Per lavoro in quota si intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08). La caduta dall'alto è una delle prime cause di infortunio mortale, soprattutto in edilizia.
La normativa impone di privilegiare le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza, ponteggi, trabattelli) rispetto a quelle individuali (sistemi anticaduta, imbracature, dispositivi di trattenuta e arresto caduta — DPI di terza categoria). L'uso di scale portatili e funi è ammesso solo quando l'impiego di attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata.
È richiesta formazione e addestramento specifici per l'uso dei DPI anticaduta e, per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, una formazione dedicata. Per i ponteggi è obbligatorio il PiMUS.
Riferimenti normativi
- Art. 105-156 D.Lgs. 81/08
- Titolo IV Capo II
Sinonimi
Caduta dall'alto, Lavoro in altezza
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