Chi è l’RSPP e cosa dice il D.Lgs. 81/2008
L’RSPP è la persona che il datore di lavoro designa per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). Il riferimento normativo è il D.Lgs. 81/2008, in particolare gli articoli da 31 a 34. L’art. 31 stabilisce l’obbligo di organizzare il servizio, che può essere interno o affidato a soggetti esterni, mentre gli articoli successivi disciplinano requisiti, modalità di svolgimento e casi particolari.
È importante chiarire un punto spesso frainteso: la designazione dell’RSPP è un atto che spetta esclusivamente al datore di lavoro e rientra, insieme alla valutazione dei rischi, tra gli obblighi non delegabili previsti dall’art. 17. In altre parole, il datore può nominare un professionista — interno o esterno — ma non può trasferire ad altri la responsabilità della scelta e dell’organizzazione del servizio.
Requisiti e capacità: cosa prevede l’art. 32
L’art. 32 fissa le capacità e i requisiti professionali che l’RSPP (e l’ASPP, l’Addetto) devono possedere. In sintesi servono:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- gli attestati dei moduli formativi A e B — il modulo B è specifico per il settore ATECO di rischio;
- per il solo RSPP, anche il modulo C, dedicato a organizzazione, gestione e relazioni in azienda;
- l’aggiornamento periodico obbligatorio, da maturare nel quinquennio.
Chi possiede una laurea in determinate classi tecnico-scientifiche può essere esonerato dai moduli A e B di base, ferma restando la necessità della specializzazione per macrosettore e dell’aggiornamento. La verifica dei requisiti è a carico del datore di lavoro: per questo, scegliere un consulente esterno con attestati chiari e aggiornati è una garanzia in più.
Quando il datore di lavoro può fare l’RSPP (art. 34)
L’art. 34 prevede che, in alcuni casi, sia lo stesso datore di lavoro a svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Questa possibilità è ammessa entro i limiti dimensionali dell’Allegato II del decreto — ad esempio fino a 30 lavoratori nelle imprese artigiane e industriali, con soglie diverse per altri settori — e a condizione che il datore frequenti un corso di formazione specifico di 16, 32 o 48 ore in base al livello di rischio, seguito dall’aggiornamento periodico.
Anche quando questa strada è percorribile, molte aziende preferiscono comunque affiancare un consulente esterno: la normativa cambia spesso, gli adempimenti si moltiplicano e un errore tecnico può costare caro. Il datore-RSPP mantiene il ruolo formale ma si appoggia a una competenza specialistica.
I compiti del servizio di prevenzione e protezione
I compiti dell’SPP sono elencati all’art. 33 e ruotano attorno al supporto tecnico al datore di lavoro. L’RSPP non “gestisce” l’azienda: fornisce analisi, proposte e strumenti, mentre le decisioni e i poteri di spesa restano in capo al datore. In concreto il servizio si occupa di:
- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio in collaborazione con il datore di lavoro
- Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di controllo
- Definizione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Partecipazione alla riunione periodica e supporto al datore nelle scelte tecniche
- Informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure adottate
RSPP interno o esterno? I vantaggi del consulente
La scelta tra RSPP interno ed esterno dipende da dimensioni, complessità e rischi dell’azienda. Un RSPP interno conosce a fondo i processi quotidiani ed è sempre presente; tuttavia per la maggior parte delle PMI mantenere internamente una figura formata e aggiornata è oneroso e poco efficiente. L’RSPP esterno, al contrario, offre alcuni vantaggi concreti:
- Competenza aggiornata su più settori e normativa in continua evoluzione
- Sguardo esterno e indipendente, senza condizionamenti gerarchici interni
- Costo prevedibile e proporzionato, senza assumere una figura a tempo pieno
- Continuità del servizio anche in caso di ferie, malattia o turnover interno
- Esperienza diretta delle ispezioni di ASL, INAIL e Ispettorato del Lavoro
Nei casi più grandi e a rischio elevato indicati dall’art. 31, comma 6 (per esempio aziende industriali oltre 200 lavoratori, centrali termoelettriche, impianti a rischio di incidente rilevante o nucleari) il servizio deve invece essere interno: è la legge a stabilirlo.
Responsabilità dell’RSPP
La nomina dell’RSPP non sposta sul professionista gli obblighi del datore di lavoro, che restano integri. L’RSPP ha un ruolo consultivo e propositivo, privo di poteri decisionali e di spesa. Ciò non significa che sia esente da ogni responsabilità: la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso di infortunio, l’RSPP può concorrere nel reato quando un’omissione o una valutazione tecnica errata abbia avuto un ruolo causale nell’evento. Per questo conta lavorare con metodo, documentare sopralluoghi e valutazioni e mantenere un dialogo costante con il datore.
Rapporto con medico competente e RLS
L’RSPP non opera da solo. Collabora con il medico competente, che cura la sorveglianza sanitaria e contribuisce alla valutazione dei rischi per la salute, e si confronta con il RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che porta il punto di vista di chi opera ogni giorno sul campo. Questo triangolo — datore di lavoro, servizio di prevenzione, rappresentanza dei lavoratori, con l’apporto del medico — è il cuore del sistema di gestione della sicurezza.
La riunione periodica (art. 35)
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, l’art. 35 impone la riunione periodica di prevenzione e protezione almeno una volta all’anno. Vi partecipano il datore di lavoro (o un suo rappresentante), l’RSPP, il medico competente ove nominato e l’RLS. È l’occasione per esaminare il DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i criteri di scelta dei DPI e i programmi di formazione. La riunione va convocata anche in caso di significative variazioni delle condizioni di rischio. Un RSPP esterno la organizza, la conduce sul piano tecnico e ne redige il verbale.
Come scegliere un RSPP esterno
Non tutti i consulenti sono uguali. Prima di affidare l’incarico vale la pena verificare alcuni elementi pratici:
- attestati dei moduli A, B (per il tuo macrosettore ATECO) e C, con aggiornamento valido;
- esperienza concreta nel tuo settore e con aziende di dimensioni simili;
- disponibilità ai sopralluoghi e tempi di risposta certi, non solo firma a distanza;
- capacità di seguire l’intero ciclo: DVR, formazione, nomine, sorveglianza sanitaria;
- presenza durante le ispezioni e supporto nella gestione documentale.
Affidarti a un partner che coordina tutti gli adempimenti con un unico referente semplifica la gestione e riduce il rischio di scoperture. Se vuoi capire cosa serve alla tua azienda, puoi scoprire come funziona la nostra consulenza oppure richiedere subito una valutazione.
Domande frequenti sull’RSPP esterno
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