Scadenza 24 maggio 2026: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni e cosa devono fare le aziende
Il 24 maggio 2026finisce il periodo transitorio di 12 mesi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Da quella data la formazione sulla sicurezzadi lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro deve seguire le nuove regole. Vediamo quali attestati restano validi, cosa va integrato o rifatto e come mettere in regola l’azienda senza farsi trovare impreparati.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 in sintesi: pubblicazione e periodo transitorio di 12 mesi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni è stato approvato in Conferenza il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore. Si tratta di un provvedimento «unico» che riordina e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione, intervenendo su durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifica dell’apprendimento e criteri di aggiornamento dei corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08 (in particolare gli artt. 34, 37 e 73).
Per consentire alle aziende e agli enti formatori di adeguarsi, l’Accordo ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, che termina proprio il 24 maggio 2026. Durante questa finestra è ancora possibile progettare ed erogare i corsi secondo le regole precedenti. Per un quadro d’insieme delle novità puoi partire dalla nostra panoramica sulle nuove regole 2026e dall’approfondimento sull’Accordo Stato-Regioni.
Cosa succede esattamente il 24 maggio 2026
Dal giorno successivo alla fine del periodo transitorio, ossia dal 25 maggio 2026, ogni nuovo corso deve essere progettato e avviato secondo il nuovo Accordo: non sarà più possibile programmare percorsi con le durate, i contenuti o le modalità superate. In pratica cambia il modo in cui si organizza la formazione, non la validità retroattiva di tutto ciò che è stato fatto correttamente in precedenza.
È bene chiarire subito due cose. La prima: la scadenza riguarda l’organizzazione dei corsi, non un «azzeramento» automatico degli attestati esistenti. La seconda: per il nuovo obbligo formativo del datore di lavoro è prevista una tempistica più ampia (vedi sotto), da non confondere con la fine del periodo transitorio generale.
I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 con le vecchie regole restano validi
Un dubbio molto frequente riguarda i corsi «a cavallo» della scadenza. Il principio è chiaro: i percorsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le procedure previgenti sono considerati validi anche se si concludono dopo la fine del periodo transitorio, purché vengano regolarmente completati. Non occorre quindi interrompere un corso già iniziato per «rifarlo» con le nuove regole: ciò che conta è la data di avvio.
Gli attestati già conseguiti sono ancora validi? (criterio di equivalenza di durata, contenuti e modalità)
La domanda chiave per HR e RSPP è: gli attestati in cassetto valgono ancora? La risposta si basa su un criterio di equivalenza. La formazione pregressa resta valida quando è sostanzialmente equivalente a quella nuova in termini di durata, contenuti e modalitàdi erogazione. Dove c’è equivalenza, l’attestato è riconosciuto e si prosegue con il normale aggiornamento periodico; dove invece il percorso precedente è più breve o privo di contenuti ora obbligatori, occorre integrare o ripetere la parte mancante.
In pratica
L’aggiornamento periodico è il momento naturale per allinearsi: chi ha una formazione di base conforme deve solo svolgere l’aggiornamento secondo le nuove regole alla normale scadenza. Chi invece ha percorsi non equivalenti (es. un preposto formato con sole 8 ore) dovrà colmare il gap con un’integrazione mirata.
Ruolo per ruolo: cosa controllare prima della scadenza
Vediamo le principali figure aziendali e cosa verificare in vista della scadenza. Le durate indicate sono minime e vanno lette insieme alla valutazione dei rischi della singola azienda.
Lavoratori (generale 4h + specifica 4/8/12h, aggiornamento 6h)
Per i lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) resta l’impianto noto: una formazione generale di 4 ore più una formazione specifica in funzione del livello di rischio del settore — 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il medio e 12 ore per l’alto. L’aggiornamento è quinquennale, di almeno 6 ore. Per i lavoratori l’e-learning resta ammesso nei termini previsti. Da verificare: che tutti i neo-assunti siano formati prima di iniziare l’attività e che gli aggiornamenti non siano scaduti. Per i dettagli operativi vedi la guida durata e scadenze della formazione lavoratori 2026.
Preposto (12h e nuovo aggiornamento biennale)
È una delle novità più rilevanti. Il corso aggiuntivo per il preposto passa a una durata minima di 12 ore(in precedenza 8) e l’aggiornamento diventa biennale di almeno 6 ore (prima era quinquennale). Inoltre, per i preposti non è più ammesso l’e-learning: la formazione va svolta in aula o in videoconferenza sincrona. Approfondimenti dedicati: i nuovi obblighi del preposto e quando scade il corso preposto.
Dirigenti (modulo dedicato, aggiornamento 6h)
Per i dirigenti (art. 37) è previsto un percorso formativo dedicato ai compiti di organizzazione e vigilanza tipici del ruolo, con un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Per chi opera come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo «cantieri». Da verificare la coerenza tra la formazione svolta in passato e i nuovi contenuti, integrando dove necessario in sede di aggiornamento.
Datore di lavoro (nuovo obbligo 16h)
La novità assoluta è l’introduzione di un obbligo formativo specifico per il datore di lavoro: un corso di 16 ore (parte normativo-giuridica e parte gestionale-organizzativa), con un modulo «cantieri» aggiuntivo per chi opera in cantieri, e un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Attenzione alla tempistica: per completare questo nuovo corso i datori di lavoro hanno tempo fino al 24 maggio 2027, termine più ampio rispetto alla fine del periodo transitorio generale del 24 maggio 2026. Approfondimento: formazione datore di lavoro 16 ore. Se il datore svolge anche il ruolo di RSPP, valgono inoltre i limiti e gli obblighi illustrati nella guida RSPP datore di lavoro: quando può farlo.
Tabella di sintesi: durata e aggiornamento per ruolo
| Figura | Formazione base (min.) | Aggiornamento | E-learning |
|---|---|---|---|
| Lavoratore | 4h generale + 4/8/12h specifica | 6h ogni 5 anni | Ammesso (nei limiti) |
| Preposto | 12h (era 8h) | 6h ogni 2 anni | Non ammesso |
| Dirigente | Modulo dedicato (+ cantieri) | 6h ogni 5 anni | Ammesso (nei limiti) |
| Datore di lavoro | 16h (+ cantieri) — nuovo obbligo | 6h ogni 5 anni | Ammesso |
Le durate sono minime e indicative: la verifica puntuale va sempre fatta sul testo dell’Accordo e sulla valutazione dei rischi aziendale.
Checklist operativa per mettere in regola l’azienda entro il 24 maggio 2026
Ecco i passaggi concreti da spuntare per arrivare preparati alla scadenza, utili a HR, datori di lavoro e responsabili della sicurezza.
- Mappa il personale e i ruoli: elenca lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro con i relativi attestati e date.
- Controlla le scadenze degli aggiornamenti: individua chi è prossimo alla scadenza, così da pianificare i corsi già con i nuovi contenuti.
- Verifica l’equivalenza della formazione pregressa (durata, contenuti, modalità) e segna i gap da colmare, in particolare per i preposti formati con 8 ore.
- Pianifica il corso datore di lavoro (16h + eventuale modulo cantieri) entro il 24 maggio 2027.
- Avvia entro il 23 maggio 2026 i corsi eventualmente impostati con le vecchie regole che intendi far valere.
- Aggiorna il DVR e il registro formazione: la formazione è parte del sistema di prevenzione. Verifica la coerenza con il DVR e, dove operano appaltatori, con il DUVRI.
- Conserva attestati e tracciabilità: registri firmati, attestati e verifiche di apprendimento sono la prova della conformità in caso di ispezione.
Sanzioni in caso di formazione non conforme dopo la scadenza
La formazione è un obbligo del datore di lavoro non delegabile nella sua titolarità (artt. 18 e 37 D.Lgs. 81/08). Una formazione mancante o non conforme espone l’azienda a sanzioni penali(arresto o ammenda) a carico del datore di lavoro e del dirigente, secondo l’impianto sanzionatorio dell’art. 55. Oltre alla sanzione diretta, in caso di infortunio una formazione inadeguata diventa un’aggravantee incide sulla responsabilità dell’impresa.
Va inoltre ricordato il legame con la patente a crediti nei cantieri: le violazioni in materia di sicurezza, formazione inclusa, possono comportare decurtazioni. Per il dettaglio degli importi e dei casi tipici vedi la guida sanzioni per mancata formazione e quella sulla patente a crediti. In ogni caso, l’obiettivo non è solo evitare la sanzione, ma garantire che le persone sappiano davvero lavorare in sicurezza.
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Domande frequenti
Cosa scade il 24 maggio 2026?
Scade il periodo transitorio di 12 mesi dell'Accordo Stato-Regioni 2025: da quella data tutta la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori deve essere organizzata secondo le nuove regole (durata, contenuti minimi, modalità e verifica dell'apprendimento).
I corsi già fatti prima del 2025 sono ancora validi?
Restano validi solo se durata, struttura e contenuti sono pienamente conformi ai nuovi criteri; in caso contrario la formazione va integrata o ripetuta. L'aggiornamento periodico permette comunque di allinearsi progressivamente alle nuove regole.
Un corso iniziato a maggio 2026 con le vecchie regole è valido?
Sì. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le procedure precedenti sono considerati validi anche dopo la fine del periodo transitorio, a condizione che vengano completati regolarmente.
Cosa cambia per i preposti con questa scadenza?
Il corso base passa a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale di almeno 6 ore; non è più ammesso l'e-learning per i preposti, ma solo l'aula o la videoconferenza sincrona.