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Medicina del lavoro

Nomina del medico competente: quando è obbligatoria, chi la fa e fac-simile lettera di incarico

La nomina del medico competente è un passaggio formale ma decisivo: senza un incarico scritto e accettato, la sorveglianza sanitaria non è valida e il datore di lavoro rischia sanzioni penali. Vediamo quando scatta l’obbligo, chi nomina, cosa deve contenere la lettera di incarico e un fac-simile pronto da personalizzare.

📅 17/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Cos’è il medico competente e qual è il suo ruolo

Il medico competente è il professionista che, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 81/08, collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi e svolge la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi specifici. Non è un consulente «aggiuntivo»: è una figura del sistema di prevenzione, al pari di RSPP e RLS.

Per esercitare il ruolo, l’art. 38 richiede uno dei seguenti titoli:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori;
  • docenza o libera docenza in medicina del lavoro, igiene industriale o fisiologia e igiene del lavoro;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (con i requisiti integrativi previsti dalla norma);
  • iscrizione all’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Il medico competente opera con autonomia tecnico-professionale: le sue valutazioni cliniche e i giudizi di idoneità non possono essere condizionati dal datore di lavoro.

Quando è obbligatorio nominare il medico competente

La regola di fondo è semplice: il medico competente va nominato ogni volta che è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. E la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia un’esposizione che la richiede. Non è quindi una scelta discrezionale, ma una conseguenza diretta del DVR.

I casi previsti dall’art. 41 e dai Titoli specifici

I principali rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria (e quindi la nomina) sono:

  • rumore con esposizione superiore al valore inferiore di azione (87 dB(A) come valore limite, sorveglianza già al superamento di 80 dB(A));
  • vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo intero) oltre i valori d’azione;
  • agenti chimici pericolosi non a rischio «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute»;
  • agenti biologici e agenti cancerogeni/mutageni;
  • movimentazione manuale dei carichi (MMC) con rischio per la colonna;
  • uso del videoterminale per più di 20 ore settimanali (lavoratori «videoterminalisti»);
  • lavoro notturno ai sensi del D.Lgs. 66/2003;
  • radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti oltre le soglie.

Per gli aspetti di dettaglio sui valori limite di rumore e vibrazioni puoi consultare la guida dedicata a rischio rumore e vibrazioni.

La novità: nomina anche quando lo richiede la valutazione dei rischi

Un punto spesso frainteso: l’art. 41, comma 1, lett. a) prevede la sorveglianza sanitaria «nei casi previsti dalla normativa vigente», ma la lett. b) la prevede anche «qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi». Soprattutto, l’obbligo nasce ogni volta che la valutazione dei rischi fa emergere la necessità di sorveglianza, anche al di fuori dell’elenco «tipico». In altre parole: non serve che il rischio sia in una lista per far scattare la nomina, basta che il DVR lo evidenzi.

Uffici e piccole aziende: quando serve davvero

Il numero di dipendenti non determina l’obbligo. Le situazioni più frequenti:

  • Ufficio amministrativo «puro», nessuno al VDT oltre 20 ore, nessun altro rischio sanitario rilevante → di norma la nomina non è obbligatoria.
  • Studio o ufficio con videoterminalisti oltre 20 ore/settimana → nomina obbligatoria (vedi la guida su videoterminali, pause e visite).
  • Micro-impresa con meno di 10 addetti ma con rumore, agenti chimici o MMC → nomina obbligatoria, le dimensioni non esonerano.

Chi nomina il medico competente e come avviene la nomina

La nomina spetta al datore di lavoro. È un atto che si formalizza con una lettera di incarico firmata da entrambe le parti e accettata per iscritto dal medico. Non è ammessa una nomina «informale» o solo verbale: in caso di controllo, l’organo di vigilanza chiede di esibire l’atto. Il medico competente può essere un dipendente dell’azienda, un libero professionista o operare presso una struttura convenzionata di medicina del lavoro.

Cosa deve contenere la lettera di incarico

Dati delle parti, oggetto, durata, compiti ex art. 25, custodia delle cartelle

Una lettera di incarico completa indica almeno:

ElementoContenuto
Dati delle partiAnagrafica e codice fiscale/P.IVA di datore di lavoro e medico, n. iscrizione Albo ed elenco ministeriale
OggettoIncarico di medico competente ex artt. 25 e 38 D.Lgs. 81/08
DurataDecorrenza e termine (o «a tempo indeterminato» con preavviso di recesso)
CompitiRichiamo espresso agli obblighi dell’art. 25
Cartelle sanitarieLuogo di custodia (con salvaguardia del segreto professionale)
FirmeFirma del datore di lavoro e accettazione scritta del medico

Fac-simile lettera di nomina del medico competente

Di seguito un modello da personalizzare (da redigere su carta intestata aziendale, in duplice copia):

Oggetto: nomina del medico competente ai sensi degli artt. 18, 25 e 38 del D.Lgs. 81/2008

Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], in qualità di datore di lavoro della ditta [Ragione sociale], P.IVA […], con sede in […],

N O M I N A

il/la Dott./Dott.ssa [Nome Cognome], C.F. […], iscritto/a all’Albo dei Medici di […] n. […] e all’elenco dei medici competenti del Ministero della Salute, quale medico competente dell’azienda, per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria e di tutti i compiti previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.

L’incarico ha decorrenza dal [data] e durata [a tempo indeterminato / fino al …]. Le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite presso [luogo], nel rispetto del segreto professionale e della normativa privacy.

Luogo e data __________ Firma del datore di lavoro __________

Per accettazione dell’incarico — Il medico competente __________

⚠️ Attenzione

Senza l’accettazione scritta del medico la nomina è incompleta. Va inoltre comunicato il nominativo all’organo di vigilanza secondo le modalità previste e indicato nel DVR.

Compiti del medico competente dopo la nomina

Una volta accettato l’incarico, il medico competente (art. 25 e art. 41) deve in particolare:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e predisporre il protocollo sanitario con periodicità e tipologia degli accertamenti;
  • effettuare le visite mediche (preventiva, periodica, su richiesta, al cambio mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti) ed esprimere i giudizi di idoneità;
  • effettuare almeno una volta l’anno (o con altra periodicità concordata) il sopralluogo negli ambienti di lavoro;
  • istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore;
  • comunicare in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi e redigere la relazione sanitaria.

Per il dettaglio delle visite e dei giudizi vedi la guida su le visite di medicina del lavoro e l’approfondimento sulla sorveglianza sanitaria.

Cosa succede se non nomini il medico competente: sanzioni

La mancata nomina, quando obbligatoria, è una violazione a carico del datore di lavoro punita con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro. A questo si aggiunge la responsabilità — anche penale — in caso di infortunio o malattia professionale riconducibile all’assenza di sorveglianza sanitaria. Non nominare il medico competente, quindi, non è un mero adempimento «formale» mancante: è un rischio concreto e oneroso.

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Nomina, protocollo sanitario, scadenze delle visite e giudizi di idoneità sono dati che vanno tenuti aggiornati e dimostrabili. Gestirli su fogli di calcolo porta facilmente a visite scadute o nomine non tracciate. Per un quadro generale degli obblighi 2026 puoi partire dalle nuove regole sicurezza 2026 e dalle domande frequenti.

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Domande frequenti

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?

Quando la valutazione dei rischi evidenzia rischi che richiedono sorveglianza sanitaria: rumore oltre 80 dB, vibrazioni, agenti chimici o biologici, movimentazione manuale dei carichi, uso del videoterminale oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, radiazioni. Dal recente quadro normativo la nomina è dovuta anche quando emerge dalla valutazione dei rischi, non solo nei casi tipici dell’art. 41.

Un’azienda con meno di 10 dipendenti deve nominare il medico competente?

Le dimensioni non contano: conta la presenza di rischi specifici. Una micro-impresa con esposizione a rumore, agenti chimici o videoterminalisti oltre 20 ore deve nominarlo; un ufficio amministrativo senza rischi significativi no.

Chi nomina il medico competente?

Il datore di lavoro, con un atto formale (lettera di incarico) firmato da entrambe le parti e accettato per iscritto dal medico. La nomina non è delegabile in modo informale.

Cosa deve contenere la lettera di incarico?

Dati anagrafici e fiscali di datore di lavoro e medico, oggetto e durata dell’incarico, i compiti ex art. 25 D.Lgs. 81/08, il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e le firme con accettazione del professionista.

Cosa rischia il datore di lavoro che non nomina il medico competente?

L’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.644 a 6.576 euro, oltre alla responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.