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Illustrazione settore edilizia — sicurezza sul lavoro

Termine · Cantieri

Lavori in quota (rischio caduta dall’alto)

Attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: vanno privilegiate le protezioni collettive e, in subordine, i sistemi anticaduta individuali.

Aggiornato il 2026-06-18

Per lavoro in quota il D.Lgs. 81/08 (art. 107) intende l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. La caduta dall'alto è da anni una delle prime cause di infortunio mortale, in particolare in edilizia e nelle manutenzioni, e per questo la materia è disciplinata in dettaglio nel Titolo IV (cantieri) e nelle disposizioni sull'uso delle attrezzature in quota.

Il principio gerarchico è chiaro: vanno sempre privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Si interviene quindi prima con parapetti normali con arresto al piede, reti di sicurezza, impalcati, ponteggi e trabattelli; solo quando queste non sono ragionevolmente attuabili si ricorre ai sistemi di protezione individuale dall'alto (imbracatura, cordini, assorbitori di energia, dispositivi anticaduta retrattili, punti di ancoraggio), classificati come DPI di terza categoria. L'uso di scale portatili e dei sistemi di accesso mediante funi è ammesso solo nei casi in cui l'impiego di altre attrezzature più sicure non è giustificato a causa del basso livello di rischio e della breve durata di impiego, oppure di caratteristiche esistenti dei siti non modificabili.

Da qui discendono obblighi precisi: la scelta delle attrezzature va motivata nel POS e, per i ponteggi, è obbligatorio il PiMUS. Tutti i lavoratori che usano DPI anticaduta devono ricevere formazione e addestramento specifici e ricorrenti; per l'accesso e il posizionamento mediante funi è prevista una formazione teorico-pratica dedicata. Va inoltre pianificato il recupero rapido del lavoratore eventualmente sospeso, per evitare il trauma da sospensione inerte.

Riferimenti normativi

  • Art. 107 D.Lgs. 81/08
  • Art. 111 D.Lgs. 81/08
  • Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08

Sinonimi

Lavoro in altezza, Caduta dall’alto, Lavoro in quota

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