Formazione dei lavoratori 2026: durata, scadenze e aggiornamento
La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08; durate e contenuti sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Qui trovi le ore per livello di rischio, quando va erogata, ogni quanto va rinnovata e le scadenze di tutte le altre figure della sicurezza.
La fonte dell’obbligo: art. 37 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
L’art. 37 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi della mansione. Durata, contenuti minimi e modalità sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016 confermando le durate della formazione dei lavoratori.
La formazione è gratuita per il lavoratore e si svolge durante l’orario di lavoro. È distinta dall’informazione (art. 36) e dall’addestramento, che riguarda l’uso concreto di attrezzature, macchine, impianti e DPI.
Durata della formazione del lavoratore per livello di rischio
Il percorso si compone di una parte generale, uguale per tutti, e di una parte specifica la cui durata dipende dal livello di rischio dell’azienda, individuato in base al codice ATECO e alla valutazione dei rischi.
| Livello di rischio | Parte generale | Parte specifica | Totale |
|---|---|---|---|
| Basso | 4 ore | 4 ore | 8 ore |
| Medio | 4 ore | 8 ore | 12 ore |
| Alto | 4 ore | 12 ore | 16 ore |
Cosa si studia nella parte generale e nella parte specifica
- Parte generale (4 ore): concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza e assistenza.
- Parte specifica (4, 8 o 12 ore): i rischi reali della mansione e del settore, con le misure e le procedure di prevenzione adottate in azienda. Nei settori ad alto rischio (ad esempio costruzioni e chimica) è più ampia.
Quando va fatta: neoassunti, cambio mansione, nuovi rischi
Secondo l’art. 37 c. 4 la formazione va erogata, in particolare:
- all’assunzione, prima o contestualmente all’avvio dell’attività;
- in caso di trasferimento o cambio di mansione;
- con l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.
Quando non è possibile completarla prima dell’inizio dell’attività, la formazione va conclusa al più presto e comunque entro 60 giorni dall’assunzione, garantendo fin dal primo giorno informazione e misure di tutela adeguate.
Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni
🔁 Rinnovo della formazione
Lavoratori: almeno 6 ore ogni 5 anni, per tutti i livelli di rischio. Il quinquennio decorre dalla data dell’attestato di formazione iniziale o dell’ultimo aggiornamento valido.
L’aggiornamento verte su novità normative, nuovi rischi, evoluzione dell’organizzazione del lavoro ed esiti della sorveglianza sanitaria. Non sostituisce la formazione aggiuntiva dovuta quando cambiano mansione, attrezzature o procedure: in quei casi la formazione va integrata subito, senza attendere la scadenza.
Le scadenze di aggiornamento di tutte le figure
Lavoratori e altre figure della sicurezza hanno cadenze diverse: la tabella riassume quelle da inserire nello scadenzario aziendale.
| Figura | Aggiornamento | Cadenza |
|---|---|---|
| Lavoratore | 6 ore | ogni 5 anni |
| Preposto | 6 ore | ogni 2 anni |
| Dirigente | 6 ore | ogni 5 anni |
| Datore di lavoro | 6 ore | ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP | 6 / 10 / 14 ore (rischio basso / medio / alto) | ogni 5 anni |
| RSPP | 40 ore | nel quinquennio |
| ASPP | 20 ore | nel quinquennio |
| RLS | 4 ore (imprese da 15 a 50 lavoratori) / 8 ore (oltre 50) | ogni anno |
| Addetto antincendio | 2 / 5 / 8 ore (livello 1 / 2 / 3) | ogni 5 anni |
| Addetto primo soccorso | 6 ore (gruppo A) / 4 ore (gruppi B e C) | ogni 3 anni |
Per il preposto la cadenza è biennale e la formazione si svolge in presenza o in videoconferenza sincrona: i dettagli sono nella guida su quando scade il corso preposto. Per gli addetti all’emergenza vedi i livelli dei corsi antincendio.
Credito formativo e cambio di azienda
La parte generale di 4 ore è un credito formativo permanente: non va ripetuta quando il lavoratore cambia datore di lavoro, purché sia documentata da un attestato valido. Il nuovo datore di lavoro deve però verificare la parte specifica e integrarla in relazione ai rischi della nuova mansione e del nuovo settore.
Formazione e addestramento: non sono la stessa cosa
L’addestramento (art. 37 c. 5) è la prova pratica per l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti e DPI, svolta da persona esperta e sul luogo di lavoro. Va tracciato e verbalizzato a parte. Gli operatori di attrezzature come carrelli elevatori, gru e PLE hanno inoltre un’abilitazione specifica (Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012).
Formazione in e-learning
L’e-learning è ammesso per la parte generale, per la parte specifica a rischio basso e per gli aggiornamenti, se la piattaforma rispetta i requisiti di tracciamento, tutoraggio e verifica dell’apprendimento. Addestramento ed esercitazioni pratiche richiedono la presenza. Tutti i limiti, modulo per modulo, sono nella guida corso sicurezza online o in aula: quando è valido.
Sanzioni per formazione mancante o scaduta
La violazione dell’art. 37 è punita, a carico del datore di lavoro e del dirigente, con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c, importi in vigore dal luglio 2023). Una formazione scaduta equivale nella sostanza a una formazione carente e, in caso di infortunio, aggrava la posizione del datore di lavoro.
Come organizzare la formazione in azienda, passo per passo
- Individua il livello di rischio in base al codice ATECO e al DVR: da qui dipende la durata della parte specifica.
- Eroga la parte generale (4 ore), verificando prima gli attestati già posseduti dai neoassunti.
- Eroga la parte specifica sui rischi reali della mansione.
- Distingui e verbalizza l’addestramento su attrezzature e DPI.
- Tieni uno scadenzario con date, ore, contenuti, docenti e attestati di ogni lavoratore, e programma gli aggiornamenti in anticipo.
Per sapere quali corsi servono oltre alla formazione dei lavoratori vedi quali corsi di sicurezza sono obbligatori; per il budget, il calcolatore del costo della formazione.
Domande frequenti
Quante ore di formazione deve fare un lavoratore neoassunto?
Quattro ore di formazione generale più la formazione specifica in base al livello di rischio dell’azienda: 4 ore (basso), 8 ore (medio) o 12 ore (alto), per un totale di 8, 12 o 16 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
Ogni quanto va rinnovata la formazione dei lavoratori?
Ogni 5 anni, con un aggiornamento di almeno 6 ore uguale per tutti i livelli di rischio. Il quinquennio decorre dalla data dell’attestato di formazione iniziale o dell’ultimo aggiornamento valido.
Entro quando va fatta la formazione del neoassunto?
In occasione dell’assunzione, prima o contestualmente all’avvio dell’attività (art. 37 c. 4). Quando non è possibile completarla prima, va conclusa al più presto e comunque entro 60 giorni, garantendo fin dal primo giorno informazione e misure di tutela adeguate.
La formazione generale va ripetuta a ogni cambio di azienda?
No. La parte generale di 4 ore è un credito formativo permanente, purché documentata. Va invece verificata e, se necessario, integrata la parte specifica in relazione ai rischi del nuovo datore di lavoro e della nuova mansione.
Quando la formazione va ripetuta prima dei 5 anni?
Quando cambiano mansione o reparto, quando si introducono nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose e quando l’organizzazione del lavoro genera nuovi rischi (art. 37 c. 4). L’aggiornamento quinquennale non sostituisce questa formazione aggiuntiva.
Cosa si rischia se la formazione dei lavoratori manca o è scaduta?
Il datore di lavoro e il dirigente rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55 c. 5 lett. c D.Lgs. 81/08, importi in vigore dal luglio 2023). In caso di infortunio, la formazione carente aggrava la loro posizione.
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