RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’RLS è una delle figure cardine del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08: rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. In questa guida vediamo chi è, perché è obbligatorio, come si elegge o si designa, quanti ne servono, qual è la formazione richiesta (32 ore) e quali sono le sue attribuzioni, con la differenza tra RLS aziendale e RLST territoriale.
Cos’è l’RLS e perché è obbligatorio
L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)è la persona, eletta o designata, che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. È definito dall’art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e disciplinato in dettaglio dagli articoli da 47 a 50. A differenza del datore di lavoro, dell’RSPP o del medico competente, l’RLS non è un «tecnico» della sicurezza: è la voce dei lavoratori all’interno del sistema aziendale di prevenzione.
L’art. 47, comma 1 stabilisce che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito in tutte le aziende o unità produttive. Si tratta quindi di una figura obbligatoria: ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore deve garantire che i propri dipendenti siano rappresentati, in forma aziendale (RLS) oppure territoriale (RLST). La presenza dell’RLS è il presupposto della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, due principi cardine del Testo Unico.
L’RLS si inserisce accanto agli altri ruoli del sistema prevenzionale. Per orientarti tra le diverse figure puoi consultare la nostra panoramica sugli obblighi del datore di lavoro e l’approfondimento sul ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Elezione, designazione e numero minimo per dimensione aziendale
Il modo in cui l’RLS viene individuato dipende dalle dimensioni dell’azienda. La regola di fondo, fissata dall’art. 47, è che l’RLS è eletto o designato dai lavoratori: non lo nomina il datore di lavoro.
Aziende fino a 15 lavoratori
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori, l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto (l’RLST). Se i lavoratori non eleggono un proprio rappresentante, le relative funzioni sono assicurate dall’RLST.
Aziende con più di 15 lavoratori
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, l’RLS è di norma eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA/RSU). In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
Quanti RLS servono: il numero minimo (art. 47 c. 7)
Il numero minimo di rappresentanti cresce con la dimensione aziendale. L’art. 47, comma 7 fissa la soglia minima, fatta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di prevederne un numero superiore:
| Lavoratori (azienda / unità produttiva) | Numero minimo di RLS |
|---|---|
| Fino a 200 lavoratori | 1 RLS |
| Da 201 a 1.000 lavoratori | 3 RLS |
| Oltre 1.000 lavoratori | 6 RLS |
Una volta avvenuta l’elezione o la designazione, è buona prassi (e in molti casi obbligo derivante da prassi e contrattazione) comunicare il nominativoall’INAIL. Il datore di lavoro deve inoltre indicare l’RLS, o la sua consultazione, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Formazione obbligatoria (32 ore) e aggiornamento
L’RLS ha diritto a una formazione specifica, disciplinata dall’art. 37, comma 11del D.Lgs. 81/08. Si tratta di un diritto del rappresentante e di un obbligo per il datore di lavoro, che deve garantirne lo svolgimento durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.
📚 Formazione iniziale: 32 ore
Il corso iniziale per l’RLS dura 32 ore, di cui almeno 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Le restanti ore riguardano principi giuridici, legislazione, organizzazione della prevenzione, soggetti del sistema, individuazione e valutazione dei rischi e tecniche di comunicazione.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico annuale, la cui durata minima varia in base al numero di lavoratori dell’azienda:
| Dimensione azienda | Aggiornamento annuale minimo |
|---|---|
| Da 15 a 50 lavoratori | 4 ore |
| Oltre 50 lavoratori | 8 ore |
⚠️ Novità: Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato in un testo unico tutta la formazione sulla sicurezza. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi, al termine del quale — il 24 maggio 2026— si applicano a regime le nuove regole, anche in tema di requisiti dei soggetti formatori. Verifica sempre che il corso RLS sia erogato secondo le disposizioni aggiornate; per il quadro completo vedi la nostra guida all’ Accordo Stato-Regioni e alla formazione sulla sicurezza.
Attribuzioni e diritti dell’RLS (art. 50)
Le funzioni dell’RLS sono elencate nell’art. 50 del D.Lgs. 81/08. Non si tratta di compiti operativi di gestione della sicurezza (che restano in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti), ma di diritti di informazione, consultazione, accesso e propostaa tutela dei lavoratori. In sintesi, l’RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamentesulla valutazione dei rischi, sulla designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente, e sull’organizzazione della formazione;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, comprese quelle provenienti dagli organi di vigilanza;
- può consultare il DVR e riceverne le informazioni necessarie;
- promuove l’elaborazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e formula osservazioni e proposte;
- partecipa alla riunione periodicadi sicurezza prevista dall’art. 35 e può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene insufficienti le misure adottate.
A queste attribuzioni si affiancano precise tutele: l’RLS non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività, dispone del tempo necessario (permessi retribuiti) e dei mezzi per l’esercizio delle funzioni, ed è tenuto al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite. La consultazione dell’RLS, in particolare, è documentata anche attraverso la sottoscrizione del DVR: per approfondire vedi quando il DVR online è valido.
RLS aziendale vs RLST territoriale
Quando in azienda non viene eletto un RLS interno — tipicamente nelle realtà di piccole dimensioni — la rappresentanza è assicurata dall’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), disciplinato dall’art. 48. L’RLST esercita le competenze dell’RLS per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto il rappresentante aziendale.
| Aspetto | RLS aziendale | RLST territoriale |
|---|---|---|
| Riferimento normativo | Art. 47 | Art. 48 |
| Ambito | Singola azienda / unità produttiva | Più aziende del territorio/comparto |
| Come è individuato | Eletto/designato dai lavoratori (o tramite RSA/RSU) | Individuato dalle organizzazioni sindacali |
| Tipico ambito di impiego | Aziende che hanno eletto il proprio RLS | Aziende fino a 15 senza RLS interno |
Esiste infine l’RLS di sito produttivo(art. 49), individuato in contesti complessi come porti, centri commerciali e cantieri di grandi dimensioni, dove operano stabilmente più imprese. Per le piccole imprese, il punto pratico è semplice: se i lavoratori non eleggono un RLS interno, l’azienda deve comunque essere coperta dall’RLST.
Cosa rischia l’azienda senza RLS
Non garantire la rappresentanza dei lavoratori espone il datore di lavoro a conseguenze concrete. L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni amministrative pecuniarieper la violazione degli obblighi di consultazione e di coinvolgimento dell’RLS (ad esempio la mancata consultazione sulla valutazione dei rischi o sulla designazione delle figure della prevenzione). Gli importi delle sanzioni sono periodicamente rivalutati: per evitare errori conviene verificare l’importo aggiornato al momento del controllo.
Oltre alla sanzione diretta, l’assenza di un RLS o di un RLST comporta:
- un indebolimento del sistema di prevenzione, perché viene a mancare il canale di partecipazione dei lavoratori;
- un profilo di rischio più alto in caso di infortunio o contenzioso, dove la regolarità documentale (consultazioni incluse) è uno dei primi elementi verificati;
- possibili rilievi in sede di ispezione da parte di ASL e Ispettorato del Lavoro.
Il modo più sicuro per essere in regola è procedere all’elezione o designazione dell’RLS (o attivare l’RLST), erogare la formazione di 32 ore, documentare le consultazioni e tenere traccia di tutto nel sistema documentale aziendale, a partire dal DVR e dal piano di formazione.
Gestisci RLS, formazione e scadenze in un unico posto
Con 123Sicurezza tieni sotto controllo nomine, formazione di 32 ore, aggiornamenti annuali, consultazioni e DVR con alert automatici. Prova la piattaforma o chiedi un preventivo su misura per la tua azienda.
Domande frequenti
L'RLS è sempre obbligatorio in azienda?
Sì. L'art. 47 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende fino a 15 lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; se non viene eletto, le funzioni sono esercitate dall'RLST (rappresentante territoriale). Non avere alcun RLS o RLST è una violazione.
Quante ore dura la formazione obbligatoria dell’RLS?
La formazione iniziale dell'RLS dura 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione. È prevista anche una formazione di aggiornamento annuale: 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per quelle con più di 50 lavoratori.
Qual è la differenza tra RLS e RLST?
L'RLS (aziendale) è eletto o designato all'interno della singola azienda. L'RLST (territoriale) opera invece per più aziende di un territorio o comparto, in genere quelle fino a 15 lavoratori che non hanno eletto un proprio RLS, ed è individuato dalle organizzazioni sindacali con il supporto degli organismi paritetici.
Quanti RLS servono in base al numero di lavoratori?
Il numero minimo è fissato dall'art. 47 comma 7: 1 RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori, 3 RLS da 201 a 1.000 lavoratori e 6 RLS oltre i 1.000 lavoratori. La contrattazione collettiva può prevedere numeri superiori.
Cosa rischia l'azienda che non ha un RLS?
La mancata istituzione dell'RLS (o il mancato ricorso all'RLST quando previsto) e l'omessa consultazione del rappresentante espongono il datore di lavoro a sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, oltre a indebolire l'intero sistema di prevenzione in caso di infortunio o contenzioso.