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Termine · Rischi

Rischio ergonomico

Il rischio ergonomico nasce dal disallineamento tra le richieste del lavoro e le capacità della persona: posture incongrue, movimenti ripetitivi, sovraccarico biomeccanico e postazioni mal progettate. Genera disturbi muscolo-scheletrici (DMS) e va valutato e ridotto secondo gli artt. 15 e 28 del D.Lgs. 81/08, integrando i metodi della serie ISO 11228 e UNI EN 1005.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Cos’è il rischio ergonomico

L’ergonomia adatta il lavoro all’uomo; il rischio ergonomico è la probabilità che fattori biomeccanici e organizzativi provochino patologie, in particolare disturbi muscolo-scheletrici (DMS) a carico di rachide, spalle e arti superiori. L’art. 15 del D.Lgs. 81/08, tra le misure generali di tutela, impone il “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione”. Questo rischio va quindi valutato nel DVR (art. 28) e ricomprende, ma non si esaurisce, nella movimentazione manuale dei carichi del Titolo VI.

Fattori di rischio e metodi di valutazione

I principali fattori sono il sollevamento e trasporto di carichi, il traino-spinta, i movimenti ripetitivi degli arti superiori, le posture incongrue e statiche e l’uso prolungato di attrezzature munite di videoterminali. A ciascuno corrisponde un metodo di valutazione riconosciuto:

FattoreMetodo di riferimento
Sollevamento carichiNIOSH (ISO 11228-1)
Traino e spintaSnook-Ciriello (ISO 11228-2)
Movimenti ripetitivi arti superioriOCRA (ISO 11228-3)
Posture incongrueOWAS, RULA, REBA
Movimentazione pazientiMAPO

Misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria

Le misure privilegiano la riprogettazione ergonomica (riduzione di pesi, distanze e frequenze, ausili meccanici, regolazione delle postazioni, rotazione delle mansioni e pause), seguita da informazione, formazione e addestramento sulle corrette tecniche. La sorveglianza sanitaria è prevista, in funzione dei risultati della valutazione, dalle norme di settore (es. art. 168 per la MMC, art. 176 per i videoterminalisti). Per i videoterminali, l’art. 173 e l’Allegato XXXIV fissano i requisiti minimi della postazione e l’obbligo di pause o cambiamenti di attività.

Domande frequenti

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 sull’ergonomia?

L’art. 15 impone il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti, nella scelta delle attrezzature e nei metodi di lavoro; il rischio va valutato nel DVR ex art. 28.

Quali patologie causa il rischio ergonomico?

Soprattutto disturbi muscolo-scheletrici (DMS) a carico di colonna vertebrale, spalle e arti superiori, dovuti a sovraccarico biomeccanico, movimenti ripetitivi e posture incongrue o statiche.

Quali metodi si usano per valutare il rischio ergonomico?

NIOSH per il sollevamento, Snook-Ciriello per traino-spinta, OCRA per i movimenti ripetitivi, OWAS/RULA/REBA per le posture e MAPO per la movimentazione dei pazienti.

I videoterminali rientrano nel rischio ergonomico?

Sì. Il Titolo VII (artt. 172-179) e l’Allegato XXXIV disciplinano l’uso dei videoterminali, con requisiti della postazione, pause o cambiamenti di attività e sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti.

La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria per il rischio ergonomico?

No: dipende dall’esito della valutazione e dalle norme di settore (es. art. 168 per la MMC, art. 176 per i videoterminalisti), che la attivano quando l’esposizione non è trascurabile.

Riferimenti normativi

  • Art. 15 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 168 D.Lgs. 81/08
  • Art. 173 D.Lgs. 81/08
  • ISO 11228

Sinonimi

ergonomia, fattori ergonomici, disturbi muscolo-scheletrici

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