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Termine · Rischio biologico

Agente biologico

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, coltura cellulare o endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08.

Aggiornato il 2026-06-18

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La definizione è fissata dall'art. 267 del D.Lgs. 81/08, che apre il Titolo X dedicato all'esposizione ad agenti biologici. Per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

L'esposizione può essere deliberata, quando l'agente è introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo (laboratori di microbiologia, industria farmaceutica, biotecnologie), oppure potenziale, quando non è oggetto diretto dell'attività ma può comunque verificarsi come conseguenza del lavoro: è il caso di sanità, assistenza, raccolta e smaltimento rifiuti, depurazione acque, agricoltura, zootecnia, macellazione e manutenzione di impianti aeraulici.

Il datore di lavoro deve valutare il rischio biologico nell'ambito del DVR considerando la classificazione dell'agente (gruppi 1-4), le modalità di trasmissione, le concentrazioni plausibili, gli effetti sulla salute e l'eventuale presenza di lavoratori particolarmente sensibili. Le tre vie di ingresso principali sono quella inalatoria (bioaerosol), quella parenterale (punture e tagli con materiale infetto) e quella per contatto con cute e mucose. Dalla valutazione discendono le misure di prevenzione, le procedure di lavoro, i DPI e l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria.

Riferimenti normativi

  • Art. 267 D.Lgs. 81/08
  • Titolo X D.Lgs. 81/08
  • Allegato XLVI D.Lgs. 81/08

Sinonimi

microrganismo patogeno, agente infettivo

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