Il libretto formativo del cittadino è uno strumento di tracciamento delle competenze del lavoratore: raccoglie in modo strutturato le esperienze formative e professionali acquisite nel tempo, comprese le attestazioni dei percorsi di apprendimento. La sua origine normativa risale al D.Lgs. 276/2003 (art. 2, comma 1, lett. i, di attuazione della legge Biagi) ed è stato successivamente richiamato dalle politiche sull'apprendimento permanente e dal sistema di certificazione delle competenze.
Nell'ambito della salute e sicurezza, il libretto formativo è rilevante perché può documentare le formazioni effettuate dal lavoratore — formazione generale e specifica, addestramento all'uso di attrezzature, abilitazioni — agevolando il riconoscimento dei crediti formativi e la mobilità tra aziende. Gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione fanno riferimento al concetto di tracciabilità dei percorsi e di non duplicazione di moduli già validamente frequentati: in questo senso il libretto può essere un supporto utile, anche se nella pratica la prova della formazione resta affidata agli attestati e ai registri aziendali.
È importante non confondere il libretto formativo del cittadino con il "libretto sanitario" o con il fascicolo sanitario del lavoratore: il primo riguarda le competenze e la formazione, gli altri la sorveglianza sanitaria. Va inoltre distinto dagli strumenti aziendali interni con cui il datore di lavoro documenta gli adempimenti formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Sul piano operativo, molte aziende e organismi paritetici gestiscono oggi questi dati in formato digitale, integrando attestati con QR code e archivi consultabili in caso di ispezione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 276/2003 art. 2
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Sinonimi
Libretto formativo, libretto delle competenze
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