La formazione dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08, i cui contenuti minimi sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Si articola in un modulo generale di 4 ore (comune a tutti) e un modulo specifico di durata variabile in base al livello di rischio del settore ATECO: 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio), 12 ore (rischio alto).
La formazione deve avvenire prima o al momento dell'inizio dell'attività e va aggiornata con cadenza quinquennale (6 ore). Si distingue dall'informazione (art. 36) e dall'addestramento (esercitazione pratica). Specifiche figure hanno percorsi aggiuntivi: preposti (8 ore + aggiornamento biennale), dirigenti (16 ore), addetti emergenza, lavoratori che usano attrezzature che richiedono abilitazione (Accordo del 22/2/2012).
La mancata formazione è una violazione sanzionata e incide pesantemente sull'eventuale profilo di responsabilità in caso di infortunio.
Riferimenti normativi
- Art. 36-37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 2024
Sinonimi
Formazione generale e specifica, Corso sicurezza lavoratori
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