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Normativa

Preposto: i nuovi obblighi di vigilanza attiva nel 2026

Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) il ruolo del preposto è cambiato in modo sostanziale: vigilanza attiva, individuazione obbligatoria e formazione potenziata. Ecco cosa devono sapere datori di lavoro e preposti.

📅 18/06/2026⏱️ 8 min di lettura

Chi è il preposto secondo il D.Lgs 81/08

Il preposto è definito dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e esercitando un funzionale potere di iniziativa.

In termini pratici è il capo-squadra, il capo-reparto, il caposquadra di cantiere: chi dirige concretamente il lavoro di altri lavoratori. La qualifica di preposto non dipende dal nome formale del ruolo, ma dalle funzioni effettivamente svolte (cosiddetto «preposto di fatto»).

Cosa è cambiato con il D.L. 146/2021

Il decreto fiscale 2021, intervenendo sul D.Lgs 81/08 (in particolare sugli artt. 18, 19 e 26), ha rafforzato il ruolo del preposto su tre fronti:

  1. Individuazione obbligatoria: il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Non è più una facoltà implicita ma un obbligo esplicito.
  2. Vigilanza attiva: il preposto deve intervenire immediatamente per correggere i comportamenti non conformi e, in caso di pericolo, può sospendere l’attività.
  3. Formazione dedicata e aggiornata: la formazione del preposto deve essere svolta in presenza, con periodicità di aggiornamento definita dagli Accordi Stato-Regioni.

Gli obblighi del preposto in dettaglio (art. 19)

L’art. 19 del D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi del preposto. Tra i principali, anche alla luce delle modifiche:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
  • In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificarli; in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i superiori.
  • In caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature o di condizioni di pericolo, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente.
  • Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico.

⚠️ La novità chiave

La «vigilanza attiva» trasforma il preposto da semplice supervisore a soggetto che deve agire per fermare il rischio. La passività davanti a un comportamento pericoloso può oggi configurare una responsabilità diretta.

La formazione del preposto

La formazione del preposto è aggiuntiva rispetto a quella prevista per il lavoratore. Con le modifiche, è stato chiarito che deve essere svolta interamente in presenza (non in e-learning) e ripetuta con cadenza periodica secondo gli Accordi Stato-Regioni applicabili. Gli argomenti tipici includono i compiti di vigilanza, l’individuazione dei comportamenti a rischio, le modalità di intervento e le relazioni con datore di lavoro, RSPP e RLS.

Le responsabilità e le sanzioni

Il preposto che non adempie ai propri obblighi è soggetto a sanzioni penali (arresto o ammenda) secondo l’apparato sanzionatorio del D.Lgs 81/08. Anche il datore di lavoro è sanzionabile per la mancata individuazione del preposto o per la mancata formazione. Le sanzioni economiche e penali variano in funzione della specifica violazione: per questo è prudente verificare sempre l’importo aggiornato sul testo vigente e sui decreti di rivalutazione periodica, anziché affidarsi a cifre fisse.

Cosa deve fare concretamente l’azienda

  • Mappare i ruoli che svolgono di fatto funzioni di preposto.
  • Formalizzare l’individuazione/nomina dei preposti per iscritto.
  • Erogare e documentare la formazione specifica in presenza.
  • Aggiornare il DVR e le procedure operative integrando i compiti di vigilanza attiva.
  • Pianificare gli aggiornamenti formativi periodici.

Domande frequenti

Il preposto può rifiutare la nomina?

La qualifica deriva dalle funzioni svolte: chi dirige concretamente altri lavoratori è preposto «di fatto» anche senza un atto formale. Per questo l’individuazione esplicita e la formazione sono nell’interesse sia dell’azienda sia del lavoratore.

Serve un preposto anche nelle piccole imprese?

Sì, ogni volta che esiste un soggetto che sovrintende al lavoro di altri. In strutture molto piccole le funzioni possono essere accentrate, ma vanno comunque garantite la vigilanza e la formazione.

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