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Rischi specifici

Amianto sul Lavoro: Obblighi, Censimento e Bonifica

L’amianto è messo al bando in Italia dal 1992, ma è ancora presente in moltissimi edifici e impianti realizzati prima di quella data. Per il datore di lavoro questo si traduce in obblighi precisi: censire e mappare i materiali contenenti amianto, valutare il rischio, gestirne la manutenzione e, quando si interviene, predisporre un piano di lavoro e una notifica alla ASL. Vediamo cosa prevede il D.Lgs. 81/08 aggiornato al 2026.

📅 18/06/2026⏱️ 10 min di lettura

Quadro normativo: dalla L. 257/92 al Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08

La disciplina dell’amianto in Italia nasce con la Legge 257/1992, che ne ha vietato estrazione, importazione, lavorazione e commercializzazione. Da allora l’amianto non può più essere prodotto né installato, ma resta il problema dei materiali già in opera (coperture in cemento-amianto, coibentazioni, canne fumarie, guarnizioni, pavimenti in vinil-amianto e così via).

La protezione dei lavoratori esposti è oggi regolata dal Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08(articoli da 246 a 261), che definisce campo di applicazione, valutazione del rischio, valori limite, misure di prevenzione, piano di lavoro, notifica, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. È la cornice che ogni azienda deve conoscere quando l’amianto è (o potrebbe essere) presente nei propri ambienti o nei cantieri in cui opera.

⚠️ Novità: D.Lgs. 213/2025

Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e riscrive in modo organico il Capo III: amplia il campo di applicazione, riduce drasticamente il valore limite di esposizione professionale e introduce il principio di priorità alla rimozionerispetto ad altri interventi. Prima di pianificare qualsiasi lavoro verifica sempre il testo aggiornato degli articoli e le indicazioni dell’ASL competente.

Obbligo di censimento e mappatura dei materiali contenenti amianto

Il primo dovere del datore di lavoro è sapere se c’è amianto. Prima di iniziare lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione su edifici e impianti potenzialmente datati, occorre accertare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA), anche acquisendo informazioni dal proprietario dell’immobile e dalla documentazione tecnica disponibile. Quando il sospetto non si può escludere a vista, si procede con prelievi e analisi di laboratorio.

Censimento e mappatura vanno eseguiti da personale qualificato e registrano, per ciascun materiale individuato: localizzazione, tipologia (matrice compatta o friabile), quantità, stato di conservazione e accessibilità. Da qui nasce il giudizio sullo stato dei materiali, che orienta le scelte successive: lasciarli in opera con controllo, confinarli, incapsularli o rimuoverli.

Friabile o compatto: perché la distinzione conta

I materiali friabili (coibentazioni, spruzzati, cartoni) rilasciano fibre con grande facilità e rappresentano il rischio maggiore. Quelli compatti (lastre in cemento-amianto) sono più stabili finché restano integri, ma il degrado, gli urti e gli interventi non protetti possono liberare fibre. Questa distinzione condiziona sia la valutazione del rischio sia il programma di gestione.

Valutazione del rischio e programma di controllo e manutenzione

Quando l’attività può comportare esposizione alla polvere di amianto, il datore di lavoro effettua la valutazione del rischioprevista dall’art. 249, determinando natura e grado dell’esposizione e le misure di prevenzione e protezione. Il D.Lgs. 213/2025 ha rafforzato questo passaggio, stabilendo che, quando possibile, la rimozionedell’amianto abbia priorità rispetto ad altre soluzioni e abbassando in modo significativo il valore limite di esposizione professionale. Gli esiti confluiscono nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui l’amianto è parte integrante quando il rischio è presente.

Se i materiali in buono stato vengono lasciati in opera, scatta l’obbligo di un programma di controllo e manutenzione: ispezioni periodiche dello stato di conservazione, individuazione di un referente per la gestione dell’MCA, informazione agli occupanti e divieto di interventi non protetti. Si tratta di una gestione attiva e documentata, non di un semplice «tenere d’occhio».

Stato del materialeAzione tipicaAdempimento
Integro, non friabileMantenimento + controlloProgramma di controllo e manutenzione, referente MCA
Degradato superficialmenteIncapsulamento o confinamentoPiano di lavoro + notifica alla ASL
Friabile o molto degradatoRimozione (priorità)Impresa Albo cat. 10 + piano di lavoro + sorveglianza sanitaria

Piano di lavoro e notifica alla ASL

Quando si interviene sull’amianto entrano in gioco due adempimenti distinti ma collegati, entrambi rivolti all’organo di vigilanza (la ASL competente per territorio).

La notifica (art. 250)

Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, rimozione, smaltimento dei rifiuti e bonifica, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza. La notifica descrive ubicazione del cantiere, tipo e quantità di amianto, attività previste, numero di lavoratori coinvolti, data di inizio e misure adottate per limitare l’esposizione.

Il piano di lavoro (art. 256)

Prima dei lavori di demolizione o rimozionedell’amianto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoroche definisce le misure per la sicurezza dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno: metodi di lavoro, attrezzature, DPI, modalità di confinamento e decontaminazione, gestione dei rifiuti. Il piano va inviato alla ASL prima dell’inizio dei lavori, di norma con un preavviso di almeno 30 giorni; trascorso il termine senza richieste o prescrizioni, le attività possono iniziare.

Lavori di bonifica: imprese iscritte all’Albo e formazione degli addetti

La bonifica non è un’attività che un’azienda qualsiasi può svolgere internamente. I lavori di rimozione, incapsulamento, confinamento e smaltimento devono essere affidati a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 10:

  • categoria 10A— bonifica di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (es. lastre in cemento-amianto);
  • categoria 10B— bonifica di materiali friabili e altri materiali contenenti amianto (coibentazioni, materiali d’attrito, materiali isolanti, ecc.).

Gli addetti devono possedere una formazione specifica, articolata su due livelli previsti dal quadro nazionale:

  • livello operativo (durata minima 30 ore): per i lavoratori che eseguono materialmente rimozione, smaltimento e bonifica;
  • livello gestionale (durata minima 50 ore): per chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

Questa formazione è specialistica e si aggiunge — non sostituisce — alla formazione generale e specificadi lavoratori e preposti prevista per ogni mansione dall’Accordo Stato-Regioni. Per il quadro generale degli aggiornamenti formativi puoi leggere la nostra guida sulla scadenza del 24 maggio 2026 dell’Accordo Stato-Regioni.

Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione, smaltimento dei rifiuti e bonifica sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente: una visita prima dell’avvio dei lavori e poi visite periodiche, almeno una volta ogni tre anni o con la periodicità stabilita dal medico in funzione del rischio. La sorveglianza prosegue, nei modi previsti, anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro degli esposti, che riporta i lavoratori esposti e i dati dell’esposizione; il registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all’INAIL e conservati per i lunghi periodi previsti dalla norma, data la latenza delle patologie asbesto-correlate. Per capire come funziona in generale il sistema dei controlli sanitari puoi approfondire con la guida alla sorveglianza sanitaria.

Sanzioni per la violazione degli obblighi sull’amianto

Le violazioni del Capo III sono presidiate da sanzioni penalia carico del datore di lavoro e del dirigente: l’impianto sanzionatorio prevede in genere l’arresto(fino a sei mesi) o l’ammendaper gli obblighi più gravi — come l’omessa valutazione del rischio, l’assenza del piano di lavoro o della notifica, il mancato rispetto delle misure di protezione e della sorveglianza sanitaria. A queste si aggiungono le conseguenze in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale.

⚠️ Gli importi cambiano nel tempo

Gli importi delle ammende vengono periodicamente rivalutati e il quadro sanzionatorio è stato toccato dagli aggiornamenti più recenti. Prima di citare cifre precise, verifica sempre il testo vigente degli articoli del Titolo IX e le indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro e della ASL. In caso di infortunio o malattia professionale, le omissioni diventano un’aggravante rilevante.

Checklist operativa per il datore di lavoro

AdempimentoRiferimento
Censimento e mappatura dei materiali contenenti amiantoTitolo IX Capo III
Valutazione del rischio e inserimento nel DVRArt. 249, art. 28
Programma di controllo e manutenzione (MCA in opera)Capo III
Notifica all’organo di vigilanzaArt. 250
Piano di lavoro per demolizione/rimozioneArt. 256
Impresa iscritta Albo Gestori Ambientali cat. 10Albo cat. 10A/10B
Formazione addetti (30 h operativo / 50 h gestionale)Capo III + L. 257/92
Sorveglianza sanitaria e registro degli espostiCapo III, INAIL

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  • archivio digitale di piani di lavoro, notifiche, attestati e registro degli esposti, sempre esibibili in caso di ispezione;
  • possibilità di integrare il supporto di un RSPP esterno e di tecnici abilitati per le valutazioni specialistiche.

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Domande frequenti

Quali sono gli obblighi principali del datore di lavoro sull’amianto?

Prima di qualsiasi lavoro su edifici o impianti che possano contenere amianto il datore di lavoro deve accertarne la presenza (censimento/mappatura), valutare il rischio ai sensi dell’art. 249, predisporre un piano di lavoro (art. 256) e una notifica all’organo di vigilanza (art. 250), affidare le rimozioni a imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali categoria 10, formare gli addetti e attivare la sorveglianza sanitaria con registro degli esposti.

Il censimento dell’amianto è sempre obbligatorio?

Il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08 impone di accertare la presenza di materiali contenenti amianto prima di interventi di manutenzione, ristrutturazione o demolizione su edifici e impianti potenzialmente datati. Per i materiali che restano in opera scatta inoltre l’obbligo di un programma di controllo e manutenzione. In molte Regioni la presenza di amianto va anche comunicata alla ASL.

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 213/2025?

Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e rafforza il Capo III del Titolo IX: amplia il campo di applicazione, riduce drasticamente il valore limite di esposizione professionale e dà priorità alla rimozione rispetto ad altri interventi. È quindi essenziale verificare il testo aggiornato degli articoli prima di pianificare i lavori.

Chi può eseguire la bonifica e la rimozione dell’amianto?

Solo imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 10 (10A o 10B). Gli addetti devono avere una formazione specifica: corso di livello operativo (durata minima 30 ore) per chi esegue i lavori e di livello gestionale (durata minima 50 ore) per chi li dirige sul posto.

Quando va presentato il piano di lavoro alla ASL?

Il piano di lavoro previsto dall’art. 256 va inviato all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) prima dell’inizio dei lavori, di norma con un preavviso di almeno 30 giorni. Trascorso tale termine senza osservazioni, il datore di lavoro può dare avvio alle attività di demolizione o rimozione.