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Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria

Giudizio di idoneità alla mansione: tipologie, lavoratore non idoneo e ricorso

Al termine delle visite mediche il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Ma cosa significano davvero le diverse formule, cosa deve fare il datore di lavoro quando un dipendente è dichiarato non idoneo e come si contesta un giudizio ritenuto sbagliato? Ecco la guida pratica, con i riferimenti al D.Lgs. 81/08 e i passaggi operativi.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08)

Il giudizio di idoneitàè l’atto con cui il medico competente, al termine della visita medica prevista dalla sorveglianza sanitaria, attesta se un lavoratore può svolgere o meno la mansione specifica a cui è destinato, in relazione ai rischi a cui è esposto. Non è una valutazione generica dello stato di salute: è il punto di incontro tra le condizioni cliniche della persona e i rischi concreti del posto di lavoro descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Ai sensi dell’art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08, il medico competente esprime il giudizio relativo alla mansione specifica scegliendo tra tipologie ben precise. Il comma 6-bis stabilisce che i giudizi di parziale o totale inidoneità devono essere comunicati per iscritto, e il comma 9 regola il ricorso. Capire la differenza tra le formule è il primo passo per gestire correttamente il dipendente e per non incorrere in sanzioni.

Le tipologie di giudizio

La legge prevede cinque esiti possibili. È utile leggerli come una scala che va dalla piena compatibilità tra salute e mansione fino all’incompatibilità definitiva.

Idoneo / idoneo con prescrizioni / idoneo con limitazioni / non idoneo temporaneo / non idoneo permanente

GiudizioCosa significaEffetto pratico
IdoneoIdoneità piena alla mansioneIl lavoratore svolge la mansione senza condizioni
Idoneo con prescrizioniIdoneo a condizione che siano rispettate indicazioni precise (es. uso di specifici DPI, lenti correttive)Il datore deve garantire l’attuazione delle prescrizioni
Idoneo con limitazioniIdoneo, ma con esclusione di alcune attività o esposizioni (es. no sollevamento carichi sopra un certo peso, no lavoro notturno)La mansione va organizzata escludendo i compiti vietati
Non idoneo temporaneoInidoneità a tempo determinato; il medico precisa i limiti temporali di validitàSospensione dalla mansione fino alla rivalutazione
Non idoneo permanenteInidoneità definitiva a quella specifica mansioneScatta l’obbligo di ricollocazione ex art. 42

Attenzione a non confondere «prescrizioni» e «limitazioni»: le prescrizioni impongono un fare (adottare misure perché il lavoratore resti idoneo), mentre le limitazioni impongono un non fare (escludere determinate attività). Nel caso di inidoneità temporanea il giudizio deve indicare i limiti temporali di validità, così da fissare il momento della rivalutazione. Per un quadro completo del percorso sanitario vedi la guida alle visite di medicina del lavoro.

Cosa deve fare il datore di lavoro dopo il giudizio

Ricevuto il giudizio, il datore di lavoro non è un destinatario passivo: l’art. 42 del D.Lgs. 81/08 gli impone di attuare le misure indicate dal medico competente. Vediamo i tre scenari principali.

Attuare prescrizioni e limitazioni

Quando il giudizio è di idoneità con prescrizioni o limitazioni, il datore deve recepirle e renderle effettive: fornire i DPI indicati, riorganizzare i turni, escludere il lavoratore dalle attività vietate, adeguare la postazione. Non si tratta di un suggerimento, ma di una condizione di legittimità dell’impiego: ignorare una limitazione equivale, di fatto, ad adibire il lavoratore a una mansione per cui non è idoneo. È buona prassi documentare per iscritto le azioni adottate, così da poterle dimostrare in caso di controllo.

Obbligo di ricollocazione del lavoratore non idoneo in mansione compatibile

In caso di inidoneità (temporanea o permanente) alla mansione specifica, l’art. 42 stabilisce che il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti e, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo in quest’ultimo caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza. L’obbligo è di ricerca attivadi una collocazione compatibile con lo stato di salute, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. Non è un automatismo: se non esiste alcuna mansione compatibile, la giurisprudenza ammette che il rapporto possa risolversi, ma solo dopo che il datore ha effettivamente verificato l’assenza di alternative (il cosiddetto obbligo di repêchage).

Divieto di adibire il lavoratore alla mansione in caso di non idoneità (e relative sanzioni)

Il punto più delicato: dal momento della comunicazione di un giudizio di inidoneità, il datore di lavoro non può più adibire il lavoratore a quella mansione. Continuare a impiegarlo significa esporlo consapevolmente a un rischio per la salute. La violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria e all’impiego di lavoratori non idonei è presidiata da sanzioni penalia carico del datore di lavoro (arresto o ammenda) previste dall’apparato sanzionatorio del Titolo I del D.Lgs. 81/08. Senza contare l’aggravante in caso di infortunio o malattia professionale riconducibili a quell’impiego improprio.

⚠️ Non idoneo non significa subito licenziabile

L’inidoneità alla mansione specifica non legittima da sola il licenziamento. Prima va esperito il tentativo di ricollocazione ex art. 42. Solo l’impossibilità oggettiva e documentata di reperire mansioni compatibili può fondare la risoluzione del rapporto, secondo le tutele previste dalla normativa sul lavoro.

Come fare ricorso contro il giudizio di idoneità o non idoneità

Il giudizio del medico competente non è inappellabile. L’art. 41, comma 9 del D.Lgs. 81/08 prevede un rimedio specifico e rapido. Vale la pena conoscerlo bene, perché il termine è breve e perentorio.

Chi può ricorrere (datore di lavoro e lavoratore), termine di 30 giorni

Possono presentare ricorso sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Il ricorso è ammesso avverso qualsiasi giudizio, compreso quello di idoneità piena (ad esempio un lavoratore che ritiene di non essere idoneo, o un datore che dissente da una limitazione). Il termine è di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio: oltre tale termine il giudizio diventa definitivo. Per questo è fondamentale registrare con certezza la data in cui il giudizio è stato consegnato o trasmesso.

A chi si presenta il ricorso (organo di vigilanza SPISAL/ASL territoriale) e come

Il ricorso si presenta all’organo di vigilanza territorialmente competente: in concreto il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’ASL (denominato SPISAL, SPreSAL, SPSAL o PSAL a seconda della Regione). La trasmissione avviene di norma tramite raccomandata A.R. o PEC, allegando copia del giudizio che si intende contestare e una breve istanza motivata. È consigliabile allegare anche la documentazione sanitaria utile alla rivalutazione.

Checklist del ricorso

  • Verifica la data di comunicazione del giudizio (parte il termine di 30 giorni).
  • Individua l’organo di vigilanza ASL competente per territorio.
  • Predisponi l’istanza motivata e allega copia del giudizio.
  • Allega eventuale documentazione sanitaria a supporto.
  • Invia via raccomandata A.R. o PEC e conserva la ricevuta.

Esito: conferma, modifica o revoca del giudizio

Ricevuto il ricorso, l’organo di vigilanza, dopo eventuali ulteriori accertamenti (anche con visita del lavoratore), dispone la conferma, la modifica o la revocadel giudizio del medico competente. La decisione dell’organo di vigilanza sostituisce il giudizio originario. Va ricordato che, durante l’istruttoria del ricorso, il giudizio del medico competente conserva i suoi effetti: il datore non può ignorare un’inidoneità solo perché ha presentato ricorso.

La cartella sanitaria e di rischio: dove finisce il giudizio e chi la conserva

Il giudizio non resta un foglio isolato: confluisce nella cartella sanitaria e di rischio, lo strumento previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente la istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Tre punti chiave spesso fraintesi dai datori di lavoro:

  • Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, non i dati clinici contenuti nella cartella: i contenuti sanitari sono coperti dal segreto professionale e dalla normativa privacy.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni sulla relativa conservazione.
  • La documentazione va conservata per i termini previsti dalla legge (di norma almeno dieci anni, e termini più lunghi per esposizioni a specifici agenti).

Gestire giudizi di idoneità e prescrizioni in modo tracciabile

Il rischio più concreto per le aziende non è sbagliare la teoria, ma perdere il controllo operativo: una limitazione non recepita, una scadenza di idoneità temporanea dimenticata, un giudizio archiviato in una mail. Centralizzare e tracciare i giudizi riduce drasticamente questi errori.

Con la suite di medicina del lavoro di 123Sicurezza puoi:

  • registrare ogni giudizio di idoneità collegandolo al lavoratore e alla mansione, con prescrizioni e limitazioni in chiaro;
  • ricevere alert prima della scadenza dei giudizi di idoneità temporanea e delle visite periodiche;
  • tenere separati i dati clinici (di competenza del medico) dal giudizio visibile al datore di lavoro, nel rispetto della privacy;
  • archiviare la documentazione in modo ordinato e dimostrabile in caso di ispezione.

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Domande frequenti

Quanti tipi di giudizio di idoneità esistono?

Cinque: idoneo, idoneo con prescrizioni, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente e non idoneo permanentemente alla mansione specifica.

Cosa deve fare il datore di lavoro se un lavoratore è dichiarato non idoneo?

Non può più adibirlo a quella mansione e deve cercare di ricollocarlo in una mansione compatibile con il suo stato di salute (mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori ex art. 42). Adibire un lavoratore non idoneo alla mansione comporta sanzioni penali.

Come si fa ricorso contro il giudizio del medico competente?

Entro 30 giorni dalla comunicazione, datore di lavoro o lavoratore presentano ricorso all’organo di vigilanza (SPISAL/ASL) territorialmente competente, via raccomandata A.R. o PEC, allegando copia del giudizio. L’organo, dopo eventuali accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio.

Entro quanto tempo si può contestare il giudizio di idoneità?

Il termine è di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio del medico competente, come previsto dall’art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08.

Chi conserva il giudizio di idoneità e la cartella sanitaria?

La cartella sanitaria e di rischio è istituita e custodita dal medico competente nel rispetto del segreto professionale; alla cessazione del rapporto una copia va consegnata al lavoratore. Il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, non i dati clinici.