Verifiche Periodiche Attrezzature (INAIL/ASL): Guida
Alcune attrezzature di lavoro — gru, piattaforme elevabili, generatori di vapore, recipienti in pressione — devono essere sottoposte periodicamente a verifiche di legge. Non sono controlli «facoltativi»: sono un obbligo dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, con prima verifica INAIL, verifiche successive ASL o soggetti abilitati, tempistiche precise e sanzioni penali in caso di omissione. Ecco come funzionano e cosa deve fare il datore di lavoro.
Cosa sono le verifiche periodiche (art. 71 c. 11, Allegato VII)
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavorosono i controlli previsti dall’art. 71, comma 11del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature indicate nell’Allegato VII del Testo Unico. Il loro scopo è valutare, nel tempo, lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza di macchine potenzialmente pericolose, come gli apparecchi di sollevamento o gli impianti in pressione.
È fondamentale non confonderle con altri adempimenti. La verifica periodica è cosa diversa da:
- la manutenzione ordinaria e i controllia carico del datore di lavoro (art. 71 c. 4 e c. 8), che servono a mantenere l’ attrezzatura efficiente nel quotidiano;
- la marcatura CEe la dichiarazione di conformità del costruttore, che riguardano la messa in commercio dell’attrezzatura;
- la formazione e l’abilitazione degli operatori(es. patentini per gru e PLE secondo l’Accordo Stato-Regioni), che riguarda chi usa la macchina, non la macchina in sé.
In altre parole, la verifica periodica è un controllo «di parte terza» affidato a soggetti pubblici (INAIL, ASL/ARPA) o privati abilitati, che si aggiunge agli obblighi di manutenzione interna e non li sostituisce.
Attrezzature soggette (gru, PLE, ponti sviluppabili, ecc.)
L’Allegato VII elenca in modo tassativo le attrezzature soggette a verifica periodica, raggruppate per macrocategorie. In sintesi rientrano:
- Attrezzature di sollevamento materiali: gru a torre, autogru e gru su autocarro, gru a ponte e a portale (carriponte), gru a bandiera, argani, paranchi, carrelli semoventi a braccio telescopico, idroestrattori a forza centrifuga;
- Attrezzature di sollevamento persone: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi e installazioni similari, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, carri raccoglifrutta;
- Attrezzature a pressione: recipienti in pressione, generatori di vapore d’acqua, tubazioni e insiemi soggetti alla relativa normativa;
- Attrezzature di riscaldamento: generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento.
⚠️ Da ricordare
Solo le attrezzature presenti nell’Allegato VII sono soggette a verifica periodica obbligatoria di legge. Per tuttele altre attrezzature resta comunque l’obbligo del datore di lavoro di garantire manutenzione e controlli (art. 71 c. 4 e c. 8) e di considerarle nella valutazione dei rischi.
Prima verifica INAIL e verifiche periodiche successive
La normativa distingue nettamente la prima verifica periodica da quelle successive, attribuendole a soggetti diversi.
La prima verifica è di competenza INAIL
Per la prima verifica periodicail datore di lavoro si avvale dell’INAIL, soggetto titolare della funzione. L’INAIL deve provvedere entro 45 giorni dalla richiesta. Se il termine decorre inutilmente, il datore di lavoro può rivolgersi, a propria scelta, ad altri soggetti pubblici o privati abilitatiiscritti nell’apposito elenco. La prima verifica serve anche a fissare il punto di partenza per la storia tecnica dell’attrezzatura.
Le verifiche periodiche successive
Dopo la prima, le verifiche successivesono effettuate — su libera scelta del datore di lavoro — dalla ASLcompetente per territorio (o dall’ARPA dove previsto da legge regionale), oppure da un soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nell’ elenco. La verifica si conclude con il rilascio di un verbale che documenta l’ esito ed eventuali prescrizioni.
Soggetti abilitati e tempistiche di richiesta
I soggetti abilitati alle verifiche periodiche sono iscritti in un apposito elenco gestito a livello ministeriale. La gestione delle istanze è stata recentemente aggiornata: con la Circolare n. 11 del 23 maggio 2025il Ministero del Lavoro ha introdotto un nuovo applicativo per l’elenco dei soggetti abilitati, con presentazione telematica delle istanze. Per il datore di lavoro questo significa, in pratica, poter scegliere un verificatore tra quelli effettivamente iscritti e abilitati.
Le tempistiche sono il punto su cui si concentrano molte non conformità. La regola pratica:
| Fase | Soggetto | Tempistica di richiesta |
|---|---|---|
| Prima verifica | INAIL (poi soggetti abilitati se decorrono i 45 gg) | Risposta INAIL entro 45 giorni dalla richiesta |
| Verifiche successive | ASL/ARPA o soggetto abilitato (scelta del datore) | Richiesta di norma almeno 30 giorni prima della scadenza |
La periodicità(annuale, biennale, triennale, ecc.) non è uguale per tutte le attrezzature: dipende dal tipo di macchina, dal settore d’impiego e dall’anzianità. Ad esempio, molte PLE e le gru su autocarro impiegate in alcuni settori (o in servizio da oltre 10 anni) hanno periodicità annuale, mentre altre categorie seguono intervalli più lunghi. Per l’attrezzatura specifica va sempre consultata la tabella dell’Allegato VII vigente.
Obblighi del datore di lavoro e libretto/registro
Il datore di lavoro è il soggetto su cui gravano gli obblighi. In concreto deve:
- identificaretra le proprie attrezzature quelle soggette all’Allegato VII e tracciarne le scadenze;
- richiederela prima verifica all’INAIL e, in seguito, le verifiche periodiche al soggetto verificatore nei termini previsti;
- mettere a disposizionedel verificatore l’attrezzatura, l’area e la documentazione tecnica;
- conservarela documentazione: libretto/manuale dell’ attrezzatura, dichiarazione di conformità, verbali delle verifiche e dei controlli;
- dare seguitoalle eventuali prescrizioni del verbale e mettere fuori servizio l’attrezzatura non idonea.
Sul piano documentale, l’art. 71 c. 9 impone di tenere a disposizione degli organi di vigilanza i risultati dei controlli per i tre anni precedenti. È quindi buona prassi mantenere un registro/libretto delle verificheper ciascuna attrezzatura, con date di scadenza, verbali e prescrizioni. Questo si integra naturalmente con la gestione delle attrezzature all’interno del DVR e con la dotazione dei DPI necessari, ad esempio per le lavorazioni in quota con PLE e ponti sviluppabili (vedi anche la guida ai DPI anticaduta).
Sanzioni
La mancata effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie è sanzionata penalmente. L’art. 87 del D.Lgs. 81/08punisce il datore di lavoro che non sottopone le attrezzature dell’Allegato VII alle verifiche previste, con arresto o ammenda. A questo si aggiunge un dato sostanziale: in caso di infortunio con un’attrezzatura non verificata, l’ omissione diventa una grave aggravante della responsabilità del datore di lavoro e dei soggetti delegati.
⚠️ Importi soggetti a rivalutazione
Gli importi delle ammende del Testo Unico sono periodicamente rivalutati con decreto. Verifica sempre i valori nel testo vigente prima di citarli. Sul tema delle sanzioni puoi approfondire anche la nostra guida agli importi delle sanzioni collegate al mancato DVR.
Come 123Sicurezza ti aiuta a gestire scadenze e verifiche
Il problema più comune non è «sapere» che le verifiche esistono, ma non perderne le scadenze quando in azienda ci sono più gru, PLE o recipienti in pressione, ciascuno con periodicità diverse. 123Sicurezza ti aiuta a:
- censire le attrezzaturesoggette all’Allegato VII con i relativi documenti (libretto, conformità, verbali);
- impostare alert automatici sulle scadenze di prima verifica e verifiche periodiche, con il giusto preavviso per richiederle in tempo;
- collegare le attrezzature alla valutazione dei rischi e alla formazione degli operatori abilitati.
Tieni sotto controllo verifiche e scadenze attrezzature
Censimento attrezzature, alert sulle scadenze di prima verifica e verifiche periodiche, documenti sempre a portata di mano in caso di ispezione. Prova la piattaforma o chiedi un preventivo su misura.
Domande frequenti
Cosa sono le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?
Sono i controlli previsti dall'art. 71 c. 11 del D.Lgs. 81/08 per le attrezzature elencate nell'Allegato VII (apparecchi di sollevamento, recipienti in pressione, generatori di vapore, ecc.), volti a valutarne nel tempo lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Sono diverse e aggiuntive rispetto ai controlli e alla manutenzione ordinaria a carico del datore di lavoro.
Chi effettua la prima verifica periodica?
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può rivolgersi, a propria scelta, ad altri soggetti pubblici o privati abilitati iscritti nell'apposito elenco.
Chi effettua le verifiche periodiche successive alla prima?
Le verifiche successive sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalla ASL (o ARPA dove previsto da legge regionale) oppure da soggetti pubblici o privati abilitati iscritti nell'elenco. La richiesta va inoltrata in anticipo (di norma almeno 30 giorni prima della scadenza periodica) al soggetto verificatore.
Quali sono le sanzioni se non si effettua la verifica periodica?
La mancata sottoposizione delle attrezzature alle verifiche periodiche obbligatorie è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 81/08, con arresto o ammenda. In caso di infortunio, l'omissione costituisce un'aggravante. Gli importi vanno verificati nel testo vigente perché soggetti a rivalutazione periodica.
Ogni quanto vanno ripetute le verifiche periodiche?
La periodicità è fissata nell'Allegato VII e varia per tipo di attrezzatura, settore e anzianità: ad esempio annuale per molte piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e per le gru su autocarro impiegate in alcuni settori o con oltre 10 anni di servizio, biennale o triennale per altre categorie. Occorre sempre consultare la tabella dell'Allegato VII per l'attrezzatura specifica.