La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio) è lo strumento introdotto dal D.P.R. 151/2011 che ha sostituito, per la maggior parte dei casi, il vecchio rilascio preventivo del Certificato di Prevenzione Incendi. È obbligatoria per le attività elencate nell'Allegato I del decreto, suddivise nelle categorie A, B e C, prima dell'inizio dell'esercizio e in caso di modifiche che incidano sulle condizioni di sicurezza antincendio. Si presenta in via telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che la inoltra al Comando dei Vigili del Fuoco competente.
La SCIA deve essere corredata dalla documentazione tecnica e dalle asseverazioni di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, che attesta la conformità dell'attività alla regola tecnica applicabile (oggi, in larga parte, il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015) e la corretta installazione e funzionalità di impianti e presìdi. Per le attività di categoria C la SCIA è preceduta dalla valutazione del progetto (parere di conformità) da parte del Comando VVF. Con la presentazione della segnalazione l'attività può iniziare immediatamente, fermo restando il potere di controllo dei Vigili del Fuoco, che effettuano sopralluoghi obbligatori per la categoria C e a campione per le categorie A e B.
La SCIA non è un atto definitivo: l'attestazione di conformità va mantenuta con l'asseverazione periodica prevista dall'art. 5 del D.P.R. 151/2011 e con il rinnovo in occasione di interventi rilevanti. La presentazione di una SCIA con dati non veritieri o l'esercizio in assenza degli adempimenti previsti espone a sanzioni penali e amministrative, oltre a compromettere le coperture assicurative. Per il datore di lavoro la SCIA antincendio si integra con gli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare con la valutazione del rischio incendio e con la gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 151/2011
- D.M. 07/08/2012
- D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)
Sinonimi
segnalazione certificata inizio attività antincendio, SCIA VVF, SCIA prevenzione incendi
Link correlati
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D.M. 2 settembre 2021
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Il CPI attestava la conformità antincendio di un'attività; con il D.P.R. 151/2011 è stato in larga parte sostituito dalla SCIA antincendio, mentre per le attività di categoria C resta il controllo dei Vigili del Fuoco con rilascio del certificato.
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Lavoratore designato per attuare le misure di prevenzione incendi e gestire le emergenze.
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La valutazione del rischio incendio è la parte della valutazione dei rischi che individua pericoli di incendio, probabilità di innesco e gravità delle conseguenze, definendo le misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza.