Che cos’era e perché è stata abolita
Fino al 2013 l'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 consentiva ai datori di lavoro delle imprese che occupavano fino a 10 lavoratori di autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione dei rischi, in luogo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Si trattava di una semplificazione transitoria. L'autocertificazione non è più utilizzabile dal 1° giugno 2013: il termine, più volte prorogato, è scaduto definitivamente e oggi tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori devono possedere un DVR redatto secondo l'art. 28.
La situazione attuale
Dopo l'abolizione, non esistono più aziende esonerate dal DVR in ragione delle sole dimensioni. Le imprese fino a 10 lavoratori (e quelle fino a 50, salvo specifiche esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate approvate con il D.M. 30 novembre 2012, che restano comunque un DVR a tutti gli effetti, semplicemente redatto secondo un modello guidato. Non sono ammesse procedure standardizzate, ad esempio, per le aziende a rischio di incidente rilevante, per quelle esposte a rischi particolari (cancerogeni, atmosfere esplosive, ecc.) indicate dall'art. 29, comma 7.
| Aspetto | Autocertificazione (storica) | DVR / Procedure standardizzate (oggi) |
|---|---|---|
| Validità | Abolita dal 1° giugno 2013 | In vigore |
| Forma | Dichiarazione sintetica | Documento strutturato (art. 28) |
| Soglia | Fino a 10 lavoratori | Tutte le aziende con lavoratori |
| Data certa | Non richiesta nello stesso modo | Richiesta (art. 28, comma 2) |
Conseguenze in caso di mancato adeguamento
Un'azienda che oggi disponga solo della vecchia autocertificazione è di fatto sprovvista del DVR: il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 55 per la mancata valutazione dei rischi, una delle violazioni più gravi del Testo Unico. È quindi essenziale sostituire l'autocertificazione con un DVR completo o, dove ammesse, con le procedure standardizzate, dotandolo di data certa e tenendolo coerente con mansioni, attrezzature e formazione.
Domande frequenti
L’autocertificazione della valutazione dei rischi è ancora valida?
No. È abolita dal 1° giugno 2013: tutte le aziende che occupano lavoratori devono possedere il DVR redatto secondo l’art. 28, eventualmente tramite procedure standardizzate.
Le piccole imprese sono esonerate dal DVR?
No. Nessuna azienda con lavoratori è esonerata dal DVR. Le imprese fino a 10 (e fino a 50, con esclusioni) possono usare le procedure standardizzate, che restano comunque un DVR a tutti gli effetti.
Cosa rischia chi ha ancora solo l’autocertificazione?
È considerato sprovvisto di DVR e il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni penali dell’art. 55 per omessa valutazione dei rischi, tra le violazioni più gravi del Testo Unico.
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono un modello guidato di redazione del DVR approvato con D.M. 30/11/2012, utilizzabile dalle aziende fino a 50 lavoratori (salvo esclusioni), che produce un DVR completo in forma semplificata.
Quali aziende non possono usare le procedure standardizzate?
Quelle indicate dall’art. 29, comma 7: ad esempio le aziende a rischio di incidente rilevante, quelle con esposizione a cancerogeni o ad atmosfere esplosive e altri rischi particolari.
Riferimenti normativi
- Art. 29 D.Lgs. 81/08
- Art. 28 D.Lgs. 81/08
- Art. 55 D.Lgs. 81/08
- D.M. 30/11/2012
Sinonimi
autocertificazione rischi, autocertificazione DVR, DVR semplificato storico
Link correlati
- DVR(glossario)
- Valutazione dei rischi(glossario)
- DUVRI(glossario)
- Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)(normativa)
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ATECO
Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche che identifica il settore di un’azienda. In sicurezza sul lavoro determina la tariffa INAIL, la classe di rischio per la formazione obbligatoria (basso, medio o alto) e incide sulla valutazione dei rischi e sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08.
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DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
Il DVR è il documento, obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore, in cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza e definisce le misure di prevenzione, protezione e miglioramento. È un obbligo non delegabile previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08.
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DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che il committente redige negli appalti e contratti d’opera per gestire i rischi nati dalla compresenza di più imprese. È distinto dal DVR ed è previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.
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POS — Piano Operativo di Sicurezza
Il POS è il documento che ogni impresa esecutrice redige per il proprio cantiere prima dell’inizio dei lavori, descrivendo lavorazioni, rischi e misure di sicurezza specifiche. È complementare e di dettaglio rispetto al PSC, da cui non può discostarsi (art. 89 e Allegato XV D.Lgs. 81/08).