Salta al contenuto principale

Termine · DPI

DPI di prima categoria

I DPI di prima categoria proteggono da rischi minimi (lesioni superficiali, abrasioni, urti lievi) e seguono una procedura di valutazione della conformità semplificata in autocertificazione del fabbricante.

Aggiornato il 2026-06-18

I dispositivi di protezione individuale di prima categoria, definiti dall'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425, sono destinati a salvaguardare il lavoratore esclusivamente da rischi minimi: lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi, contatto prolungato con acqua, calore non superiore a 50 °C, condizioni atmosferiche non estreme, urti e vibrazioni lievi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i guanti da giardinaggio, gli occhiali da sole per uso professionale, i grembiuli leggeri e i ditali.

Per questa categoria il fabbricante può seguire la procedura di valutazione della conformità più snella prevista dal Regolamento (controllo interno della produzione, Modulo A): redige la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e appone autonomamente la marcatura CE, senza obbligo di intervento di un Organismo Notificato. Ciò non riduce le responsabilità del datore di lavoro.

Indipendentemente dalla categoria, infatti, restano fermi gli obblighi del Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro individua i DPI dopo aver analizzato i rischi che non possono essere evitati con misure tecniche o di protezione collettiva (Art. 75), ne valuta l'idoneità rispetto al rischio residuo, fornisce informazione e formazione e ne assicura il corretto utilizzo. La classificazione in prima categoria non esonera quindi dalla consegna documentata né dalla verifica della compatibilità con gli altri dispositivi indossati.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2016/425 — Allegato I
  • Art. 74-77 D.Lgs. 81/08

Sinonimi

DPI categoria I, DPI rischi minimi, prima categoria DPI

Link correlati

Continua a leggere