L’obbligo di formazione: cosa dice il D.Lgs. 81/2008
Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dedica due articoli centrali al tema. L’articolo 36 riguarda l’informazione: ogni lavoratore deve conoscere i rischi generali dell’azienda, i rischi specifici della propria mansione, le misure di prevenzione adottate e le procedure di emergenza. L’articolo 37 disciplina invece la formazione vera e propria, stabilendo che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
Tre principi sono inderogabili. La formazione si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. Deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Infine, deve essere erogata in una lingua comprensibile per il lavoratore, aspetto particolarmente rilevante per il personale straniero.
L’obbligo non ricade solo sul datore di lavoro come destinatario delle sanzioni: anche dirigenti e preposti, ciascuno nel proprio ambito, concorrono ad attuarlo. La formazione, insieme alla valutazione dei rischi, è il pilastro su cui si regge l’intero sistema di prevenzione aziendale.
L’Accordo Stato-Regioni: durate e contenuti
Gli articoli 36 e 37 fissano il principio; i contenuti minimi, le durate e le modalità sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Per i lavoratori la formazione si articola in due moduli: una parte generale, uguale per tutti i settori, e una parte specifica, calibrata sul livello di rischio dell’azienda. Il livello di rischio (basso, medio o alto) è determinato a partire dal codice ATECO e dalla valutazione dei rischi.
| Livello di rischio | Generale | Specifica | Totale |
|---|---|---|---|
| Rischio bassoUffici, commercio, studi professionali, servizi. | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
| Rischio medioTrasporti, magazzini, agricoltura, pubblica amministrazione. | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
| Rischio altoEdilizia, sanità, industria chimica, manifatturiero pesante. | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Aggiornamento quinquennale. La formazione dei lavoratori va aggiornata ogni cinque anni con un corso di almeno 6 ore, indipendentemente dal livello di rischio. Lo stesso intervallo quinquennale vale per dirigenti e RSPP/ASPP; preposti e RLS hanno cadenze più ravvicinate (vedi sotto).
La formazione di preposti, dirigenti, RSPP e RLS
Oltre alla formazione di base come lavoratori, alcune figure ricoprono ruoli di responsabilità che richiedono percorsi dedicati. Ignorare questi obblighi è uno degli errori più frequenti, perché la formazione di lavoratore non sostituisce mai quella di ruolo.
Preposto
Formazione particolare aggiuntiva, da aggiornare ogni 2 anni dopo la revisione del 2022.
Chi sovrintende e vigila sull’attività lavorativa deve ricevere una formazione specifica sul proprio ruolo di controllo, in aggiunta a quella di lavoratore.
Dirigente
16 ore, con aggiornamento quinquennale.
Chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa deve possedere una formazione manageriale sulla sicurezza.
RSPP / ASPP
Moduli A, B (per macrosettore ATECO) e C, con aggiornamento periodico.
Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione seguono un percorso strutturato e devono mantenere i crediti formativi nel tempo.
RLS
32 ore iniziali e aggiornamento annuale (da 4 a 8 ore secondo la dimensione aziendale).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceve una formazione dedicata al proprio ruolo di rappresentanza e consultazione.
Una nota sul preposto: la riforma del 2022 (D.L. 146/2021 convertito nella Legge 215/2021) ne ha rafforzato il ruolo di vigilanza e ha introdotto un aggiornamento più frequente, da svolgere con cadenza ravvicinata. Il datore di lavoro, quando può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, segue invece un percorso formativo specifico di durata variabile in funzione del livello di rischio aziendale.
Formazione specifica e addestramento pratico
Accanto alla formazione generale e specifica esistono percorsi mirati a particolari rischi e attrezzature. Sono obbligatori quando l’attività lo richiede e vanno pianificati insieme alla valutazione dei rischi.
- Addetti antincendio: la formazione segue i tre livelli di rischio (basso, medio, alto) introdotti dai decreti del 2021–2022, con prove pratiche di spegnimento.
- Addetti al primo soccorso: corso suddiviso per gruppo aziendale (A, B, C) ai sensi del D.M. 388/2003, con aggiornamento triennale della parte pratica.
- Uso di attrezzature che richiedono abilitazione (carrelli elevatori, gru, piattaforme di lavoro elevabili, escavatori): corsi con modulo teorico e prova pratica, aggiornamento quinquennale.
- Rischi specifici: spazi confinati, rischio chimico, rischio elettrico (PES/PAV/PEI), rumore e vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi.
- Dispositivi di protezione individuale di terza categoria e DPI anticaduta, che richiedono addestramento documentato all’uso.
L’addestramento si distingue dalla formazione: è la prova pratica, sul campo e sotto la guida di personale esperto, dell’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI. Quando previsto, va sempre svolto in presenza e tracciato nel registro aziendale.
Modalità di erogazione: aula, e-learning, videoconferenza
L’Accordo Stato-Regioni consente diverse modalità, ma non tutte sono ammesse per ogni corso. La formazione in aula resta lo standard e l’unica via percorribile per i moduli che prevedono interazione, esercitazioni e addestramento pratico.
Aula / presenza
Obbligatoria per la formazione specifica a rischio alto, antincendio, primo soccorso, attrezzature e ogni modulo con addestramento.
E-learning
Ammesso per la formazione generale dei lavoratori e per molti aggiornamenti, con i requisiti tecnici e di tracciamento previsti dall’Accordo.
Videoconferenza
Equiparata all’aula quando sincrona e interattiva, con verifica costante della presenza e della partecipazione attiva.
In tutti i casi va garantita una verifica di apprendimento finale: la semplice fruizione di un video non basta a soddisfare l’obbligo. La piattaforma o il docente devono poter documentare la partecipazione e l’esito del test.
Registro, attestati e tracciabilità
Aver fatto formazione non basta: bisogna poterlo dimostrare. Per ogni corso vanno conservati gli attestati nominativi, che riportano dati del partecipante, contenuti, durata, soggetto erogatore e nome del docente. È buona prassi tenere anche i registri presenze firmati e i materiali didattici.
Un registro o scadenziario della formazione aggiornato consente di monitorare chi ha completato quali corsi e quando scadono gli aggiornamenti, evitando di scoprire una formazione decaduta proprio durante un’ispezione o, peggio, dopo un infortunio. Per le aziende strutturate è utile collegare lo scadenziario all’organigramma della sicurezza, così che ogni nuovo assunto o cambio di mansione generi automaticamente i corsi da pianificare.
Sanzioni per mancata formazione
La mancata o inadeguata formazione è una delle violazioni più sanzionate del Testo Unico. Per il datore di lavoro e i dirigenti il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali, con l’arresto o l’ammenda, e nei casi più gravi la sospensione dell’attività imprenditoriale quando si superano determinate soglie di lavoratori privi di formazione.
Al di là dell’importo, la formazione mancante pesa moltissimo sul piano della responsabilità in caso di infortunio: dimostra una carenza organizzativa che aggrava la posizione dell’azienda in sede sia civile sia penale. È uno dei motivi per cui conviene trattare la formazione come un processo continuo e non come un adempimento una tantum.
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