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Rischi

Radon sul Lavoro: Obblighi di Misura e Livelli

Il radon è un gas radioattivo naturale, invisibile e inodore, ed è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. Con il D.Lgs 101/2020 gli obblighi per i datori di lavoro sono cambiati: livello di riferimento abbassato a 300 Bq/m³, nuove regole per i locali interrati e per le aree prioritarie. Vediamo chi deve misurare, come si misura e cosa fare in caso di superamento.

📅 18/06/2026⏱️ 9 min di lettura

Cos’è il radon e perché è un rischio (D.Lgs 101/2020)

Il radonè un gas radioattivo di origine naturale che si forma dal decadimento dell’uranio e del radio presenti nel suolo, nelle rocce e in alcuni materiali da costruzione. Essendo un gas, risale dal terreno e tende ad accumularsi negli ambienti chiusi, in particolare nei locali a contatto con il suolo come scantinati, garage, magazzini interrati e piani terra. Non ha colore né odore: l’unico modo per sapere se è presente in concentrazioni pericolose è misurarlo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’ISS classificano il radon come cancerogeno per il polmone: l’esposizione prolungata aumenta in modo significativo il rischio di tumore polmonare, con un effetto sinergico nei fumatori. Per questo la protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon è entrata a pieno titolo nel sistema di prevenzione aziendale.

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, che ha recepito la direttiva europea 2013/59/Euratom e ha abrogato il vecchio Capo III-bis del D.Lgs 230/95. Il decreto disciplina la protezione dalle radiazioni ionizzanti, incluso il radon, ed è stato successivamente integrato dal D.Lgs 203/2022. Il rischio radon, dove pertinente, va valutato e documentato nel Documento di Valutazione dei Rischi, secondo i principi del D.Lgs 81/08.

Livello di riferimento: 300 Bq/m³

Il cuore della nuova disciplina è il livello di riferimento. Il D.Lgs 101/2020 lo fissa a 300 Bq/m³ (becquerel per metro cubo), espresso come valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria. È un valore notevolmente più severo rispetto al precedente livello di azione di 500 Bq/m³ previsto per le attività lavorative dalla normativa abrogata.

Attenzione a un punto spesso frainteso: il livello di riferimento non è una soglia di sicurezza assolutasotto la quale il rischio è nullo. È il valore oltre il quale è considerato inopportuno mantenere l’esposizione e scattano gli obblighi di intervento. Anche al di sotto dei 300 Bq/m³ è buona prassi adottare misure per ridurre ulteriormente la concentrazione, applicando il principio di ottimizzazione.

💡 Unità di misura

Il becquerel (Bq) misura il numero di decadimenti radioattivi al secondo; il Bq/m³indica quanti decadimenti avvengono in un metro cubo d’aria. La media annua serve perché la concentrazione di radon varia molto tra inverno (più alta, ambienti chiusi e riscaldati) ed estate (più bassa, maggiore ventilazione): una misura «spot» di pochi giorni non è rappresentativa.

Chi è obbligato: locali interrati/seminterrati e zone prioritarie

Non tutte le aziende devono misurare il radon. Il D.Lgs 101/2020 individua categorie precise di luoghi di lavoro in cui l’esercente (cioè il datore di lavoro) è tenuto a effettuare la misurazione della concentrazione media annua di radon. Le principali sono:

  • Luoghi di lavoro sotterranei: locali interrati e seminterrati, a prescindere dalla zona geografica in cui si trova l’edificio;
  • Locali al piano terra (e, in generale, ambienti a contatto con il suolo) situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni e Province autonome;
  • Specifiche tipologie di luoghi di lavoroindicate nel Piano nazionale d’azione per il radon, indipendentemente dal piano e dalla zona (ad esempio terme, stabilimenti termali e alcune attività particolari).

Le aree prioritarie e il Piano nazionale radon

Le aree prioritariesono i territori in cui, secondo l’art. 11 del decreto, il livello di riferimento di 300 Bq/m³ viene superato in una quota significativa degli edifici (indicativamente nel 15% degli edifici dell’area). Spetta alle Regioni e Province autonome individuarle.

Il riferimento di programmazione è il Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR) 2023-2032, adottato con DPCM dell’11 gennaio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024. Sulla base dei criteri tecnici del Piano, le Regioni devono individuare le aree prioritarie entro due anni dalla sua adozione. È quindi essenziale, prima di decidere se misurare o meno, verificare la mappatura aggiornatapubblicata dalla propria Regione o ARPA, perché l’elenco delle aree può essere aggiornato nel tempo.

⚠️ Errore frequente

Pensare che «se non sono in zona prioritaria, non devo fare nulla». I luoghi di lavoro sotterranei sono soggetti all’obbligo di misura ovunque si trovino, anche fuori dalle aree prioritarie. Uno scantinato adibito a magazzino, archivio o laboratorio rientra quindi nella verifica indipendentemente dalla mappa regionale.

Come si misura (dosimetri, 12 mesi)

La misurazione del radon non si improvvisa: deve essere affidata a un servizio di dosimetria riconosciuto, che opera secondo le modalità tecniche indicate negli allegati al D.Lgs 101/2020. Il datore di lavoro non misura «da solo» con strumenti commerciali generici, perché il risultato deve essere tracciabile e ripetibile.

Il procedimento tipico prevede:

  • Posizionamento di dosimetri passivi (rivelatori a tracce nucleari, tipicamente CR-39, o a elettrete) nei locali da valutare, secondo un criterio di campionamento rappresentativo degli ambienti occupati;
  • Esposizione per 12 mesi continuativi, in genere suddivisi in due periodi semestrali (autunno-inverno e primavera-estate), così da catturare la variabilità stagionale e ottenere la concentrazione media annua;
  • Analisi in laboratorio dei dosimetri e rilascio di una relazione tecnica con i valori misurati, il confronto con il livello di riferimento e le indicazioni operative;
  • Inserimento della relazione nel DVR: la relazione tecnica costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

Tempi di adempimento

La norma fissa termini entro cui completare la misura della concentrazione media annua. Per i luoghi di lavoro sotterranei il termine decorre dall’entrata in vigore del decreto; per i locali al piano terra il riferimento è l’individuazione delle aree prioritarie da parte della Regione. Poiché le scadenze dipendono dalla situazione specifica e dagli aggiornamenti regionali, conviene verificare la propria posizione caso per caso e non rimandare: una misura annuale richiede comunque dodici mesi per essere completata.

AspettoCosa prevede la norma
Livello di riferimento300 Bq/m³ (media annua)
Durata della misura12 mesi (due semestri)
StrumentiDosimetri passivi di servizio riconosciuto
Chi rilascia il datoServizio di dosimetria riconosciuto (relazione tecnica)
Dove va il risultatoParte integrante del DVR (D.Lgs 81/08)

Cosa fare in caso di superamento

Se la misura annua restituisce un valore superiore a 300 Bq/m³, il datore di lavoro non è automaticamente in violazione: la norma prevede un percorso graduale di intervento. In sintesi:

  • Azioni di risanamento: vanno attuati interventi per ridurre la concentrazione, entro il termine stabilito dalla norma. Le soluzioni vanno dall’aumento della ventilazione naturale o meccanica, alla sigillatura delle vie di ingresso del gas (crepe, passaggi di impianti), fino a sistemi di depressurizzazione del suolo (pozzetti radon) nei casi più impegnativi;
  • Nuova misurazione di verifica: dopo gli interventi si esegue una nuova misura annua per controllare l’efficacia del risanamento;
  • Valutazione delle dosi efficaci: se, nonostante il risanamento, la concentrazione media annua resta sopra i 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve far valutare le dosi efficaci annuericevute dai lavoratori, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.

La logica è quella della graduazione degli adempimenti: prima si riduce l’esposizione con misure tecniche, poi, solo se necessario, si entra nel regime più stringente della radioprotezione dei lavoratori, con eventuali obblighi di classificazione, sorveglianza e formazione specifica.

Esperto in radioprotezione e adempimenti

Quando l’esposizione resta elevata entra in gioco l’esperto di radioprotezione, figura professionale iscritta in appositi elenchi e abilitata a valutare le dosi e a definire le misure di protezione. È il consulente tecnico che supporta il datore di lavoro nella stima della dose efficace, nella verifica dell’efficacia degli interventi e negli adempimenti formali verso le autorità.

Sul piano organizzativo, gli adempimenti del datore di lavoro si integrano con il normale sistema di gestione della sicurezza. In particolare conviene:

Vale la pena ricordare che il radon è solo uno dei rischi fisici da gestire: nelle attività industriali e artigianali si affianca spesso ad altri agenti, come il rischio chimico e le atmosfere esplosive o il rumore e le vibrazioni, che vanno valutati con la stessa cura nel DVR.

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Domande frequenti

Qual è il livello di riferimento per il radon nei luoghi di lavoro?

Il D.Lgs 101/2020 fissa il livello di riferimento a 300 Bq/m³, espresso come valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria. È un valore più severo rispetto al precedente livello di azione di 500 Bq/m³ previsto dalla normativa abrogata.

Tutte le aziende devono misurare il radon?

No. L’obbligo riguarda i luoghi di lavoro sotterranei, i locali interrati e seminterrati e i locali al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni, oltre alle specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate nel Piano nazionale d’azione per il radon. Un ufficio ai piani alti, fuori dalle aree prioritarie, di norma non è soggetto all’obbligo di misura.

Per quanto tempo va misurato il radon?

La misurazione deve coprire un periodo di 12 mesi continuativi per ottenere la concentrazione media annua, dato che i livelli di radon variano molto tra estate e inverno. In pratica si usano dosimetri passivi esposti per due semestri consecutivi, forniti da un servizio di dosimetria riconosciuto che rilascia una relazione tecnica.

Cosa succede se si supera il livello di 300 Bq/m³?

In caso di superamento il datore di lavoro deve adottare, entro un termine definito dalla norma, azioni di risanamento per ridurre la concentrazione, seguite da una nuova misurazione di verifica. Se anche dopo gli interventi il valore resta sopra i 300 Bq/m³, occorre la valutazione delle dosi efficaci annue con il supporto dell’esperto di radioprotezione.

La misurazione del radon va inserita nel DVR?

Sì. La relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Il rischio radon, dove pertinente, deve essere valutato e documentato nel DVR ai sensi del D.Lgs 81/08.