I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute. Si utilizzano solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure organizzative.
Sono classificati in 3 categorie ai sensi del Reg. UE 2016/425: Cat. I rischi minimi (es. guanti giardinaggio, occhiali da sole DPI); Cat. II rischi medi (es. caschi da cantiere, occhiali protettivi); Cat. III rischi gravi o mortali (es. protezione anticaduta, autorespiratori, protezione chimica). Per i DPI di Cat. III è obbligatoria la formazione e l'addestramento.
Il datore di lavoro fornisce i DPI gratuitamente, ne assicura efficacia e manutenzione, fornisce istruzioni d'uso e formazione.
Riferimenti normativi
- Art. 74-79 D.Lgs. 81/08
- Regolamento UE 2016/425
Sinonimi
Dispositivi protezione individuale, Protezioni individuali
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