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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Documenti

POS — Piano Operativo di Sicurezza: contenuti e obblighi

Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere, valutando i rischi delle lavorazioni che svolge. È obbligatorio nei cantieri del Titolo IV e deve essere coerente con il PSC, quando questo è previsto.

Aggiornato il 2026-06-20 · Team 123Sicurezza

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il POS

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è definito dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08 come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17. È di fatto il “DVR di cantiere” dell’impresa: valuta i rischi delle lavorazioni che quella specifica impresa svolge in quel preciso cantiere e individua le relative misure di prevenzione.

Ogni impresa esecutrice, comprese quelle subappaltatrici, redige il proprio POS. L’impresa affidataria verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al coordinatore per l’esecuzione.

Contenuti minimi

I contenuti minimi del POS sono fissati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08:

  • dati identificativi dell’impresa, del datore di lavoro e dell’organigramma di cantiere;
  • mansioni e nominativi degli addetti, di RSPP, RLS, medico competente e addetti alle emergenze;
  • descrizione delle lavorazioni e individuazione dei rischi connessi;
  • misure di prevenzione, DPI, macchine e attrezzature impiegate;
  • modalità di gestione delle sostanze pericolose e dei rischi specifici;
  • procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.

Rapporto con il PSC

Quando il cantiere prevede la presenza di più imprese ed esiste un PSC, il POS ne costituisce un piano complementare e di dettaglio: non può contraddirlo e deve recepirne le prescrizioni. Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) verifica l’idoneità del POS e la sua coerenza con il PSC. In assenza di PSC (cantiere con un’unica impresa), il POS resta comunque obbligatorio come documento di valutazione dei rischi del cantiere.

Domande frequenti

Chi redige il POS?

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, comprese le subappaltatrici. Ogni impresa redige il proprio POS in riferimento al singolo cantiere in cui opera.

Il POS è obbligatorio anche senza PSC?

Sì. Anche nel cantiere con un’unica impresa, dove non è previsto il PSC, il POS resta obbligatorio come valutazione dei rischi del cantiere ai sensi dell’art. 17.

Che differenza c’è tra POS e PSC?

Il PSC è redatto dal coordinatore e gestisce le interferenze tra tutte le imprese del cantiere; il POS è redatto dalla singola impresa e dettaglia i rischi delle sue specifiche lavorazioni, in coerenza con il PSC.

Quali sono i contenuti minimi del POS?

Sono elencati nell’Allegato XV: dati dell’impresa e organigramma di cantiere, mansioni e figure della sicurezza, descrizione delle lavorazioni e dei rischi, misure di prevenzione, DPI, macchine e procedure complementari al PSC.

Chi verifica il POS in cantiere?

L’impresa affidataria ne verifica la congruenza con il proprio POS; il coordinatore per l’esecuzione (CSE) ne verifica l’idoneità e la coerenza con il PSC prima dell’inizio delle lavorazioni.

Riferimenti normativi

  • Art. 89 D.Lgs. 81/08
  • Art. 96 D.Lgs. 81/08
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08

Sinonimi

POS, Piano Operativo di Sicurezza

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