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Emergenze

Primo soccorso aziendale: gruppi A/B/C e composizione della cassetta

Ogni azienda deve organizzare il primo soccorso in funzione del proprio rischio. Il DM 388/2003, attuativo del D.Lgs 81/08, classifica le imprese in tre gruppi e definisce presidi e formazione. Ecco come orientarsi.

📅 18/06/2026⏱️ 8 min di lettura

Il quadro normativo

L’organizzazione del primo soccorso è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs 81/08 e disciplinato in dettaglio dal DM 388/2003. Quest’ultimo definisce la classificazione delle aziende, i contenuti minimi dei presidi sanitari e i requisiti di formazione degli addetti.

La classificazione in gruppi A, B e C

Le aziende sono suddivise in tre gruppi in base a tipologia di attività, livello di rischio e numero di lavoratori:

GruppoCriterio
AAziende a rischio più elevato (per attività, indice infortunistico INAIL o lavorazioni particolari) e alcune realtà di grandi dimensioni.
BAziende con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A.
CAziende con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A.

La classificazione determina i presidi da tenere, l’organizzazione del soccorso e i percorsi formativi degli addetti.

Cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione

In base al gruppo cambia il presidio richiesto:

  • Gruppi A e B: cassetta di pronto soccorso, con contenuto minimo definito dall’allegato del DM 388/2003.
  • Gruppo C: pacchetto di medicazione, anch’esso con contenuto minimo previsto dal decreto.

I presidi devono essere tenuti in luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalati, mantenuti completi e in corso di validità. Tra i materiali tipici della cassetta rientrano guanti monouso, garze, bende, disinfettante, cerotti, soluzione fisiologica, forbici e altri presidi indicati negli allegati.

⚠️ Controlli periodici

La cassetta non è un adempimento «una tantum»: i presidi vanno verificati con regolarità e ripristinati dopo l’uso o alla scadenza. Una cassetta incompleta o con materiale scaduto vanifica l’organizzazione del soccorso.

Gli addetti al primo soccorso

Il datore di lavoro designa uno o più addetti al primo soccorso, in numero adeguato alle dimensioni e ai rischi dell’azienda e ai turni di lavoro. Gli addetti:

  • non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo;
  • devono ricevere formazione specifica e relativo aggiornamento;
  • devono poter intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Formazione e aggiornamento

La formazione degli addetti è differenziata in funzione del gruppo di appartenenza dell’azienda (con durata maggiore per il gruppo A rispetto ai gruppi B e C) e comprende contenuti teorici e pratici. È previsto un aggiornamento periodico, con cadenza almeno triennale per la parte pratica relativa alle capacità di intervento.

Obblighi del datore di lavoro

  • classificare l’azienda nel gruppo corretto;
  • predisporre cassetta o pacchetto di medicazione adeguati e accessibili;
  • designare e formare gli addetti al primo soccorso;
  • garantire l’aggiornamento della formazione e il ripristino dei presidi sanitari;
  • organizzare i rapporti con la struttura di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Domande frequenti

Chi stabilisce il gruppo di appartenenza dell’azienda?

È il datore di lavoro, sulla base dei criteri del DM 388/2003 (tipologia di attività, rischio, numero di lavoratori), tipicamente con il supporto del RSPP e del medico competente ove presente.

Serve sempre il defibrillatore (DAE)?

Gli obblighi relativi alla presenza del DAE sono disciplinati da normative specifiche e da indicazioni settoriali: la dotazione va valutata caso per caso, oltre ai presidi minimi previsti dal DM 388/2003.

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