Antincendio: corsi DM 2/9/2021 livello 1-2-3 e aggiornamenti
La formazione degli addetti antincendio è cambiata con il DM 2 settembre 2021 (il cosiddetto Decreto Controlli), che ha sostituito la parte formativa del vecchio DM 10/3/1998. I corsi sono ora organizzati su tre livelli. Vediamo durate, contenuti, idoneità tecnica e aggiornamento.
Il quadro normativo
L’obbligo di designare gli addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio nasce dall’art. 18 e dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08. I criteri di formazione e i contenuti dei corsi sono oggi disciplinati dal DM 2 settembre 2021, che ha aggiornato e sostituito, per la parte formativa, il previgente DM 10/3/1998.
Il decreto distingue la gestione dell’emergenza (piani, designazioni, prove di evacuazione) dalla formazione degli addetti, articolata in tre livelli proporzionati al rischio dell’attività.
I tre livelli di corso
La scelta del livello dipende dalla classificazione del livello di rischio dell’attività, in coerenza con la valutazione dei rischi e con la normativa antincendio applicabile.
| Livello | Durata corso | Aggiornamento (5 anni) | Tipologia di attività |
|---|---|---|---|
| Livello 1 | 4 ore | 2 ore | Rischio d’incendio basso. |
| Livello 2 | 8 ore | 5 ore | Rischio d’incendio medio. |
| Livello 3 | 16 ore | 8 ore | Rischio d’incendio elevato. |
I corsi comprendono una parte teorica (principi della combustione, misure di prevenzione e protezione, procedure di emergenza) e una parte pratica con esercitazioni sull’uso degli estintori e dei mezzi di estinzione, che richiede la presenza in aula/campo.
L’idoneità tecnica per le attività a maggior rischio
🧯 Attestato di idoneità tecnica
Per gli addetti delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, oltre alla formazione è richiesto il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della L. 609/1996, tramite esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
L’aggiornamento periodico
Il DM 2 settembre 2021 ha introdotto un aggiornamento quinquennale per tutti i livelli, con durate di 2, 5 e 8 ore rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3. L’aggiornamento serve a mantenere efficaci le competenze pratiche e a recepire eventuali modifiche dell’organizzazione e del rischio.
È quindi essenziale tenere traccia della data dei corsi di ogni addetto e pianificare gli aggiornamenti prima della scadenza, evitando periodi senza addetti in possesso di formazione valida.
Quanti addetti designare
Il numero di addetti non è fissato da una formula unica: dipende dall’organizzazione, dai turni, dalla presenza di più sedi e dalla necessità di garantire la copertura in ogni momento di apertura. Il datore di lavoro deve assicurare che vi siano addetti sempre presenti e adeguatamente formati durante l’attività.
Domande frequenti
I corsi fatti con il vecchio DM 10/3/1998 sono ancora validi?
Gli attestati conseguiti in passato restano validi ai fini della designazione, ma l’aggiornamento va effettuato secondo le durate e le periodicità del DM 2 settembre 2021. È prudente verificare la posizione di ciascun addetto e pianificare gli aggiornamenti dovuti.
Il datore di lavoro può essere addetto antincendio?
Nelle aziende di piccole dimensioni il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di gestione dell’emergenza e lotta antincendio, purché segua la formazione corrispondente al livello di rischio dell’attività e, dove richiesto, consegua l’idoneità tecnica.
SafeWork: addetti antincendio e scadenze sotto controllo
Tieni traccia di designazioni, attestati e aggiornamenti quinquennali degli addetti antincendio con scadenzario e alert automatici.
Richiedi un preventivo →