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Termine · Rischi

Lavoro in quota e sistemi anticaduta (artt. 105-115)

Il lavoro in quota (art. 107: oltre 2 metri rispetto a un piano stabile) è disciplinato dal Titolo IV, Capo II. La norma impone la priorità della protezione collettiva su quella individuale e definisce i sistemi anticaduta e i requisiti dei DPI di terza categoria.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Definizione e priorità delle misure

L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce lavoro in quota l'attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Gli artt. 111 e seguenti fissano la gerarchia delle misure: il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, impalcati) rispetto alle misure di protezione individuale, e scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.

Sistemi di protezione individuale dalle cadute

Quando la protezione collettiva non è sufficiente o praticabile, si ricorre ai sistemi anticaduta, DPI di terza categoria che richiedono addestramento obbligatorio. Un sistema anticaduta è composto da: un punto di ancoraggio sicuro, un sottosistema di collegamento (cordino, dispositivo retrattile, anticaduta su linea), e un'imbracatura per il corpo. Vanno distinti i sistemi di:

  • arresto caduta: limitano la forza d'urto sul corpo in caso di caduta (con assorbitore di energia);
  • trattenuta/posizionamento: impediscono al lavoratore di raggiungere la zona di pericolo o lo posizionano sul punto di lavoro;
  • accesso e posizionamento mediante funi (art. 116): sistema di due funi, una di lavoro e una di sicurezza, con requisiti e formazione dedicati.

Scale, ponteggi e formazione

L'art. 113 disciplina scale a pioli e scale portatili; gli artt. 122 e seguenti i ponteggi e le opere provvisionali, con il PIMUS per il montaggio. Per i lavori su funi e per i montatori di ponteggi è richiesta formazione e addestramento specifici (Allegato XXI). È fondamentale verificare il tirante d'aria, cioè lo spazio libero di caduta sufficiente affinché il dispositivo arresti la caduta prima dell'impatto al suolo.

Domande frequenti

Cosa si intende per lavoro in quota?

L’art. 107 definisce lavoro in quota l’attività che espone al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Viene prima la protezione collettiva o quella individuale?

La protezione collettiva (parapetti, reti, impalcati) ha sempre priorità: i DPI anticaduta si usano solo quando le misure collettive non sono sufficienti o praticabili.

Da cosa è composto un sistema anticaduta?

Da un punto di ancoraggio sicuro, un sottosistema di collegamento (cordino, dispositivo retrattile o anticaduta su linea) e un’imbracatura per il corpo, scelti in modo coerente tra loro.

Che differenza c’è tra arresto caduta e trattenuta?

Il sistema di arresto caduta limita la forza d’urto dopo una caduta tramite assorbitore di energia; il sistema di trattenuta impedisce al lavoratore di raggiungere la zona di pericolo.

Cos’è il tirante d’aria?

È lo spazio libero di caduta necessario affinché il dispositivo anticaduta arresti la caduta prima che il lavoratore impatti il suolo o un ostacolo sottostante; va sempre verificato.

Serve formazione specifica per i lavori in quota?

Sì: per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e per il montaggio dei ponteggi sono richiesti formazione e addestramento specifici (Allegato XXI), oltre all’addestramento per i DPI di terza categoria.

Riferimenti normativi

  • Art. 107 D.Lgs. 81/08
  • Art. 111 D.Lgs. 81/08
  • Art. 115 D.Lgs. 81/08
  • Art. 116 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Lavoro in quota, Sistemi anticaduta, Protezione dalle cadute dall’alto, DPI anticaduta

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