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Organizzazione e tutele

Smart working e sicurezza: obblighi del datore e informativa

Il lavoro agile (smart working) non elimina gli obblighi di salute e sicurezza: li adatta. La L. 81/2017, insieme al D.Lgs. 81/08, definisce gli adempimenti del datore di lavoro, a partire dall’informativa scritta sui rischi. Ecco una guida pratica agli obblighi.

📅 18/06/2026⏱️ 8 min di lettura

Cos’è il lavoro agile

La L. 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo, con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione può svolgersi in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.

L’obbligo di sicurezza resta in capo al datore

Anche nel lavoro agile il datore di lavoro è garante della salute e sicurezza del lavoratore. La L. 81/2017 stabilisce un meccanismo specifico:

📄 Informativa scritta annuale

Il datore consegna al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno.

Cosa contiene l’informativa sui rischi

L’informativa si concentra sui rischi tipici del lavoro a distanza e dell’uso di dispositivi. In genere include indicazioni su:

  • uso del videoterminale ed ergonomia della postazione (postura, schermo, illuminazione, pause);
  • rischi elettrici e idoneità degli ambienti utilizzati;
  • organizzazione del tempo di lavoro e diritto alla disconnessione;
  • comportamenti corretti e modalità di segnalazione di problemi o infortuni.

Lo smart working va inoltre considerato nella valutazione dei rischi aziendale: la prestazione resa fuori dai locali dell’impresa rientra nel sistema di gestione della sicurezza, pur con le specificità del lavoro a distanza.

Videoterminali e sorveglianza sanitaria

Se il lavoratore agile utilizza in modo sistematico il videoterminale superando le soglie previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08, si applicano le tutele specifiche per i videoterminalisti, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata e le pause. La modalità agile non sospende questi obblighi.

Accordo individuale e diritto alla disconnessione

L’accordo individuale di lavoro agile disciplina, tra l’altro, durata, modalità di esecuzione, eventuali condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche. Si tratta di un presidio importante anche sul piano della tutela della salute.

La tutela INAIL

La L. 81/2017 garantisce al lavoratore agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, e l’infortunio in itinere nei limiti previsti, quando la scelta del luogo della prestazione risponde a criteri di ragionevolezza ed esigenze di conciliazione.

Buone pratiche per le aziende

  • predisporre e aggiornare annualmente l’informativa, coinvolgendo l’RLS;
  • formare i lavoratori sull’uso corretto della postazione e dei dispositivi;
  • definire procedure chiare per la segnalazione di infortuni in smart working;
  • tracciare consegna dell’informativa, accordi e scadenze formative e sanitarie.

Domande frequenti

Il datore deve verificare l’abitazione del lavoratore?

Il datore non effettua sopralluoghi nei domicili privati: assolve agli obblighi soprattutto attraverso l’informativa e la formazione, mentre il lavoratore coopera scegliendo luoghi idonei e adottando i comportamenti indicati.

Serve un accordo scritto per ogni lavoratore agile?

Sì: il lavoro agile si fonda su un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore, che disciplina modalità, riposi e disconnessione. È buona prassi allegare o richiamare l’informativa sui rischi.

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