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Termine · Documenti

Attestato di formazione sicurezza

L’attestato di formazione è il documento che certifica il completamento di un corso in salute e sicurezza con esito positivo della verifica di apprendimento. Discende dall’obbligo formativo dell’art. 37 e dagli Accordi Stato-Regioni, che ne fissano contenuti minimi, durata e gli elementi essenziali da riportare.

Aggiornato il 2026-06-20

Revisione a cura di Ing. Marco BianchiRSPP / Consulente sicurezza sul lavoro

Quando l’attestato è obbligatorio

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con contenuti e durata definiti dagli Accordi Stato-Regioni. Al termine del percorso, superata la verifica finale di apprendimento, viene rilasciato l’attestato che costituisce la prova documentale dell’adempimento. L’attestato è richiesto per tutti i principali percorsi: formazione generale e specifica dei lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, datore di lavoro RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, attrezzature dell’Accordo del 22 febbraio 2012 (carrelli, gru, PLE, ecc.).

Contenuti minimi dell’attestato

Gli Accordi Stato-Regioni indicano gli elementi che l’attestato deve riportare per essere valido:

ElementoDettaglio
Soggetto organizzatoreEnte/azienda erogatore e suoi riferimenti
Dati del partecipanteAnagrafica e azienda di appartenenza
Tipologia del corsoTitolo, normativa di riferimento, rischio/macrosettore
Monte ore e periodoDurata effettiva e date di svolgimento
Esito della verifica di apprendimentoSuperamento del test/colloquio finale
Firma del responsabile del progetto formativoValidazione del percorso

Il monte ore minimo varia per profilo: ad esempio formazione generale dei lavoratori 4 ore, più 4/8/12 ore di specifica a seconda del rischio (basso/medio/alto), preposti con modulo aggiuntivo specifico.

Validità, aggiornamento e gestione

L’attestato non è “a vita”: la formazione va aggiornata periodicamente (di norma quinquennale per lavoratori, preposti e dirigenti; quinquennale di 40 ore per il RSPP, ecc.). Una buona gestione documentale traccia scadenze, percorsi completati e aggiornamenti, evitando lacune. In appalti, cantieri e ispezioni l’attestato è una delle prime evidenze richieste: deve essere coerente con la mansione, con i rischi del DVR e con il libretto formativo del lavoratore. Attestati non riconducibili agli Accordi vigenti o privi degli elementi minimi possono essere contestati.

Domande frequenti

Cosa certifica l’attestato di formazione sicurezza?

Certifica che il lavoratore ha completato un corso obbligatorio in salute e sicurezza, con i contenuti e la durata previsti dagli Accordi Stato-Regioni, superando la verifica finale di apprendimento.

Quali dati deve contenere l’attestato per essere valido?

Soggetto organizzatore, anagrafica del partecipante e azienda, tipologia e normativa del corso, monte ore e periodo, esito della verifica di apprendimento e firma del responsabile del progetto formativo.

L’attestato di formazione scade?

La formazione va aggiornata periodicamente (di norma ogni cinque anni per lavoratori, preposti e dirigenti). Senza aggiornamento nei termini il percorso non è più in regola, pur restando agli atti il corso base.

Chi rilascia l’attestato?

Il soggetto formatore o l’organizzatore del corso (datore di lavoro, ente, organismo paritetico) abilitato secondo gli Accordi Stato-Regioni, tramite il responsabile del progetto formativo.

Perché l’attestato è importante in caso di ispezione?

È una delle prime evidenze dell’adempimento formativo dell’art. 37: deve essere coerente con la mansione, con i rischi indicati nel DVR e con il libretto formativo del lavoratore.

Riferimenti normativi

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
  • Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

Sinonimi

certificato formazione, attestato corso sicurezza, attestato di partecipazione

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