Notifica Preliminare del Cantiere: Guida Pratica
La notifica preliminare è il primo adempimento amministrativo di molti cantieri edili: un atto con cui il committente comunica agli organi di vigilanza che sta per aprire un cantiere. Vediamo quando è obbligatoria, qual è la soglia in uomini-giorno, a chi si invia, cosa deve contenere e come si lega alle novità 2025/2026 su patente a crediti e badge di cantiere.
Cos’è la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08)
La notifica preliminareè disciplinata dall’art. 99 del D.Lgs. 81/08, all’interno del Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Si tratta di una comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere agli organi di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, per segnalare l’apertura del cantiere e fornire i dati essenziali sui soggetti che vi opereranno.
È bene chiarire subito un equivoco frequente: la notifica preliminare non è un permesso edilizio e non sostituisce gli altri documenti di sicurezza del cantiere, come il PSC e il POS (Piano Operativo di Sicurezza). È un atto autonomo che ha lo scopo di consentire ad ASL e Ispettorato del Lavoro di conoscere in anticipo l’esistenza del cantiere e di programmare eventuali controlli. Il suo contenuto è definito dall’Allegato XII dello stesso decreto.
Quando è obbligatoria: soglie e casi
La notifica preliminare non è dovuta per ogni cantiere. L’art. 99 individua tre situazioni in cui scatta l’obbligo:
- Cantieri con più imprese esecutrici(anche non contemporanee): quando è prevista la presenza di più di un’impresa, scatta sia l’obbligo di nomina dei coordinatori sia quello della notifica preliminare;
- Cantieri inizialmente non soggetti che vi rientrano per effetto di varianti in corso d’opera(ad esempio l’ingresso di una seconda impresa non previsto all’inizio);
- Cantieri con un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro è non inferiore a 200 uomini-giorno.
A questi casi si aggiunge una regola di prudenza importante: la notifica è dovuta anche per i cantieri con rischi particolari elencati nell’Allegato XI (per esempio rischio di seppellimento, lavori in prossimità di linee elettriche, impiego di esplosivi), in quanto questi cantieri richiedono in ogni caso il coordinamento per la sicurezza.
Come si calcolano i 200 uomini-giorno
L’uomo-giorno rappresenta il lavoro di una persona per una giornata lavorativa. La soglia di 200 uomini-giorno è quindi la somma delle giornate di lavoro previste per tutti i lavoratori impiegati, inclusi i lavoratori autonomi. Alcuni esempi pratici:
| Lavoratori | Giorni | Uomini-giorno | Notifica? |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 200 | Sì |
| 4 | 50 | 200 | Sì |
| 3 | 40 | 120 | No (se unica impresa) |
Attenzione: il conteggio degli uomini-giorno rileva solo nel caso di unica impresa. Se in cantiere è prevista più di un’impresa esecutrice, la notifica è dovuta a prescindere dal numero di uomini-giorno, perché scatta l’obbligo per la pluralità di imprese.
⚠️ La notifica va inviata prima
La notifica preliminare deve essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori. Inviarla a cantiere già avviato, o non inviarla affatto, è una violazione contestabile in sede ispettiva. Nel dubbio sul superamento della soglia o sulla presenza di una seconda impresa, conviene predisporla comunque.
A chi si invia: ASL e Ispettorato del Lavoro
La notifica preliminare va trasmessa ai due organi di vigilanza competenti per territorio:
- ASL / AUSL (Azienda Sanitaria Locale) competente per il luogo del cantiere;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), struttura che ha assorbito le funzioni delle ex Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL).
Nel caso di lavori pubblici è prevista, in aggiunta, la trasmissione alla Prefettura. Sul piano operativo, la maggior parte delle Regioni ha attivato un portale telematicoper l’invio della notifica: spesso un’unica trasmissione tramite il sistema regionale soddisfa l’obbligo verso entrambi gli enti. È quindi indispensabile verificare le modalità sul portale della Regione in cui ricade il cantiere, perché procedura e moduli possono variare.
Contenuti e aggiornamenti
I contenuti minimi della notifica sono fissati dall’Allegato XII del D.Lgs. 81/08. In sintesi, la notifica deve indicare almeno:
- data della comunicazione e indirizzo del cantiere;
- committente (o committenti), con nome e indirizzo;
- natura dell’opera;
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione, con i relativi dati;
- date presunte di inizio e di fine dei lavori in cantiere;
- numero massimo presunto dei lavoratori e numero previsto di imprese e autonomi;
- identificazione delle imprese già selezionate;
- ammontare complessivo presunto dei lavori.
La notifica preliminare va aggiornataogni volta che cambia almeno uno dei dati essenziali in essa contenuti: ad esempio l’ingresso di nuove imprese, la variazione delle date, la sostituzione di un coordinatore o la modifica dell’entità dei lavori. L’aggiornamento non è un’opzione: è parte integrante dell’obbligo.
🔎 Novità 2025: indicazione dei subappalti
Il cosiddetto «DL Sicurezza» (convertito nella Legge n. 198/2025) ha rafforzato la notifica preliminare modificando l’Allegato XII: per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025 occorre indicare anche le imprese che operano in regime di subappalto, con il relativo codice fiscale o partita IVA. È una misura pensata per dare maggiore tracciabilità alla catena degli appalti in cantiere.
Affissione in cantiere e rapporto con la patente a crediti
Oltre all’invio agli enti, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in modo visibile presso il cantieree tenuta a disposizione dell’organo di vigilanza per le ispezioni. È uno dei primi documenti che gli ispettori cercano quando accedono a un cantiere, insieme a PSC, POS, DURC e ai titoli abilitativi delle imprese.
La notifica preliminare si inserisce in un sistema di controllo che dal 2024-2025 è stato progressivamente irrobustito. Per operare nei cantieri, imprese e lavoratori autonomi devono essere in possesso della patente a crediti, introdotta proprio per i cantieri temporanei o mobili. La Legge n. 198/2025 ha inasprito le sanzioni collegate: la sanzione minima per chi opera senza patente è stata portata a 12.000 euro (oltre alla quota proporzionale al valore dei lavori), e sono stati introdotti il badge di cantiere e nuove regole di decurtazione dei crediti.
In pratica, in fase di apertura cantiere il committente o il responsabile dei lavori deve coordinare più adempimenti: notifica preliminare, verifica del possesso della patente a crediti da parte delle imprese, predisposizione e affissione dei documenti. Tenere insieme questi obblighi è anche una questione di gestione documentale, esattamente come avviene per il DVR e per il DUVRI negli appalti.
Sanzioni
L’omessa o incompleta trasmissione della notifica preliminare costituisce una violazione a carico del committente o del responsabile dei lavori, in quanto soggetti su cui grava l’adempimento. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per le violazioni degli obblighi posti in capo a questi soggetti.
Trattandosi di importi soggetti a rivalutazione periodica e a possibili aggiornamenti normativi, è prudente non fare affidamento su cifre «a memoria»: in caso di contestazione è il verbale dell’organo di vigilanza a quantificare la sanzione applicabile. Il messaggio operativo, però, è chiaro: la notifica preliminare è un adempimento semplice da assolvere ma facilmente verificabile in sede ispettiva, e la sua mancanza è tra le prime irregolarità rilevate nei cantieri. Per un quadro più ampio sui rischi sanzionatori puoi vedere anche la guida su le sanzioni per il mancato DVR.
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Domande frequenti
Chi deve inviare la notifica preliminare del cantiere?
La notifica preliminare è un adempimento del committente o del responsabile dei lavori, non dell'impresa esecutrice né del coordinatore. È un obbligo personale di chi commissiona l'opera, da assolvere prima dell'inizio dei lavori secondo l'art. 99 del D.Lgs. 81/08.
Quando la notifica preliminare è obbligatoria?
È obbligatoria in tre casi: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti, vi rientrano per effetto di varianti in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno. È inoltre dovuta per i cantieri con rischi particolari dell'Allegato XI.
A chi si invia la notifica preliminare?
Si trasmette all'Azienda Sanitaria Locale (ASL/AUSL) e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL, ex Direzione Provinciale del Lavoro) competenti per territorio. Per i lavori pubblici è prevista anche la trasmissione alla Prefettura. La maggior parte delle Regioni dispone di un portale telematico dedicato.
Cosa sono i 200 uomini-giorno?
L'uomo-giorno è il lavoro di una persona per una giornata lavorativa. La soglia di 200 uomini-giorno è la somma delle giornate lavorative previste per tutti i lavoratori, autonomi compresi: per esempio 10 lavoratori per 20 giorni, oppure 4 lavoratori per 50 giorni. Superata questa entità con un'unica impresa scatta l'obbligo di notifica.
La notifica preliminare va aggiornata?
Sì. Va aggiornata ogni volta che cambia almeno uno dei dati essenziali in essa contenuti (per esempio l'ingresso di nuove imprese, nuovi subappalti, modifica delle date o dei nominativi dei coordinatori). Dalle notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025 occorre indicare anche le imprese che operano in regime di subappalto con codice fiscale o partita IVA.
La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere?
Sì. Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in modo visibile presso il cantiere e tenuta a disposizione dell'organo di vigilanza in caso di ispezione. È uno dei documenti che gli ispettori verificano per primi insieme a PSC, POS e patente a crediti.