Il registro dei controlli antincendio è il documento con cui il datore di lavoro o il responsabile dell'attività tiene traccia di tutte le operazioni di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. L'obbligo è oggi disciplinato dal D.M. 1 settembre 2021 (cosiddetto "decreto controlli"), che ha sostituito il previgente D.P.R. 151/2011 sul punto e ha definito criteri uniformi per la manutenzione e per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Nel registro vanno annotati gli interventi su estintori, naspi e idranti, impianti di rilevazione e allarme, illuminazione di sicurezza, porte e uscite di emergenza, sistemi di evacuazione fumi e ogni altro presidio antincendio, indicando data, esito del controllo, eventuali anomalie riscontrate e provvedimenti adottati. Devono inoltre essere registrate le prove periodiche, la formazione e l'informazione antincendio del personale e le esercitazioni. Le attività di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato secondo le norme tecniche di riferimento (ad esempio la UNI 9994-1 per gli estintori).
Il registro deve essere costantemente aggiornato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, in particolare del Comando dei Vigili del Fuoco in caso di controllo. È uno degli strumenti centrali della gestione della sicurezza antincendio, perché dimostra che i presìdi sono mantenuti efficienti nel tempo: un estintore o un impianto di allarme non controllato può infatti rivelarsi inutile proprio nel momento dell'emergenza. La sua corretta tenuta è quindi sia un obbligo di legge sia un elemento sostanziale di prevenzione.
Riferimenti normativi
- D.M. 1 settembre 2021
- D.M. 2 settembre 2021
- Art. 46 D.Lgs. 81/08
- Norma UNI 9994-1
Sinonimi
Registro antincendio, registro dei controlli periodici antincendio
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