Sanzioni per mancata formazione dei dipendenti: cosa si rischia
Non formare i dipendenti sulla sicurezza è una violazione penale del D.Lgs. 81/08, con effetti che si moltiplicano con il numero dei lavoratori e che diventano molto più gravi in caso di infortunio. Ecco cosa prevede la legge, come si scoprono le violazioni e come regolarizzarsi.
La sanzione per omessa formazione (art. 55 D.Lgs. 81/08)
La formazione è un obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18 e art. 37). Chi omette di formare i lavoratori commette una contravvenzione punita dall’art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda. Gli importi in euro sono rivalutati periodicamente per legge (art. 306, comma 4-bis): per il valore vigente usa il calcolatore sanzioni.
L’effetto moltiplicativo è previsto espressamente dall’art. 55, comma 6-bis: se l’omessa formazione riguarda più di cinque lavoratori gli importi della pena sono raddoppiati; se riguarda più di dieci lavoratori sono triplicati.
Cosa rientra nell’obbligo
| Adempimento | Norma |
|---|---|
| Formazione generale e specifica dei lavoratori | Art. 37, c. 1 |
| Addestramento all’uso di attrezzature, macchine e DPI | Art. 37, c. 4-5; art. 77, c. 5 |
| Formazione di dirigenti e preposti | Art. 37, c. 7 |
| Formazione del datore di lavoro | Art. 37, c. 7 e Accordo 17/04/2025 |
| Formazione di RLS, addetti antincendio e primo soccorso | Art. 37, c. 9-10 |
| Aggiornamenti periodici | Art. 37 e Accordo 17/04/2025 |
Durate, contenuti e periodicità degli aggiornamenti sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025. Per lavoratori, preposti e dirigenti vedi la guida alla formazione dei lavoratori: durata e scadenze.
Come vengono scoperte le violazioni
- Ispezioni di ASL e Ispettorato del Lavoro: gli attestati di formazione sono tra i primi documenti richiesti, lavoratore per lavoratore.
- Dopo un infortunio: l’indagine verifica sempre se l’infortunato era formato e addestrato per la mansione.
- Segnalazioni di lavoratori, RLS o sindacati agli organi di vigilanza.
Come affrontare il controllo è spiegato nella guida su come prepararsi a un’ispezione.
Regolarizzarsi: la prescrizione obbligatoria
Poiché l’omessa formazione è punita con pena alternativa, l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per mettersi in regola (D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301 D.Lgs. 81/08). Se l’azienda esegue la formazione nei tempi e paga una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue. Dettagli e procedura nella scheda sulla prescrizione obbligatoria.
Dall’ammenda alla responsabilità penale aggravata
Il rischio più grave non è l’ammenda. Se un lavoratore non formato subisce un infortunio, la mancata formazione diventa la colpa specifica dei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, puniti più severamente. In questi casi l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede anche la responsabilità amministrativa dell’ente, con sanzioni pecuniarie per quote e possibili misure interdittive. Una formazione documentata è quindi anche la principale tutela probatoria del datore di lavoro.
La formazione online è equivalente a quella in aula?
Sì, nei casi previsti. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riconosce l’e-learning per la formazione generale, per molti aggiornamenti e per il corso del datore di lavoro; non è invece ammesso per il preposto (solo aula o videoconferenza sincrona). L’attestato online valido ha la stessa valenza legale, e permette di formare i dipendenti senza fermare la produzione.
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Scopri i corsi →Domande frequenti
Qual è la sanzione per mancata formazione dei lavoratori?
L’omessa formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) è una contravvenzione punita dall’art. 55 con l’arresto da due a quattro mesi o, in alternativa, con l’ammenda, a carico del datore di lavoro e del dirigente. Gli importi dell’ammenda sono rivalutati periodicamente: verifica il valore vigente con il calcolatore sanzioni.
La sanzione aumenta se i lavoratori non formati sono molti?
Sì. L’art. 55, comma 6-bis, stabilisce che per l’omessa formazione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della pena sono raddoppiati, e se si riferisce a più di dieci lavoratori sono triplicati.
Si può evitare il procedimento penale regolarizzando?
Sì. Trattandosi di contravvenzione punita con arresto o ammenda alternativi, si applica la prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: se l’azienda esegue la formazione entro il termine fissato dall’organo di vigilanza e paga una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue.
Cosa succede se un lavoratore non formato si infortuna?
La mancata formazione diventa la colpa specifica che fonda i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, con pene più alte e, per le lesioni gravi o gravissime, procedibilità d’ufficio.
L’azienda come ente può essere sanzionata?
Sì. Per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente, con sanzioni pecuniarie per quote e possibili sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
La formazione online è valida?
Sì, nei casi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: l’e-learning è ammesso per la formazione generale dei lavoratori, per molti aggiornamenti e per il corso del datore di lavoro, mentre per il preposto servono aula o videoconferenza sincrona. L’addestramento pratico va sempre svolto in presenza.