Quando l’attestato è obbligatorio
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con contenuti e durata definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Al termine del percorso, superata la verifica finale di apprendimento, viene rilasciato l’attestato che costituisce la prova documentale dell’adempimento. L’attestato è richiesto per tutti i principali percorsi: formazione generale e specifica dei lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, datore di lavoro RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, attrezzature dell’Accordo del 22 febbraio 2012 (carrelli, gru, PLE, ecc.).
Contenuti minimi dell’attestato
Gli Accordi Stato-Regioni indicano gli elementi che l’attestato deve riportare per essere valido:
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Soggetto organizzatore | Ente/azienda erogatore e suoi riferimenti |
| Dati del partecipante | Anagrafica e azienda di appartenenza |
| Tipologia del corso | Titolo, normativa di riferimento, rischio/macrosettore |
| Monte ore e periodo | Durata effettiva e date di svolgimento |
| Esito della verifica di apprendimento | Superamento del test/colloquio finale |
| Firma del responsabile del progetto formativo | Validazione del percorso |
Il monte ore minimo varia per profilo: ad esempio formazione generale dei lavoratori 4 ore, più 4/8/12 ore di specifica a seconda del rischio (basso/medio/alto), preposti con modulo aggiuntivo specifico.
Validità, aggiornamento e gestione
L’attestato non è “a vita”: la formazione va aggiornata periodicamente (di norma quinquennale per lavoratori, preposti e dirigenti; quinquennale di 40 ore per il RSPP, ecc.). Una buona gestione documentale traccia scadenze, percorsi completati e aggiornamenti, evitando lacune. In appalti, cantieri e ispezioni l’attestato è una delle prime evidenze richieste: deve essere coerente con la mansione, con i rischi del DVR e con il libretto formativo del lavoratore. Attestati non riconducibili agli Accordi vigenti o privi degli elementi minimi possono essere contestati.
Domande frequenti
Cosa certifica l’attestato di formazione sicurezza?
Certifica che il lavoratore ha completato un corso obbligatorio in salute e sicurezza, con i contenuti e la durata previsti dagli Accordi Stato-Regioni, superando la verifica finale di apprendimento.
Quali dati deve contenere l’attestato per essere valido?
Soggetto organizzatore, anagrafica del partecipante e azienda, tipologia e normativa del corso, monte ore e periodo, esito della verifica di apprendimento e firma del responsabile del progetto formativo.
L’attestato di formazione scade?
La formazione va aggiornata periodicamente (di norma ogni cinque anni per lavoratori, preposti e dirigenti). Senza aggiornamento nei termini il percorso non è più in regola, pur restando agli atti il corso base.
Chi rilascia l’attestato?
Il soggetto formatore o l’organizzatore del corso (datore di lavoro, ente, organismo paritetico) abilitato secondo gli Accordi Stato-Regioni, tramite il responsabile del progetto formativo.
Perché l’attestato è importante in caso di ispezione?
È una delle prime evidenze dell’adempimento formativo dell’art. 37: deve essere coerente con la mansione, con i rischi indicati nel DVR e con il libretto formativo del lavoratore.
Riferimenti normativi
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato-Regioni 22/02/2012
Sinonimi
certificato formazione, attestato corso sicurezza, attestato di partecipazione
Link correlati
- Libretto formativo del lavoratore(glossario)
- Formazione generale lavoratori(glossario)
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- Formazione sicurezza(servizio)
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico(normativa)
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