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Appalti

DUVRI negli Appalti: Obbligo, Esclusioni e Redazione

Quando affidi lavori, servizi o forniture a un’impresa esterna che opera nei tuoi ambienti, la legge ti chiede di gestire i rischi da interferenza. Lo strumento è il DUVRI, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Vediamo quando è davvero obbligatorio, quando è escluso, chi lo redige, i costi della sicurezza non ribassabili e le sanzioni.

📅 18/06/2026⏱️ 10 min di lettura

Cos’è il DUVRI e la base normativa (art. 26)

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è il documento con cui il datore di lavoro committente valuta e gestisce i rischi da interferenzache nascono quando, nello stesso luogo di lavoro, operano contemporaneamente i propri lavoratori e quelli di una o più imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. La sua base normativa è l’art. 26 del D.Lgs. 81/08, dedicato agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.

Attenzione a un punto spesso frainteso: il DUVRI non valuta tutti i rischi delle imprese coinvolte. Ogni impresa appaltatrice mantiene il proprio DVR per i rischi specifici della propria attività. Il DUVRI si concentra solo sui rischi aggiuntivigenerati dalla compresenza e dall’intreccio delle lavorazioni. Per un confronto completo tra i due documenti puoi leggere la guida DUVRI vs DVR: differenze.

L’art. 26 non si esaurisce nel documento: impone al committente una serie di obblighi a monte, tra cui la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, lo scambio di informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e la promozione della cooperazione e del coordinamento. Il DUVRI è la formalizzazione di questo processo, non un mero adempimento cartaceo.

Quando è obbligatorio e quando è escluso (durata, rischi)

Il DUVRI è obbligatorio quando ricorrono insieme due condizioni: esiste un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazionecon attività svolte all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente, e dalla compresenza derivano rischi da interferenza. Se non c’è interferenza concreta (per esempio l’appaltatore lavora in orari o aree completamente separate), il documento può ridursi a dare atto motivato dell’assenza di interferenze.

Le esclusioni dell’art. 26 comma 3-bis

La norma prevede alcune esclusioni esplicite. Il DUVRI non è richiesto per:

  • servizi di natura intellettuale (es. consulenze, attività professionali senza presenza operativa interferente);
  • mere fornituredi materiali o attrezzature, senza posa in opera o attività all’interno dei luoghi del committente;
  • lavori o servizi la cui durata non supera i cinque uomini-giorno.

Per uomini-giornosi intende l’entità presunta dei lavori, pari alla somma delle giornate di lavoro necessarie all’esecuzione, calcolata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

⚠️ L’esclusione «5 uomini-giorno» decade in presenza di rischi particolari

Anche sotto la soglia dei cinque uomini-giorno il DUVRI torna obbligatorio se i lavori comportano rischi particolari: rischio di incendio di livello elevato, attività in ambienti confinati (DPR 177/2011), presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive (ATEX)o gli altri rischi particolari indicati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Un avvertimento pratico: anche quando il DUVRI è escluso, non vengono menogli obblighi di cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni e verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore. L’esclusione riguarda il documento, non la sostanza della prevenzione.

Appalti in cantiere: quando si applica il Titolo IV (non il DUVRI)

Nei cantieri temporanei o mobilisoggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 il coordinamento tra imprese è gestito da strumenti dedicati — il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e i POS — affidati al coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione. In quel contesto il DUVRI «classico» dell’art. 26 non è lo strumento di riferimento.

Rischi interferenziali e costi della sicurezza non ribassabili

Il cuore del DUVRI sono i rischi interferenziali: quelli che non esisterebbero se ciascuna impresa lavorasse da sola, ma che emergono dalla sovrapposizione delle attività. Esempi tipici:

  • circolazione contemporanea di mezzi e persone (carrelli elevatori, transito pedonale, manovre in spazi condivisi);
  • lavorazioni in quota o con attrezzature che generano rischi di caduta materiali su terzi sottostanti;
  • interruzioni o manomissioni di impianti (elettrico, antincendio) che impattano sugli altri occupanti;
  • rumore, polveri, fumi o sostanze che da un’attività investono i lavoratori dell’altra;
  • uso comune di vie di esodo, servizi e aree di deposito.

Per ciascun rischio individuato il DUVRI definisce misure di prevenzione: sfasamento temporale delle attività, segregazione delle aree, segnaletica, procedure condivise, DPI aggiuntivi, riunioni di coordinamento e sorveglianza.

💶 I costi della sicurezza da interferenza non sono ribassabili

L’art. 26 comma 5 impone di indicare specificamente nel contratto, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Questi costi non sono soggetti a ribasso d’asta: la gara può comprimere altri elementi economici, mai la quota destinata alla sicurezza interferenziale. È una tutela chiave per evitare che la concorrenza al massimo ribasso eroda la prevenzione.

Chi lo redige: il datore di lavoro committente

Il DUVRI è elaborato dal datore di lavoro committente, cioè il soggetto che affida l’appalto e nella cui disponibilità giuridica si trovano i luoghi di lavoro. È lui a promuovere la cooperazione e il coordinamento e a integrare il documento con le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici.

Nella pratica il committente:

  • si avvale del proprio RSPP(interno o esterno) per l’analisi tecnica dei rischi interferenziali;
  • coinvolge, ove pertinente, il medico competente per gli aspetti di sorveglianza sanitaria connessi alle interferenze;
  • allega il DUVRI al contrattodi appalto o d’opera e lo condivide con tutte le imprese coinvolte;
  • adegua il documentoall’ingresso di nuove imprese o al variare delle lavorazioni, documentando le riunioni di coordinamento.

Un’avvertenza su deleghe e subappalti: la responsabilità del coordinamento resta in capo al committente. Anche se l’elaborazione materiale è affidata a un tecnico, la regia degli obblighi dell’art. 26 non si «scarica» sull’appaltatore.

Differenza con il DVR

DUVRI e DVR vengono spesso confusi, ma hanno oggetto e titolare distinti. La tabella sintetizza i punti chiave.

AspettoDVRDUVRI
Rischi valutatiTutti i rischi aziendaliSolo rischi da interferenza
Riferimento normativoArtt. 17, 28, 29Art. 26
Chi lo redigeDatore di lavoro (non delegabile)Datore di lavoro committente
Quando serveSempre, con almeno 1 lavoratoreIn presenza di appalti con interferenze
Dove «vive»In azienda, sempre disponibileAllegato al contratto d’appalto

In sintesi: il DVR è il documento basedi ogni datore di lavoro e fotografa l’intera organizzazione; il DUVRI è un documento relazionale, che nasce dal contratto di appalto e gestisce solo l’area di sovrapposizione tra committente e appaltatori.

Sanzioni

L’inosservanza degli obblighi dell’art. 26 è presidiata da sanzioni penalia carico di datore di lavoro e dirigente, richiamate dall’art. 55. A titolo indicativo:

  • mancata elaborazione del DUVRI (dove obbligatorio) e omessa cooperazione/coordinamento: arresto fino a 4 mesi oppure ammenda di alcune migliaia di euro, secondo la fattispecie contestata;
  • omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionaledell’appaltatore: ammenda;
  • mancata indicazione dei costi della sicurezza nel contratto: nullità del contratto ex art. 26 c. 5.

Gli importi delle ammende sono periodicamente rivalutatiper legge: prima di citare cifre puntuali verifica sempre i valori aggiornati al momento dell’accertamento. A questo si aggiunge l’aggravante, in caso di infortunio, derivante da un coordinamento carente o inesistente. Per il quadro generale degli obblighi del committente è utile la checklist degli obblighi del datore di lavoro.

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Domande frequenti

Quando è obbligatorio il DUVRI negli appalti?

Il DUVRI è obbligatorio quando un datore di lavoro committente affida lavori, servizi o forniture in appalto o contratto d'opera a un'impresa o a un lavoratore autonomo che operano all'interno della propria azienda o unità produttiva, e dalla compresenza nascono rischi da interferenza. L'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/08 esclude i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori la cui durata non supera i cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi particolari.

Chi deve redigere il DUVRI?

Il DUVRI è elaborato dal datore di lavoro committente, ossia il soggetto che affida l'appalto e nella cui disponibilità giuridica si trova il luogo di lavoro. Il committente promuove la cooperazione e il coordinamento, si avvale di norma del proprio RSPP e allega il documento al contratto di appalto o d'opera, adeguandolo all'ingresso di nuove imprese o al variare delle lavorazioni.

Quanti uomini-giorno servono per far scattare l’obbligo di DUVRI?

L'esclusione prevista dall'art. 26 riguarda i lavori o servizi che non superano i cinque uomini-giorno, intesi come somma delle giornate di lavoro necessarie all'esecuzione nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori. Sopra i cinque uomini-giorno, in presenza di interferenze, il DUVRI è dovuto. Sotto soglia l'esclusione decade comunque se sono presenti rischi particolari (incendio elevato, ambienti confinati DPR 177/2011, agenti cancerogeni, mutageni o biologici, amianto, atmosfere esplosive, rischi dell'Allegato XI).

I costi della sicurezza nel DUVRI sono soggetti a ribasso d’asta?

No. L'art. 26 c. 5 del D.Lgs. 81/08 impone di indicare specificamente nel contratto, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Questi costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta: possono essere ridotti solo gli altri elementi economici dell'appalto, non quelli destinati alla sicurezza interferenziale.

Quali sono le sanzioni per la mancata redazione del DUVRI?

La mancata elaborazione del DUVRI, dove obbligatorio, e l'omessa cooperazione e coordinamento espongono datore di lavoro e dirigente a sanzioni penali ai sensi dell'art. 55: a seconda della violazione contestata si va dall'arresto fino a 4 mesi all'ammenda di alcune migliaia di euro. Va inoltre sanzionata l'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore. Gli importi sono periodicamente rivalutati: verificare sempre i valori aggiornati al momento dell'accertamento.