Salta al contenuto principale

Termine · Documenti

PSS — Piano Sostitutivo di Sicurezza

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è il documento che, negli appalti di lavori pubblici in cui non è prevista la nomina del coordinatore e quindi manca il PSC, sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento. È redatto dall’appaltatore con i contenuti del PSC, escluse le stime dei costi della sicurezza.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il PSS e quando è obbligatorio

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, che ne riprende la definizione già contenuta nel previgente D.Lgs. 50/2016). È previsto negli appalti di lavori pubblici nei quali non ricorre l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 — tipicamente quando è presente una sola impresa esecutrice. In quei casi non viene redatto il PSC e l'appaltatore predispone il PSS, che ne sostituisce funzioni e contenuti.

Contenuti e differenza con PSC e POS

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato XV del D.Lgs. 81/08): identificazione dell'opera e dell'area, analisi dei rischi delle lavorazioni e delle interferenze, misure preventive e protettive, organizzazione del cantiere. La differenza sostanziale è che non comprende la stima dei costi della sicurezza, che resta prerogativa della stazione appaltante in fase di progettazione. Il PSS non sostituisce il POS, che ogni impresa esecutrice deve comunque redigere come piano operativo riferito alle proprie lavorazioni.

DocumentoChi lo redigeQuando
PSCCoordinatore per la progettazioneCantieri con più imprese (presenza, anche non contemporanea, di 2 o più)
PSSAppaltatoreAppalti pubblici senza obbligo di coordinatore (singola impresa)
POSCiascuna impresa esecutriceSempre, per le proprie lavorazioni

Gestione documentale e prova di conformità

Il PSS deve essere coerente con il DVR aziendale, con le procedure operative e con la formazione del personale di cantiere; va aggiornato quando cambiano fasi, lavorazioni o condizioni. In sede di verifica contano la coerenza tra rischi analizzati e misure attuate in campo, le firme, le date e gli allegati. Una gestione ordinata delle evidenze (verbali, registri, collegamenti ai rischi valutati) rende solida la prova di conformità.

Domande frequenti

Quando si usa il PSS al posto del PSC?

Negli appalti di lavori pubblici in cui non ricorre l’obbligo di nominare il coordinatore (tipicamente con una sola impresa esecutrice): in quei casi non si redige il PSC e l’appaltatore predispone il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

Che differenza c’è tra PSS e PSC?

Il PSS ha gli stessi contenuti del PSC (Allegato XV) ma non comprende la stima dei costi della sicurezza, che resta in capo alla stazione appaltante nella progettazione.

Il PSS sostituisce il POS?

No. Il POS resta sempre obbligatorio: ogni impresa esecutrice lo redige con riferimento alle proprie lavorazioni, anche quando è presente il PSS.

Chi redige il PSS?

È predisposto dall’appaltatore (impresa esecutrice) prima dell’inizio dei lavori, in coerenza con il proprio DVR e con le procedure di cantiere.

Il PSS si applica anche agli appalti privati?

No: è un documento tipico degli appalti di lavori pubblici. Nei lavori privati con più imprese si applicano PSC e POS secondo il Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08
  • Titolo IV D.Lgs. 81/08

Sinonimi

piano sostitutivo sicurezza, PSS

Link correlati

Continua a leggere