DPI — Dispositivi di Protezione Individuale: Obblighi
I DPI sono l’ultima barriera tra il lavoratore e il pericolo, ma sono anche una delle voci più controllate in sede ispettiva. Vediamo cosa sono, come si classificano, quando sono obbligatori e quali sono gli obblighi del datore di lavoro nella scelta, fornitura, manutenzione, formazione e addestramento — con i riferimenti aggiornati al D.Lgs. 81/08 e al 2026.
Cosa sono i DPI e le tre categorie
Per DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)si intende, secondo l’art. 74 del D.Lgs. 81/08, qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Rientrano nella definizione caschi, occhiali, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, maschere respiratorie, imbracature anticaduta e indumenti ad alta visibilità.
Sul piano della progettazione e della marcatura CE, i DPI sono classificati dal Regolamento UE 2016/425 in tre categorie, in ordine crescente di gravità del rischio dal quale proteggono. È una classificazione decisiva, perché da essa dipendono anche gli obblighi di addestramento.
| Categoria | Tipo di rischio | Esempi |
|---|---|---|
| I categoria | Rischi minimi (lesioni meccaniche superficiali, contatto con superfici calde sotto i 50 °C, prodotti per la pulizia poco aggressivi) | Guanti da giardinaggio, grembiuli leggeri, occhiali da sole |
| II categoria | Rischi intermedi, non riconducibili alla I né alla III categoria | Scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezione, caschi da cantiere |
| III categoria | Rischi che possono causare morte o danni gravi e irreversibili | Imbracature anticaduta, autorespiratori, DPI contro agenti chimici, otoprotettori |
Un dettaglio spesso trascurato: con il Regolamento 2016/425 gli otoprotettori (cuffie e inserti auricolari) sono passati alla III categoria, perché proteggono da un rischio — il rumore — in grado di provocare danni uditivi permanenti. Questo li sottopone all’obbligo di addestramento, come vedremo più avanti.
Quando sono obbligatori: la gerarchia delle misure
I DPI non sono la prima scelta, ma l’ultima. Lo stabilisce l’art. 75 del D.Lgs. 81/08: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. È il principio della gerarchia delle misure di prevenzionedell’art. 15: prima si elimina il pericolo alla fonte, poi si adottano protezioni collettive (es. parapetti) e solo come misura residua si ricorre alla protezione individuale.
La conseguenza pratica è che l’obbligo e la scelta dei DPI nascono dalla valutazione dei rischi (DVR): è il DVR a stabilire quali rischi residui richiedono un DPI, di quale tipo e per quali mansioni. Un esempio tipico è il lavoro in quota, dove i DPI anticaduta intervengono solo quando non è possibile installare protezioni collettive permanenti.
Obblighi del datore: scelta, fornitura, manutenzione (art. 77)
Il cuore della materia è l’art. 77 del D.Lgs. 81/08, che elenca gli obblighi del datore di lavoro. Sono obblighi sostanziali, non meramente formali, e si articolano in tre momenti: scelta, fornitura/gestione e informazione – formazione.
La scelta dei DPI
Prima di scegliere un DPI, il datore di lavoro deve:
- effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, partendo dal DVR;
- individuare le caratteristiche che i DPI devono possedere per essere adeguati a quei rischi, valutando anche i rischi che il DPI stesso può introdurre;
- valutare i DPI disponibili sul mercato e verificarne la conformità (marcatura CE, requisiti del Regolamento UE 2016/425);
- aggiornare la scelta ogni volta che intervengano variazioni significative negli elementi di valutazione.
I DPI devono inoltre essere adeguati alle condizioni del posto di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adattabili alla persona che li indossa. Quando più rischi richiedono più DPI contemporaneamente, questi devono essere compatibili tra loroe mantenere l’efficacia anche se usati insieme.
Fornitura, manutenzione e sostituzione
Una volta scelti, i DPI vanno forniti gratuitamente ai lavoratori. Il datore di lavoro deve inoltre:
- mantenere in efficienzai DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvedere a proprie spese a tutti questi interventi: nessun costo può essere posto a carico del lavoratore;
- stabilire le procedure aziendaliper la consegna, la riconsegna e l’uso dei DPI, destinandoli di norma a un uso personale;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge e rendere disponibili informazioni adeguate su ciascun dispositivo.
📌 Buona prassi: la consegna documentata
La legge non impone un modulo di consegna, ma in caso di ispezione o infortunio è il datore a dover provare di aver fornito i DPI corretti. Conservare un verbale di consegna firmatoper ogni dispositivo, con data, modello e taglia, è lo strumento più semplice per dimostrare l’adempimento.
Formazione e addestramento (obbligatorio per III categoria e udito)
Fornire il DPI non basta: occorre che il lavoratore sappia usarlo. L’art. 77 distingue due livelli, la formazione/informazionee l’addestramento, che non vanno confusi.
- Informazione e formazione: il datore assicura una formazione adeguata sull’uso corretto dei DPI per tutti i dispositivi forniti, organizzando se necessario una dimostrazione pratica.
- Addestramento: è la prova pratica e personalizzata dell’uso del dispositivo. L’addestramento è indispensabile e obbligatorio per:
- ogni DPI appartenente alla III categoria;
- i dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori).
Per gli altri DPI (I e II categoria) la durata e i contenuti non sono fissati per legge: spetta al datore stabilirli in funzione del rischio e della complessità del dispositivo, documentando sempre l’attività svolta. L’addestramento, in ogni caso, deve essere svolto da una persona competente e tracciato (registro o attestato).
🆕 Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, che riordina la formazione in materia di sicurezza, ha rafforzato il principio che l’addestramento all’uso dei DPI di III categoria deve avere una componente pratica effettiva e non può ridursi a una lezione teorica in aula. Per i DPI anticaduta e per le lavorazioni a maggior rischio è ormai prassi consolidata prevedere aggiornamenti periodici. È in corso la fase di transizione verso il nuovo assetto formativo: ti consigliamo di verificare le scadenze specifiche per la tua azienda con un consulente abilitato.
L’addestramento sui DPI si integra con il più ampio sistema di formazione sulla sicurezza dei lavoratori: i due obblighi non si sostituiscono, ma si sommano. Per i dettagli sui percorsi formativi vedi anche la guida alla formazione dei lavoratori 2026.
Obblighi dei lavoratori
Gli obblighi non sono solo del datore. L’art. 78 del D.Lgs. 81/08 pone in capo ai lavoratori precisi doveri. Il lavoratore deve:
- sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro quando previsto;
- utilizzare i DPImessi a disposizione conformemente all’informazione e all’addestramento ricevuti;
- averne cura e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- seguire le procedure aziendaliin materia di riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo;
- segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI.
La vigilanza sull’effettivo utilizzo dei DPI è un compito chiave del preposto, che deve intervenire e segnalare le inadempienze. Il rifiuto ingiustificato di indossare i DPI espone il lavoratore a sanzioni disciplinari e, sul piano della sicurezza, può configurare un comportamento rilevante in caso di infortunio.
Sanzioni
Le violazioni in materia di DPI sono presidiate da sanzioni penali. Per il datore di lavoro e il dirigente, l’art. 87del D.Lgs. 81/08 punisce l’inosservanza degli obblighi dell’art. 77 (tra cui la mancata fornitura, l’omessa manutenzione e la mancata formazione/addestramento) con l’arresto o l’ammenda. Anche il lavoratore che non rispetta gli obblighi dell’art. 78 è soggetto a sanzione (arresto o ammenda) ai sensi dell’art. 59.
| Soggetto | Violazione tipica | Riferimento |
|---|---|---|
| Datore / dirigente | DPI non forniti, non manutenuti o senza formazione/addestramento | Art. 87 (obblighi art. 77) |
| Preposto | Omessa vigilanza sull’uso dei DPI | Art. 56 |
| Lavoratore | Mancato utilizzo o manomissione dei DPI | Art. 59 (obblighi art. 78) |
Gli importi delle ammende sono periodicamente rivalutati: per evitare di citare cifre non aggiornate, conviene sempre verificare l’allegato sanzionatorio vigente. Il punto fermo è che la responsabilità del datore non è delegabile nella sostanza: affidarsi a un RSPP esternoo a un consulente non esonera dall’obbligo di fornire e gestire correttamente i DPI.
Checklist operativa: DPI a norma in 6 passi
- Parti dal DVR: individua i rischi residui che richiedono un DPI per ciascuna mansione.
- Scegli DPI conformi (marcatura CE, categoria adeguata, compatibili tra loro ed ergonomici).
- Fornisci gratuitamente i dispositivi e conserva il verbale di consegna.
- Forma e addestra: addestramento obbligatorio per III categoria e udito, formazione per gli altri DPI.
- Manutieni e sostituisci i DPI deteriorati, garantendo igiene ed efficienza.
- Vigila tramite il preposto e aggiorna la scelta a ogni cambiamento.
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Domande frequenti
Quante categorie di DPI esistono e da cosa dipendono?
I DPI sono classificati in tre categorie dal Regolamento UE 2016/425, in ordine crescente di gravità del rischio: I categoria per rischi minimi (es. guanti da giardinaggio), II categoria per rischi intermedi (la maggior parte dei DPI, come occhiali o scarpe antinfortunistiche) e III categoria per rischi che possono causare morte o danni gravi e irreversibili (imbracature anticaduta, autorespiratori, otoprotettori).
I DPI devono essere forniti gratuitamente ai lavoratori?
Sì. L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 pone a carico del datore di lavoro la scelta, la fornitura, la manutenzione, la riparazione e la sostituzione dei DPI. I dispositivi devono essere consegnati gratuitamente e mantenuti in condizioni di efficienza e igiene a spese del datore di lavoro.
Per quali DPI l’addestramento è sempre obbligatorio?
L’addestramento è indispensabile e obbligatorio per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori). Per gli altri DPI il datore deve comunque assicurare formazione adeguata e, ove necessario in base al rischio, organizzare un addestramento sull’uso corretto.
Il lavoratore può rifiutarsi di indossare i DPI?
No. L’art. 78 del D.Lgs. 81/08 obbliga il lavoratore a utilizzare i DPI conformemente all’informazione e all’addestramento ricevuti, ad averne cura, a non modificarli e a segnalare difetti o anomalie. Il mancato utilizzo espone il lavoratore a sanzioni e può configurare un comportamento abnorme in caso di infortunio.
Cosa rischia il datore di lavoro che non fornisce i DPI?
La mancata fornitura dei DPI o la violazione degli obblighi dell’art. 77 è sanzionata penalmente dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 con l’arresto o l’ammenda a carico del datore di lavoro e del dirigente. In caso di infortunio l’omissione diventa un’aggravante.