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Termine · Rischio incendio

D.M. 2 settembre 2021

Il D.M. 2 settembre 2021 disciplina i criteri per la gestione della sicurezza antincendio, i controlli, la manutenzione dei presìdi e la formazione degli addetti antincendio, con i tre livelli 1, 2 e 3 in luogo dei vecchi corsi a rischio basso, medio ed elevato.

Aggiornato il 2026-06-18

Il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (cosiddetto "decreto controlli" o "GSA", gestione della sicurezza antincendio) è uno dei tre decreti che, insieme al D.M. 1 settembre 2021 ("decreto minicodice") e al D.M. 3 settembre 2021 ("decreto criteri"), ha riformato la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro in attuazione dell'art. 46 del D.Lgs. 81/08. Il D.M. 2 settembre 2021 si applica ai luoghi di lavoro a partire dal 25 settembre 2022 e definisce i criteri per il controllo iniziale e periodico, la manutenzione degli impianti e dei presìdi antincendio, la gestione della sicurezza e la formazione di chi è chiamato a gestire l'emergenza.

La novità più nota riguarda la formazione degli addetti antincendio. La precedente classificazione dei corsi in rischio basso, medio ed elevato è stata sostituita da tre livelli proporzionati al rischio: il livello 1 (corso di 4 ore), il livello 2 (corso di 8 ore) e il livello 3 (corso di 16 ore), ciascuno con il relativo aggiornamento periodico. Per gli addetti delle attività a maggior rischio è inoltre previsto, dove richiesto, l'accertamento dell'idoneità tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/1996.

Il decreto introduce inoltre la figura e i compiti collegati alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio: nomina del responsabile dell'attività, predisposizione del piano di emergenza ove previsto, tenuta del registro dei controlli, programmazione di verifiche e manutenzioni a cura di personale qualificato. Per il datore di lavoro questo significa collegare in modo organico valutazione del rischio, formazione degli addetti, efficienza dei presìdi e tracciabilità documentale: la conformità non si esaurisce con l'attestato del corso ma richiede coerenza tra ruoli assegnati, controlli effettuati e procedure realmente applicabili.

Riferimenti normativi

  • D.M. 02/09/2021
  • Art. 46 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 03/09/2021

Sinonimi

decreto controlli antincendio, GSA gestione sicurezza antincendio, decreto formazione addetti antincendio

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