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Autocertificazione valutazione rischi

L'autocertificazione della valutazione dei rischi era la modalità semplificata con cui le piccole imprese fino a 10 lavoratori potevano attestare di aver effettuato la valutazione senza redigere il DVR completo. È abolita dal 1° giugno 2013: oggi tutte le aziende con lavoratori devono avere il DVR.

Aggiornato il 2026-06-21

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Che cos’era e perché è stata abolita

Fino al 2013 l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 consentiva ai datori di lavoro delle imprese che occupavano fino a 10 lavoratori di autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione dei rischi, in luogo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Si trattava di una semplificazione transitoria. L'autocertificazione non è più utilizzabile dal 1° giugno 2013: il termine, più volte prorogato, è scaduto definitivamente e oggi tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori devono possedere un DVR redatto secondo l'art. 28.

La situazione attuale

Dopo l'abolizione, non esistono più aziende esonerate dal DVR in ragione delle sole dimensioni. Le imprese fino a 10 lavoratori (e quelle fino a 50, salvo specifiche esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate approvate con il D.M. 30 novembre 2012, che restano comunque un DVR a tutti gli effetti, semplicemente redatto secondo un modello guidato. Non sono ammesse procedure standardizzate, ad esempio, per le aziende a rischio di incidente rilevante, per quelle esposte a rischi particolari (cancerogeni, atmosfere esplosive, ecc.) indicate dall'art. 29, comma 7.

AspettoAutocertificazione (storica)DVR / Procedure standardizzate (oggi)
ValiditàAbolita dal 1° giugno 2013In vigore
FormaDichiarazione sinteticaDocumento strutturato (art. 28)
SogliaFino a 10 lavoratoriTutte le aziende con lavoratori
Data certaNon richiesta nello stesso modoRichiesta (art. 28, comma 2)

Conseguenze in caso di mancato adeguamento

Un'azienda che oggi disponga solo della vecchia autocertificazione è di fatto sprovvista del DVR: il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 55 per la mancata valutazione dei rischi, una delle violazioni più gravi del Testo Unico. È quindi essenziale sostituire l'autocertificazione con un DVR completo o, dove ammesse, con le procedure standardizzate, dotandolo di data certa e tenendolo coerente con mansioni, attrezzature e formazione.

Domande frequenti

L’autocertificazione della valutazione dei rischi è ancora valida?

No. È abolita dal 1° giugno 2013: tutte le aziende che occupano lavoratori devono possedere il DVR redatto secondo l’art. 28, eventualmente tramite procedure standardizzate.

Le piccole imprese sono esonerate dal DVR?

No. Nessuna azienda con lavoratori è esonerata dal DVR. Le imprese fino a 10 (e fino a 50, con esclusioni) possono usare le procedure standardizzate, che restano comunque un DVR a tutti gli effetti.

Cosa rischia chi ha ancora solo l’autocertificazione?

È considerato sprovvisto di DVR e il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni penali dell’art. 55 per omessa valutazione dei rischi, tra le violazioni più gravi del Testo Unico.

Cosa sono le procedure standardizzate?

Sono un modello guidato di redazione del DVR approvato con D.M. 30/11/2012, utilizzabile dalle aziende fino a 50 lavoratori (salvo esclusioni), che produce un DVR completo in forma semplificata.

Quali aziende non possono usare le procedure standardizzate?

Quelle indicate dall’art. 29, comma 7: ad esempio le aziende a rischio di incidente rilevante, quelle con esposizione a cancerogeni o ad atmosfere esplosive e altri rischi particolari.

Riferimenti normativi

  • Art. 29 D.Lgs. 81/08
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 30/11/2012

Sinonimi

autocertificazione rischi, autocertificazione DVR, DVR semplificato storico

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