La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, è obbligatoria ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzi la presenza di rischi specifici (chimico, biologico, fisico, MMC, VDT > 20h/sett, lavoro notturno, ecc.). Si articola in: visita preventiva (preassuntiva o pre-affidamento mansione), visita periodica (di norma annuale, ma il MC può definire una frequenza differente sulla base dei rischi), visita su richiesta del lavoratore, visita per cambio mansione, visita alla ripresa dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni continuativi, visita alla cessazione del rapporto di lavoro (ove previsto da norme specifiche).
Gli accertamenti possono includere esami strumentali (audiometria, spirometria, ECG) e di laboratorio. Si conclude con il giudizio di idoneità che il MC comunica al lavoratore e al datore di lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 41 D.Lgs. 81/08
Link correlati
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- Giudizio di idoneità(glossario)
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- Termine
Medico Competente (MC)
Medico specializzato in medicina del lavoro che effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici.
- Termine
Giudizio di Idoneità
Valutazione del MC sull'idoneità del lavoratore alla mansione specifica: idoneo, con prescrizioni/limitazioni, non idoneo.
- Termine
Relazione Art. 40 — Relazione Annuale del Medico Competente
Relazione annuale del MC sullo stato di salute dei lavoratori. Trasmessa via INAIL entro il 31 marzo.
- Servizio
Medicina del Lavoro
Sorveglianza sanitaria completa con medico competente integrato e cartella sanitaria digitale.