Le calzature di sicurezza sono i dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere i piedi da urti, schiacciamenti, perforazioni, scivolamenti e altri rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Il loro elemento distintivo è il puntale di protezione capace di resistere a un'energia d'impatto di 200 joule e a una compressione di 15 kN: è questo requisito a differenziarle dalle calzature da lavoro (UNI EN ISO 20347), prive di puntale a 200 J, e dalle calzature di protezione (UNI EN ISO 20346, puntale a 100 J). Il riferimento per le calzature di sicurezza è la norma armonizzata UNI EN ISO 20345.
La stessa norma definisce le classi prestazionali. La marcatura SB indica il requisito di base (puntale 200 J). Le classi crescenti aggiungono caratteristiche: S1 prevede zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nel tallone; S2 aggiunge la resistenza alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua della tomaia; S3 include la lamina antiperforazione della suola e la suola con tasselli. Le revisioni più recenti della norma hanno introdotto sigle quali S1P, S6 e S7, oltre a marcature specifiche per la resistenza allo scivolamento e alla penetrazione (con inserti tessili o metallici). La scelta della classe dipende dalle condizioni concrete di lavoro: presenza di liquidi, di oggetti taglienti al suolo, di superfici scivolose o di rischi elettrici.
Le calzature di sicurezza sono di norma DPI di seconda categoria, ma diventano di terza categoria quando proteggono da rischi gravi quali agenti chimici aggressivi o rischio elettrico. La loro individuazione segue l'Art. 77 del D.Lgs. 81/08 a valle della valutazione dei rischi, e richiede attenzione alla taglia, al comfort per un uso prolungato e alla compatibilità con eventuali plantari ortopedici. Anche le calzature, come ogni DPI, vanno mantenute in efficienza e sostituite quando l'usura compromette le caratteristiche protettive.
Riferimenti normativi
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
- Norma UNI EN ISO 20345
- Regolamento (UE) 2016/425
Sinonimi
scarpe antinfortunistiche, scarpe di sicurezza, calzature antinfortunistiche, scarpe con puntale
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DPI — Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI sono le attrezzature che il lavoratore indossa per proteggersi dai rischi residui non eliminabili con misure tecniche o collettive. Sono classificati in tre categorie dal Reg. UE 2016/425 e disciplinati dagli artt. 74-79 del D.Lgs. 81/08, che ne impongono fornitura gratuita e formazione.
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Schede tecniche DPI
Schede tecniche DPI: Documenti del fabbricante che riportano caratteristiche, prestazioni, limiti d’uso, manutenzione e conformità dei dispositivi di protezione individuale.
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Rischio caduta dall’alto
La caduta dall'alto è la prima causa di infortunio mortale nei cantieri. Riguarda il lavoro in quota, definito dall'art. 107 del D.Lgs. 81/08 come l'attività che espone a un rischio di caduta da quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Il Titolo IV impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali.
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DPI di prima categoria
I DPI di prima categoria proteggono da rischi minimi (lesioni meccaniche superficiali, contatto con acqua o calore moderato, urti lievi) e seguono la procedura di conformità più semplice del Regolamento UE 2016/425: l’autocertificazione del fabbricante, senza intervento di un organismo notificato.