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Addetto al primo soccorso

L'addetto al primo soccorso è il lavoratore designato dal datore di lavoro per prestare i primi interventi di soccorso in attesa dei mezzi di emergenza, con formazione differenziata per gruppo aziendale (A, B, C).

Aggiornato il 2026-06-18

L'addetto al primo soccorso è designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) e dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08. Il suo compito non è sostituirsi al personale sanitario, ma riconoscere un'emergenza, allertare correttamente il 112/118, mettere in sicurezza l'infortunato e attuare le prime manovre salvavita in attesa dei soccorsi. La designazione è obbligatoria in ogni azienda con almeno un lavoratore e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.

L'organizzazione del primo soccorso e i requisiti formativi sono disciplinati dal D.M. 388/2003, che classifica le aziende in tre gruppi in funzione del rischio e del numero di lavoratori. Per le aziende del gruppo A la formazione è di 16 ore; per i gruppi B e C è di 12 ore. L'aggiornamento è triennale, con particolare attenzione alla parte pratica (la rianimazione cardiopolmonare e l'uso delle manovre di disostruzione vanno riallenate periodicamente perché sono abilità che si perdono nel tempo). Il numero di addetti va commisurato ai turni, alla dislocazione dei reparti e alla presenza contemporanea di lavoratori.

La designazione va integrata con la dotazione dei presidi: cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione secondo gli allegati del D.M. 388/2003, e, dove presente, il defibrillatore (DAE). È buona prassi indicare i nominativi degli addetti nel piano di emergenza e renderli noti a tutti i lavoratori tramite segnaletica e bacheca, così che in caso di malore chiunque sappia a chi rivolgersi.

Riferimenti normativi

  • Art. 18 D.Lgs. 81/08
  • Art. 45 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 388/2003

Sinonimi

addetto primo soccorso, soccorritore aziendale, addetto al pronto soccorso

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