Formazione del datore di lavoro 16 ore: il nuovo obbligo dell’Accordo Stato-Regioni 2025
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nasce, per la prima volta, un obbligo formativo di 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che assumano o meno il ruolo di RSPP. Vediamo cosa prevede, chi deve frequentarlo, i contenuti, la scadenza del 24 maggio 2026 e come scegliere un corso conforme.
Cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per i datori di lavoro
L’Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025 riordina l’intero sistema della formazione sulla salute e sicurezza previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e attua quanto richiesto dal D.L. 146/2021 (convertito nella Legge 215/2021), che aveva fissato l’obiettivo di un Accordo unico per razionalizzare i percorsi formativi di lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP e datori di lavoro.
La novità più rilevante riguarda proprio il datore di lavoro: fino a oggi era obbligato a formarsi solo se sceglieva di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione (datore di lavoro RSPP). Con il nuovo Accordo, invece, ogni datore di lavoro deve completare un percorso formativo specifico della durata minima di 16 ore, a prescindere dall’assetto organizzativo aziendale.
Chi deve frequentare il corso di 16 ore (tutti i datori, anche senza incarico RSPP)
L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, come definiti dall’art. 2 del D.Lgs 81/08: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque chi, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva con poteri decisionali e di spesa. Sono dunque tenuti al corso anche i datori di micro e piccole imprese, le ditte individuali con dipendenti e i legali rappresentanti di società.
Si tratta di una formazione distinta e ulteriore rispetto a quella dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti: il datore non può ritenersi formato solo perché ha frequentato uno di quei percorsi.
Differenza tra corso base datore 16 ore e corso datore di lavoro RSPP
È il punto su cui si concentra più confusione. Il corso base di 16 ore è il minimo obbligatorio per chiunque sia datore di lavoro. Se il datore intende anche ricoprire personalmente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deve integrare il percorso con il Modulo Comune RSPP di 8 ore ed eventuali moduli tecnici legati al livello di rischio del settore (classificato in basso, medio o alto in base al codice ATECO).
| Aspetto | Corso base datore 16 ore | Datore di lavoro RSPP |
|---|---|---|
| A chi serve | Tutti i datori di lavoro | Datore che svolge anche il ruolo di RSPP |
| Durata | 16 ore | 16 ore + 8 ore (Modulo Comune) + moduli di settore |
| Aggiornamento | 6 ore ogni 5 anni | Aggiornamento RSPP secondo il livello di rischio |
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Il modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili
Per i datori di lavoro che operano nei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs 81/08, l’Accordo prevede un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai rischi specifici dell’edilizia (lavori in quota, scavi, ponteggi, gestione del PSC e del POS). È una formazione integrativa che si somma alle 16 ore base e non le sostituisce.
Contenuti e struttura del corso: modulo giuridico-normativo e modulo gestionale-organizzativo
Il percorso di 16 ore è strutturato in moduli che coprono sia la parte normativa sia quella operativa di gestione della sicurezza. In sintesi i contenuti sono:
- Modulo giuridico-normativo: sistema legislativo della sicurezza, principi del D.Lgs 81/08, soggetti del sistema di prevenzione (datore, dirigente, preposto, RSPP, medico competente, RLS) e relative responsabilità civili e penali.
- Modulo gestionale-organizzativo: criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR, organizzazione della prevenzione in azienda, gestione degli appalti e dei DUVRI, modelli di organizzazione e gestione.
- Modulo tecnico: principali rischi (chimico, fisico, biologico, ergonomico) e relative misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure di lavoro sicure.
- Modulo relazionale: informazione e formazione dei lavoratori, consultazione e partecipazione dell’RLS, gestione delle emergenze e cultura della sicurezza.
Il corso si chiude con una verifica finale di apprendimento, condizione necessaria per il rilascio dell’attestato.
Durata, modalità di erogazione ed e-learning ammesso
La durata minima è di 16 ore. L’Accordo 2025 conferma la possibilità di erogare la formazione del datore di lavoro anche in modalità e-learning, purché tramite una piattaforma di un ente accreditato che garantisca la tracciabilità del percorso, l’interazione con i discenti e la verifica finale dell’apprendimento. La formazione può quindi essere seguita da PC, tablet o smartphone, in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità mista.
⚠️ Attenzione
Il modulo aggiuntivo dei cantieri e, in generale, le esercitazioni pratiche richiedono di norma la presenza in aula: l’e-learning copre la parte teorica, non quella pratica obbligatoria.
Entro quando adeguarsi: la scadenza del 24 maggio 2026 e il periodo transitorio
L’Accordo prevede un periodo transitorio: i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore non risultano formati devono completare il corso di 16 ore entro il 24 maggio 2026, ovvero entro dodici mesi dalla pubblicazione dell’Accordo. Chi avvia l’attività dopo tale data deve formarsi prima o comunque tempestivamente rispetto all’inizio dell’attività.
I percorsi già completati prima dell’entrata in vigore (ad esempio i corsi datore di lavoro RSPP svolti secondo gli Accordi precedenti, come quelli richiamati nel nostro approfondimento sull’Accordo Stato-Regioni) restano in genere validi: si confluisce nel normale ciclo di aggiornamento quinquennale anziché ripetere il corso base.
Cosa succede se il datore non si forma: sanzioni penali e amministrative
La formazione del datore di lavoro è un obbligo sanzionato. La mancata o carente formazione può comportare, a carico del datore, l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda di importo significativo (indicativamente da circa 1.500 a 6.000 euro, soggetta a rivalutazione), oltre alle conseguenze in caso di infortunio o di ispezione degli organi di vigilanza. Le stesse logiche valgono per gli altri obblighi formativi aziendali, come ricordiamo nell’analisi sulle sanzioni per mancata formazione dei dipendenti.
Aggiornamento quinquennale di 6 ore
La formazione del datore di lavoro non è una tantum: va aggiornata con cadenza quinquennale e una durata minima di 6 ore. L’aggiornamento può vertere su evoluzioni normative, nuovi rischi introdotti in azienda, innovazioni tecnologiche e organizzative. È buona prassi non attendere l’ultimo mese: pianificare l’aggiornamento in anticipo evita scoperture e blocchi in caso di gara o appalto.
Come scegliere un corso conforme all’Accordo 2025 (verifica finale, ente accreditato, attestato)
Non tutti i corsi in circolazione sono validi. Per essere certi che il percorso sia conforme, controlla questi punti:
- Ente accreditato/soggetto formatore qualificato: il corso deve essere erogato da uno dei soggetti abilitati dall’Accordo (organismi paritetici, enti accreditati dalle Regioni, ordini e collegi professionali, ecc.).
- Programma e durata coerenti: almeno 16 ore con i moduli giuridico-normativo, gestionale, tecnico e relazionale.
- Verifica finale di apprendimento: il test conclusivo è obbligatorio e deve risultare dal registro del corso.
- Attestato nominativo: deve riportare dati del partecipante, soggetto formatore, contenuti, durata, periodo e modalità di svolgimento.
- Tracciabilità e-learning: per i corsi online, verifica che la piattaforma registri accessi, tempi e completamento dei moduli.
Se vuoi inquadrare l’intero sistema degli obblighi formativi aziendali, consulta la nostra panoramica sulla formazione sicurezza sul lavoro oppure la pagina dedicata alla formazione sicurezza. Per i dubbi più comuni è utile anche la sezione FAQ.
123Sicurezza: corso datore di lavoro 16 ore e gestione delle scadenze
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Domande frequenti
Tutti i datori di lavoro devono fare il corso di 16 ore?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce per la prima volta un obbligo formativo di 16 ore per tutti i datori di lavoro, anche quando non assumono direttamente l’incarico di RSPP. L’adeguamento va completato entro il 24 maggio 2026.
Il corso datore di lavoro 16 ore è lo stesso del corso RSPP?
No. Il corso base di 16 ore è obbligatorio per ogni datore. Chi vuole svolgere anche il ruolo di RSPP deve aggiungere il Modulo Comune RSPP di 8 ore ed eventuali moduli tecnici di settore.
Il corso di 16 ore si può fare online in e-learning?
Sì. L’Accordo 2025 consente l’erogazione in e-learning del corso per datori di lavoro, fruibile da PC, tablet o smartphone tramite piattaforma di ente accreditato con verifica finale dell’apprendimento.
Ogni quanto va aggiornata la formazione del datore di lavoro?
L’aggiornamento è quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Cosa rischia il datore che non frequenta il corso?
La mancata formazione espone a sanzioni penali (arresto da 2 a 4 mesi) o ammenda amministrativa indicativamente da 1.500 a 6.000 euro, oltre alle conseguenze in caso di infortunio o ispezione.