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DVR e valutazione rischi

Autocertificazione del DVR Abolita: le Procedure Standardizzate Spiegate

Per anni le piccolissime imprese hanno potuto «autocertificare» la valutazione dei rischi con una semplice dichiarazione. Quella possibilità non esiste più dal 1 giugno 2013. Oggi anche l’azienda con un solo dipendente deve redigere un DVR scritto, potendo però usare il modello semplificato delle procedure standardizzate. Vediamo cosa è cambiato, chi può usarle e cosa si rischia continuando ad autocertificare.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

L’autocertificazione del DVR non esiste più: cosa è cambiato dal 1 giugno 2013

Fino al 31 maggio 2013 i datori di lavoro delle imprese fino a 10 addetti potevano assolvere l’obbligo di valutazione dei rischi con una semplice autocertificazione: una dichiarazione firmata in cui il datore di lavoro attestava di aver effettuato la valutazione, senza dover produrre il documento completo. Era una facilitazione transitoria, pensata per accompagnare le micro imprese verso il regime ordinario del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quella facoltà è cessata definitivamente il 1 giugno 2013. Da quella data, ogni datore di lavoro che occupa anche un solo lavoratore deve avere un DVR redatto per iscritto, con data certa e contenuti minimi previsti dalla legge. La dichiarazione «fai-da-te» non basta più: chi presenta ancora un’autocertificazione è, agli occhi della legge, come se non avesse alcun documento.

📌 In sintesi

Dal 1 giugno 2013l’autocertificazione del DVR è abolita per tutte le aziende. La via semplificata per le piccole imprese non è più l’autocertificazione, ma il DVR redatto secondo le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012.

Perché è stata abolita: dall’art. 29 c. 5 alle procedure standardizzate

Il punto di partenza è l’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Nella sua versione transitoria, questa norma consentiva ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 addetti di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino al terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale sulle procedure standardizzate e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2013.

Il decreto atteso è arrivato: il DM 30 novembre 2012, entrato in vigore il 6 febbraio 2013, ha approvato il modello delle procedure standardizzate. Calcolato il termine, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’autocertificazione restava valida fino al 31 maggio 2013: dal giorno successivo, il 1 giugno 2013, è scattato l’obbligo di DVR scritto per tutti.

La logica del legislatore è chiara: l’autocertificazione era diventata una scorciatoia priva di contenuto sostanziale, che non garantiva un’effettiva analisi dei pericoli. Le procedure standardizzate hanno preso il suo posto offrendo uno strumento realmentesemplificato ma con un metodo strutturato: descrizione dell’attività, individuazione dei pericoli, valutazione e misure di miglioramento.

Cosa sono le procedure standardizzate (DM 30/11/2012)

Le procedure standardizzatesono un modello operativo per la redazione del DVR approvato con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Non sono un documento «più debole» del DVR: sono un DVR a tutti gli effetti, redatto seguendo uno schema guidato che semplifica il lavoro alle piccole imprese a basso rischio. Il documento prodotto deve comunque contenere gli elementi dell’art. 28 e avere data certa.

Per capire la differenza tra il documento e i suoi strumenti di redazione può essere utile la guida cos’è il DVR e cosa contiene.

Chi può usarle: aziende fino a 10 addetti e fino a 50 con limiti

L’ambito di applicazione si articola su due soglie dimensionali previste dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08:

  • Fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5): il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. È il caso tipico di micro imprese, artigiani con dipendenti, piccoli esercizi commerciali.
  • Fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 6): anche queste aziende possono avvalersi delle procedure standardizzate, salvo le esclusioni del comma 7.

In entrambi i casi resta valido il principio cardine: il DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, che si avvale del RSPP e, ove prevista la sorveglianza sanitaria, del medico competente, previa consultazione dell’RLS.

Chi NON può usarle: rischi particolari dell’art. 29 comma 7

L’art. 29, comma 7 esclude espressamente dalle procedure standardizzate alcune categorie di aziende, a prescindere dal numero di addetti. In questi casi serve un DVR ordinario con valutazioni tecniche specialistiche:

  • aziende a rischio di incidente rilevante (stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso);
  • centrali termoelettriche e impianti nucleari, attività di estrazione e fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
  • cicli di lavoro che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive (ATEX), da agenti cancerogeni e mutageni o connessi all’esposizione ad amianto.

Per questi profili di rischio le procedure standardizzate non sono sufficienti: la valutazione richiede metodi e misurazioni dedicate, come spieghiamo nella guida al rischio chimico e ATEX. Anche le aziende sopra i 50 addetti devono redigere un DVR ordinario.

Come si redige un DVR con procedure standardizzate, passo per passo

Il modello del DM 30/11/2012 guida il datore di lavoro attraverso una sequenza logica. Ecco i passaggi essenziali:

  1. Descrizione dell’azienda: anagrafica, ciclo lavorativo, mansioni, attrezzature, sostanze impiegate e ambienti di lavoro.
  2. Individuazione dei pericoli presenti nelle diverse fasi e aree di lavoro.
  3. Valutazione dei rischiassociati, con i criteri adottati e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate.
  4. Programma di miglioramento: misure da adottare nel tempo, con responsabili e tempistiche.
  5. Data certa e sottoscrizioni: firma del datore di lavoro, dell’ RSPP, dell’RLS/RLST e del medico competente ove nominato.

I tre moduli: descrizione, valutazione, programma di miglioramento

Il modello allegato al decreto è organizzato in tre moduli compilabili in sequenza:

ModuloContenuto
Modulo 1– DescrizioneAnagrafica aziendale, organigramma della sicurezza, descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni
Modulo 2– ValutazioneIdentificazione di pericoli e rischi per area/mansione, misure già attuate e criteri di valutazione
Modulo 3– Programma di miglioramentoMisure da adottare, responsabili dell’attuazione e tempistiche di realizzazione

Compilare i tre moduli con dati reali è ciò che distingue un DVR conforme da un documento «copia-incolla» facilmente contestabile in sede ispettiva. Un percorso digitale guidato come quello di 123Sicurezza riproduce esattamente questa struttura, segnalando le sezioni mancanti.

Cosa rischia chi presenta ancora un’autocertificazione

Presentare oggi un’autocertificazione al posto del DVR equivale, sul piano sanzionatorio, alla mancata redazione del documento. La conseguenza è rilevante perché penale: l’art. 55 del D.Lgs. 81/08punisce l’omessa elaborazione del DVR con l’arresto da 3 a 6 mesi oppure con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

⚠️ Sanzione penale, non semplice multa

L’assenza di un DVR valido espone il datore di lavoro a una sanzione penale (art. 55) e diventa una grave aggravante in caso di infortunio. Gli importi delle ammende sono soggetti a periodiche rivalutazioni: verifica sempre i valori vigenti al momento dell’accertamento.

Oltre alla sanzione diretta, l’impresa priva di DVR può subire la sospensione dell’attività, perde i benefici legati alla riduzione dei premi INAIL e si trova in posizione fortemente sfavorevole in caso di contenzioso.

Procedure standardizzate vs DVR ordinario: quale scegliere

La scelta non è discrezionale: dipende dal numero di addetti e dal profilo di rischio. La tabella seguente aiuta a orientarsi.

AspettoProcedure standardizzateDVR ordinario
RiferimentoDM 30/11/2012, art. 29 c. 5-6Art. 28-29 D.Lgs. 81/08
Dimensione aziendaFino a 10 (e fino a 50 con limiti)Qualsiasi, obbligatorio oltre 50
Rischi particolari (c. 7)Non utilizzabiliIndispensabile
StrutturaModello guidato a 3 moduliRelazione tecnica articolata
AutocertificazioneNon ammessa (abolita)Non ammessa (abolita)

Un nodo collegato è la formazione: con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) il quadro formativo è stato riordinato, con un periodo transitorio che si chiude il 24 maggio 2026, dopo il quale i nuovi corsi seguono le regole aggiornate. Aver redatto correttamente il DVR non esonera dagli obblighi di formazione di datore di lavoro, preposti e lavoratori: i due adempimenti vanno gestiti insieme.

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Domande frequenti

Posso ancora autocertificare la valutazione dei rischi?

No. Dal 1 giugno 2013 l'autocertificazione è stata abolita: anche le aziende con un solo dipendente devono redigere un DVR scritto, eventualmente con procedure standardizzate.

Cosa sono le procedure standardizzate?

Sono un modello semplificato per la redazione del DVR introdotto dal DM 30/11/2012, utilizzabile dalle aziende fino a 10 addetti e, con alcuni limiti, fino a 50 addetti.

La mia azienda ha 8 dipendenti: cosa devo fare?

Devi redigere un DVR vero e proprio, potendo usare il modello delle procedure standardizzate. L'autocertificazione non è più sufficiente.

Quali aziende non possono usare le procedure standardizzate?

Quelle escluse dall’art. 29 comma 7 (es. attività a rischio di incidente rilevante, esposizione ad agenti cancerogeni, atmosfere esplosive) e quelle oltre i 50 addetti.

Cosa rischio se uso ancora l'autocertificazione?

È equiparata a mancata redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08.