Smart working e sicurezza: obblighi del datore e informativa
Il lavoro agile (smart working) non elimina gli obblighi di salute e sicurezza: li adatta. La L. 81/2017, insieme al D.Lgs. 81/08, definisce gli adempimenti del datore di lavoro, a partire dall’informativa scritta sui rischi. Ecco una guida pratica agli obblighi.
Cos’è il lavoro agile
La L. 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo, con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione può svolgersi in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.
L’obbligo di sicurezza resta in capo al datore
Anche nel lavoro agile il datore di lavoro è garante della salute e sicurezza del lavoratore. La L. 81/2017 stabilisce un meccanismo specifico:
📄 Informativa scritta annuale
Il datore consegna al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno.
Cosa contiene l’informativa sui rischi
L’informativa si concentra sui rischi tipici del lavoro a distanza e dell’uso di dispositivi. In genere include indicazioni su:
- uso del videoterminale ed ergonomia della postazione (postura, schermo, illuminazione, pause);
- rischi elettrici e idoneità degli ambienti utilizzati;
- organizzazione del tempo di lavoro e diritto alla disconnessione;
- comportamenti corretti e modalità di segnalazione di problemi o infortuni.
Lo smart working va inoltre considerato nella valutazione dei rischi aziendale: la prestazione resa fuori dai locali dell’impresa rientra nel sistema di gestione della sicurezza, pur con le specificità del lavoro a distanza.
Videoterminali e sorveglianza sanitaria
Se il lavoratore agile utilizza in modo sistematico il videoterminale superando le soglie previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08, si applicano le tutele specifiche per i videoterminalisti, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata e le pause. La modalità agile non sospende questi obblighi.
Accordo individuale e diritto alla disconnessione
L’accordo individuale di lavoro agile disciplina, tra l’altro, durata, modalità di esecuzione, eventuali condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche. Si tratta di un presidio importante anche sul piano della tutela della salute.
La tutela INAIL
La L. 81/2017 garantisce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, e l’infortunio in itinere nei limiti previsti, quando la scelta del luogo della prestazione risponde a criteri di ragionevolezza ed esigenze di conciliazione.
Buone pratiche per le aziende
- predisporre e aggiornare annualmente l’informativa, coinvolgendo l’RLS;
- formare i lavoratori sull’uso corretto della postazione e dei dispositivi;
- definire procedure chiare per la segnalazione di infortuni in smart working;
- tracciare consegna dell’informativa, accordi e scadenze formative e sanitarie.
Domande frequenti
Il datore deve verificare l’abitazione del lavoratore?
Il datore non effettua sopralluoghi nei domicili privati: assolve agli obblighi soprattutto attraverso l’informativa e la formazione, mentre il lavoratore coopera scegliendo luoghi idonei e adottando i comportamenti indicati.
Serve un accordo scritto per ogni lavoratore agile?
Sì: il lavoro agile si fonda su un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore, che disciplina modalità, riposi e disconnessione. È buona prassi allegare o richiamare l’informativa sui rischi.
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