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Termine · Rischio incendio

CPI — Certificato di prevenzione incendi

Il CPI attestava la conformità antincendio di un'attività; con il D.P.R. 151/2011 è stato in larga parte sostituito dalla SCIA antincendio, mentre per le attività di categoria C resta il controllo dei Vigili del Fuoco con rilascio del certificato.

Aggiornato il 2026-06-18

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è l'atto storicamente rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per attestare il rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi in un'attività soggetta a controllo. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che ha semplificato il procedimento, il rilascio automatico del CPI è stato superato: oggi l'avvio dell'attività avviene tramite SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, e il vero e proprio certificato non costituisce più, in generale, il titolo necessario per esercire.

Il D.P.R. 151/2011 classifica le attività soggette ai controlli in tre categorie (A, B e C) in base alla complessità e al rischio. Per le attività di categoria A e B il procedimento si chiude con la SCIA e con eventuali controlli a campione; per le attività di categoria C, a rischio più elevato, è prevista anche l'acquisizione preventiva del parere di conformità sul progetto e, a seguito di sopralluogo con esito positivo, il rilascio del verbale e del certificato da parte del Comando VVF. È importante non confondere le attività "soggette" ai controlli VVF con tutti gli altri luoghi di lavoro: questi ultimi restano comunque obbligati alla valutazione del rischio incendio e alle misure dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08 anche se non rientrano nell'elenco dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011.

La conformità antincendio non è un adempimento una tantum: va mantenuta nel tempo attraverso l'asseverazione periodica del professionista antincendio (con la cadenza prevista dalla categoria e dal tipo di attività), la corretta tenuta del registro dei controlli e l'aggiornamento del titolo in caso di modifiche sostanziali ai locali, agli impianti o alle lavorazioni. Far decadere o non rinnovare gli adempimenti espone l'azienda a sanzioni e, soprattutto, indebolisce le tutele reali in caso di evento.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 151/2011
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 07/08/2012

Sinonimi

CPI, certificato VVF, certificato antincendio

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