Cos’è la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività. Non è un controllo generico sulla salute della persona: è una verifica mirata della compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e i rischi specifici della mansione che gli viene affidata.
In pratica, attraverso visite ed esami, il medico competente accerta se chi svolge una determinata attività possa farlo in sicurezza, individua precocemente eventuali alterazioni della salute correlate al lavoro e propone le misure per ridurre l’esposizione. È quindi uno strumento di prevenzione, non solo un adempimento burocratico.
La base normativa: D.Lgs. 81/2008
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). L’art. 41 definisce la sorveglianza sanitaria, i casi in cui va effettuata, le tipologie di visita e i giudizi di idoneità. L’art. 25 elenca gli obblighi del medico competente, dalla collaborazione alla valutazione dei rischi alla programmazione della sorveglianza, fino all’istituzione della cartella sanitaria e di rischio. L’art. 18 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente nei casi previsti e di attuare la sorveglianza.
Il medico competente è una figura centrale del sistema di prevenzione aziendale: deve possedere i titoli e i requisiti dell’art. 38, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, partecipa alla valutazione dei rischi, redige il protocollo sanitario, esegue le visite, esprime i giudizi di idoneità, informa i lavoratori e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. Interviene inoltre nella riunione periodica di cui all’art. 35.
Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria non è dovuta in ogni azienda: scatta quando la valutazione dei rischi (il DVR) evidenzia un rischio per il quale la normativa la prevede. Tra i casi tipici rientrano la movimentazione manuale dei carichi, l’uso sistematico di videoterminali oltre venti ore settimanali, l’esposizione a rumore o vibrazioni oltre i valori d’azione, l’esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni o mutageni, il rischio amianto, il lavoro notturno e altre situazioni specifiche previste dai titoli speciali del Testo Unico.
Il punto di partenza è sempre il DVR: è la valutazione dei rischi a determinare se e per quali mansioni la sorveglianza è obbligatoria. Per questo il documento di valutazione e il protocollo sanitario devono essere coerenti tra loro.
I tipi di visita medica
L’art. 41 individua diverse tipologie di visita, ciascuna con una finalità precisa. Conoscerle aiuta a programmare correttamente la sorveglianza ed evitare scoperti.
Visita preventiva
Effettuata prima dell’adibizione alla mansione (o in fase preassuntiva, se il datore lo richiede). Serve a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore sarà destinato e a stabilire l’idoneità specifica fin dall’inizio del rapporto.
Visita periodica
Ripetuta a intervalli fissati dal protocollo sanitario — di norma annuale, ma il medico competente può variare la cadenza in base al rischio. Controlla nel tempo lo stato di salute in relazione all’esposizione professionale.
Visita su richiesta del lavoratore
Il lavoratore può chiederla quando ritiene che le condizioni di salute, correlate ai rischi della mansione, siano peggiorate. Il medico competente la concede se la giudica correlata ai rischi lavorativi.
Visita per cambio mansione
Obbligatoria prima di adibire il lavoratore a una mansione nuova e diversa, per accertarne l’idoneità rispetto ai nuovi rischi a cui sarà esposto.
Visita al rientro da assenza prolungata
Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, prima di riammettere il lavoratore in servizio, per confermare la persistenza dell’idoneità.
Visita alla cessazione del rapporto
Prevista nei casi indicati dalla normativa per rischi specifici (ad esempio agenti cancerogeni o amianto), per documentare lo stato di salute al termine dell’esposizione.
Il protocollo sanitario
Il protocollo sanitario è il programma di accertamenti che il medico competente definisce sulla base dei rischi rilevati nel DVR e degli indirizzi scientifici più avanzati. Indica, per ciascuna mansione esposta, quali visite ed esami strumentali o di laboratorio effettuare (ad esempio audiometrie per il rischio rumore, spirometrie per quello respiratorio, esami della vista per i videoterminalisti) e con quale periodicità.
Non esiste un protocollo standard valido per tutti: è un documento personalizzato che va aggiornato ogni volta che cambiano i rischi, le mansioni o le tecnologie di accertamento. Un protocollo generico, copiato da altre realtà, è un segnale di sorveglianza mal impostata.
Giudizi di idoneità e ricorsi
A conclusione di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Le possibilità sono: idoneità piena; idoneità con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea, con indicazione dei limiti temporali; inidoneità permanente. Il giudizio riguarda la mansione, non la persona, e va comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
Quando il giudizio prevede limitazioni o un’inidoneità, il datore di lavoro deve attuare quanto indicato, ad esempio adattando la postazione o, ove possibile, ricollocando il lavoratore. Contro il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro; l’organo può confermarlo, modificarlo o revocarlo.
Cartella sanitaria e di rischio
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza il medico competente istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, in cui annota esami, giudizi ed esposizioni ai fattori di rischio. La cartella è custodita nel rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei dati, in modo che il datore di lavoro non acceda ai dati clinici individuali. Alla cessazione del rapporto ne va consegnata copia al lavoratore. Gli esiti collettivi e anonimi sono invece presentati e discussi nella riunione periodica.
Le sanzioni
Il Testo Unico prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per il datore di lavoro che omette la nomina del medico competente o non attua la sorveglianza sanitaria quando obbligatoria, così come per chi adibisce alla mansione un lavoratore privo del giudizio di idoneità. Oltre alla sanzione diretta, l’assenza di sorveglianza aggrava la posizione del datore in caso di infortunio o di malattia professionale, con possibili profili di responsabilità civile e penale.