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123Sicurezza
Guida · Art. 26 D.Lgs. 81/2008

DUVRI e rischi da interferenze: la guida completa

Quando un’azienda affida lavori, servizi o forniture a imprese esterne o a lavoratori autonomi, le attività di più soggetti possono sovrapporsi nello stesso ambiente. È qui che nascono i rischi da interferenze e che entra in gioco il DUVRI. Vediamo cos’è, quando è davvero obbligatorio, chi lo redige e come si gestiscono i costi della sicurezza.

Che cos’è il DUVRI

Il DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — è il documento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Si applica ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione: ogni volta che un datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, deve valutare i rischi che derivano dalla compresenza di lavoratori di imprese diverse.

L’obiettivo non è valutare i rischi propri di ciascuna attività — quelli restano nei rispettivi DVR aziendali — ma esclusivamente i rischi interferenziali: quelli che esistono solo perché due o più lavorazioni si incontrano nello stesso luogo e nello stesso tempo.

Cosa sono i rischi da interferenze

Si parla di interferenza quando il personale dell’appaltatore opera negli stessi spazi del committente (o di altri appaltatori) e le attività si influenzano a vicenda. Alcuni esempi tipici:

  • Un manutentore che lavora in quota mentre sotto transitano i dipendenti del committente.
  • Un’impresa di pulizie che usa prodotti chimici in un reparto produttivo ancora attivo.
  • Mezzi di sollevamento o muletti che condividono i percorsi con il personale a piedi.
  • Lavori che generano polveri, rumore o fiamme libere in ambienti occupati da altri.

In tutti questi casi nessun DVR aziendale, da solo, descrive il rischio: nasce dall’incontro tra organizzazioni diverse. Il DUVRI serve proprio a individuare queste sovrapposizioni e a stabilire le misure per eliminarle o ridurle, ad esempio sfasando le attività nel tempo, delimitando le aree o assegnando percorsi dedicati.

Gli obblighi del committente

L’art. 26 carica il datore di lavoro committente di precisi doveri, che non si esauriscono nella redazione del documento:

  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale di appaltatori e lavoratori autonomi.
  • Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
  • Promuovere cooperazione e coordinamento tra le imprese coinvolte.
  • Elaborare il DUVRI e allegarlo al contratto, indicando i costi della sicurezza.

La cooperazione e il coordinamento sono il cuore dell’art. 26: i datori di lavoro coinvolti devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi di protezione, informandosi reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze. La responsabilità del committente in materia di coordinamento permane anche quando si avvale di subappaltatori.

Quando il DUVRI è obbligatorio (e quando no)

Il DUVRI è dovuto solo se esistono effettivi rischi da interferenze. Se le lavorazioni sono separate — perché svolte in spazi distinti o in momenti diversi — il committente dà atto dell’assenza di interferenze e non redige il documento, fermo restando l’obbligo di informazione, cooperazione e coordinamento.

Il comma 3-bis dell’art. 26 individua poi casi di esclusione in cui il DUVRI non va elaborato:

  • Mere forniture di materiali o attrezzature, senza posa in opera con interferenza.
  • Servizi di natura intellettuale (es. consulenza, progettazione svolta fuori sede).
  • Lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, salvo rischi particolari.

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori: la somma delle giornate di lavoro necessarie all’esecuzione, calcolata sull’arco di un anno dall’inizio dei lavori. Attenzione: l’esonero sotto i cinque uomini-giorno decade quando sono presenti rischi particolari — incendio di livello elevato, ambienti confinati (DPR 177/2011), agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi elencati nell’Allegato XI del Testo Unico. In quei casi il documento va sempre redatto, a prescindere dalla durata.

Anche quando il documento è escluso restano obbligatori la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, l’informativa sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure di emergenza (art. 26, comma 1, lett. b) e la cooperazione e il coordinamento: l’esclusione riguarda il documento, non la sostanza della prevenzione.

SituazioneRischio da interferenza?
Manutentore che lavora mentre il reparto è in produzioneSì
Più imprese che usano la stessa via di transito o lo stesso impiantoSì
Pulizie notturne in locali vuoti, senza altre attivitàNo: manca la compresenza
Rischio elettrico proprio dell’attività dell’elettricistaNo: è un rischio specifico, resta nel suo DVR

Come si redige il DUVRI in 6 passaggi

Il DUVRI non è la somma dei DVR delle imprese: deve essere specifico per contratto, luoghi e fasi operative. Il committente, di norma con il supporto del proprio RSPP, procede così:

  1. Delimita il contratto: attività appaltate, sedi, date, turni, imprese e referenti; escludi le attività prive di interferenze solo motivandolo.
  2. Mappa le interferenze: sovrapposizioni di spazi, tempi, impianti, viabilità, rumore, polveri, energie ed emergenze, coinvolgendo chi conosce il lavoro reale.
  3. Definisci misure condivise: segregazioni, permessi di lavoro, sequenze, comunicazioni, DPI comuni e procedure di emergenza, con l’indicazione di chi fa cosa.
  4. Stima i costi della sicurezza da interferenza, documentando voci, quantità e criterio di stima perché siano verificabili.
  5. Condividi e fai firmare: illustra il DUVRI alle imprese prima dell’avvio, raccogli l’accettazione scritta e verifica che i preposti ne conoscano i contenuti operativi.
  6. Aggiorna durante i lavori per varianti, ingresso di nuove imprese, modifiche di orario o layout, conservando versioni e verbali delle riunioni di coordinamento.
AspettoDVRDUVRI
Rischi valutatiTutti i rischi aziendaliSolo i rischi da interferenza
Riferimento normativoArtt. 17, 28, 29Art. 26
Chi lo redigeDatore di lavoro (non delegabile)Datore di lavoro committente
Quando serveSempre, con almeno un lavoratoreIn presenza di appalti con interferenze
Dove si conservaIn azienda, sempre disponibileAllegato al contratto d’appalto o d’opera

Per il confronto completo tra i due documenti vedi DUVRI e DVR: le differenze; per la gestione dell’intero appalto (idoneità, informazione, coordinamento) la guida alla sicurezza negli appalti ex art. 26.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso

L’art. 26, comma 5, impone che nei contratti di appalto e d’opera siano indicati a parte i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Questi importi — segnaletica, segregazioni, sfasamento delle attività, DPI specifici, presidi e sorveglianza — non sono soggetti a ribasso d’asta.

La ratio è chiara: la sicurezza non può diventare la variabile su cui un’impresa comprime il prezzo per aggiudicarsi la commessa. Scorporando i costi interferenziali, il committente li sottrae alla logica del massimo ribasso e ne garantisce l’effettiva copertura economica per tutta la durata del contratto. L’indicazione dei costi è richiesta a pena di nullità del contratto.

Sanzioni

L’omessa elaborazione del DUVRI, dove obbligatorio, è punita dall’art. 55, comma 5, lett. d), con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente; la stessa disposizione presidia l’omessa informazione sui rischi specifici dell’ambiente. Sono sanzionate anche l’omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale e la mancata cooperazione e coordinamento. Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente: verifica sempre i valori vigenti con il calcolatore sanzioni. In caso di infortunio, un coordinamento carente o inesistente pesa come aggravante.

DUVRI o PSC? Come non confonderli

Il DUVRI appartiene al Titolo I (art. 26) e governa le interferenze negli appalti interni a un’azienda. Il PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento appartiene invece al Titolo IV, che disciplina i cantieri temporanei o mobili. Il PSC è obbligatorio quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, ed è redatto dal coordinatore per la progettazione.

La regola pratica: dove si applica il Titolo IV con PSC e coordinatori (CSP/CSE), il DUVRI non è richiesto, perché il coordinamento dei rischi da interferenze è già assorbito dal piano di cantiere. Confondere i due strumenti è un errore frequente: applicare il DUVRI a un cantiere edile, o pretendere un PSC per una manutenzione interna senza apertura di cantiere, espone a contestazioni in caso di ispezione.

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale

Prima di affidare i lavori, il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi. Per gli appalti “ordinari” (Titolo I) la verifica avviene acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e un’autocertificazione del possesso dei requisiti resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Nei cantieri la verifica è più strutturata e segue l’Allegato XVII del Titolo IV. In entrambi i casi è buona prassi raccogliere anche il DURC, le posizioni assicurative INAIL/INPS e gli attestati di formazione del personale che opera in sede. Questa istruttoria documentale è il primo presidio: un appaltatore non idoneo è esso stesso una fonte di rischio interferenziale.

Domande frequenti

Le risposte rapide ai dubbi più comuni su DUVRI, interferenze e adempimenti del committente.

No. Il DUVRI è obbligatorio solo quando esistono rischi da interferenze tra l’attività del committente e quella dell’appaltatore. Se le lavorazioni sono separate nello spazio o nel tempo e non si sovrappongono, il committente deve comunque cooperare e coordinarsi, ma può dare atto dell’assenza di interferenze senza redigere il documento.

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Contenuto a scopo informativo, aggiornato al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Non sostituisce la consulenza professionale sul singolo caso.