorveglianza sanitaria e fornire i dispositivi di correzione speciali se necessari.

Buone pratiche per il lavoratore

  • posizionare lo schermo a circa un braccio di distanza, bordo superiore all’altezza degli occhi;
  • mantenere avambracci e polsi appoggiati e schiena sostenuta dallo schienale;
  • distogliere periodicamente lo sguardo verso punti lontani per rilassare la vista;
  • alternare posizione e movimento, sfruttando pause e cambi di attività.

Domande frequenti

Anche chi usa il PC poche ore è videoterminalista?

No. Gli obblighi specifici (pause, sorveglianza mirata) si applicano a chi raggiunge la soglia delle venti ore settimanali di uso sistematico o abituale. Restano comunque validi gli obblighi generali di valutazione dei rischi e di postazione adeguata.

Gli occhiali da lavoro al VDT sono a carico dell’azienda?

Quando gli accertamenti del medico competente evidenziano la necessità di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività al videoterminale, questi sono a carico del datore di lavoro.

Ogni quanto si fa la visita medica per i videoterminalisti?

La periodicità è fissata dall'art. 176 del D.Lgs. 81/08: visita ogni due anni per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni, ogni cinque anni negli altri casi, salvo diversa valutazione del medico competente. Il lavoratore può chiedere una visita quando sospetta disturbi visivi legati al lavoro.

La pausa al videoterminale è retribuita?

Sì. La pausa (o il cambio di attività) fa parte dell'orario di lavoro e non può essere cumulata all'inizio o alla fine della giornata: in assenza di disposizioni del contratto collettivo spettano 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa (art. 175).

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