Le tre categorie del Regolamento UE 2016/425
Il Regolamento (UE) 2016/425 classifica i DPI in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui proteggono, e a ciascuna categoria corrisponde una diversa procedura di valutazione della conformità. La prima categoria copre esclusivamente i rischi minimi elencati all’Allegato I: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per pulizia poco aggressivi, contatto con superfici calde fino a 50 °C, lesioni oculari da luce solare non da osservazione del sole, condizioni atmosferiche non estreme.
| Categoria | Livello di rischio | Procedura di conformità |
|---|---|---|
| I | Rischi minimi | Autocertificazione del fabbricante (Modulo A) |
| II | Rischi non minimi né mortali/irreversibili | Esame UE del tipo da organismo notificato |
| III | Rischi mortali o di danno irreversibile | Esame UE del tipo + controllo produzione (organismo notificato) |
Conformità e marcatura CE
Per i DPI di prima categoria il fabbricante redige autonomamente la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE senza coinvolgere un organismo notificato. Per la prima categoria la marcatura CE non è seguita dal numero identificativo dell’organismo notificato (che invece compare per la terza categoria). Sono esempi tipici guanti da giardinaggio, grembiuli leggeri, occhiali da sole non professionali, ditali.
Obblighi del datore di lavoro
Anche per i DPI di prima categoria valgono gli obblighi del Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08: la scelta parte dalla valutazione dei rischi residui (art. 77), dopo aver privilegiato le misure di protezione collettiva. Il datore di lavoro deve fornire DPI adeguati, mantenerli in efficienza, assicurarne l’igiene e informare il lavoratore. Per la prima categoria, a differenza della terza, non è richiesto addestramento obbligatorio, ma resta dovuta l’informazione sull’uso corretto; schede tecniche e consegne restano evidenze utili in caso di controllo.
Domande frequenti
Cosa sono i DPI di prima categoria?
Sono i dispositivi che proteggono da rischi minimi (lesioni superficiali, calore moderato fino a 50 °C, condizioni atmosferiche non estreme) secondo l’Allegato I del Regolamento UE 2016/425.
Serve un organismo notificato per i DPI di prima categoria?
No. Per la prima categoria il fabbricante autocertifica la conformità (Modulo A) e appone la marcatura CE senza l’intervento di un organismo notificato, a differenza delle categorie II e III.
La marcatura CE dei DPI di prima categoria riporta un numero?
No: il numero identificativo dell’organismo notificato accompagna la marcatura CE solo per i DPI di terza categoria, soggetti a controllo della produzione.
I DPI di prima categoria richiedono addestramento?
No. L’addestramento obbligatorio è previsto per i DPI di terza categoria e per i protettori dell’udito; per la prima categoria resta dovuta l’informazione sull’uso corretto.
Fanno parte della prima categoria i guanti antitaglio o l’imbracatura?
No: guanti per rischi rilevanti rientrano in seconda categoria e le imbracature anticaduta in terza. La prima categoria copre solo i rischi minimi tassativamente elencati nell’Allegato I.
Riferimenti normativi
- Regolamento UE 2016/425
- Allegato I Regolamento UE 2016/425
- Art. 76 D.Lgs. 81/08
- Art. 77 D.Lgs. 81/08
Sinonimi
DPI categoria I, protezione rischi minimi
Link correlati
- DPI(glossario)
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- Marcatura CE dei DPI(glossario)
- Gestione rischi e DPI(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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